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Stampa

In Sicilia gli Enti locali
devono applicare il Cnlg
ai giornalisti che operano
negli uffici stampa. Importante
sentenza del giudice del
lavoro del Trobunale Messina

Messina,   27/11/08. La lunga vicenda dell’istituzione degli uffici stampa negli Enti locali in Sicilia segna un nuovo, importante, successo dei giornalisti e del loro sindacato.Decidendo sul ricorso di una dipendente, giornalista pubblicista, della Provincia regionale di Messina alla quale, sebbene addetta all’ufficio stampa, veniva applicato il trattamento economico previsto dal contratto collettivo dei dipendenti degli Enti locali, il giudice del lavoro ha ritenuto il comportamento dell’Ente illegittimo, ordinando l’applicazione del trattamento economico e previdenziale previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.  Il giudice, nella sentenza, ha riconosciuto la piena validità dell’accordo (sinora unico in Italia) firmato dalla Fnsi e dell’Associazione siciliana della stampa, che definisce i profili professionali dei giornalisti impiegati negli uffici stampa degli Enti locali. Pertanto ne ha ordinato la piena applicazione, anche retributiva e contributiva.


“E’ una sentenza – spiega il vicesegretario nazionale della Fnsi, Luigi Ronsisvalle – che, specie dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale e il successivo accordo tra il sindacato dei giornalisti e la Regione, è destinata a divenire un preciso punto di riferimento giurisprudenziale. E’ ormai definitivamente chiaro che le amministrazioni locali hanno l’obbligo di applicare il contratto di lavoro giornalistico. Il giudice del lavoro, con la sua decisione, ha confermato la bontà dell’operato del sindacato dei giornalisti e dell’Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana, il cui accordo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ha valore di legge per gli Enti locali sottoposti al controllo della Regione. Il Cnlg è dunque un pieno diritto dei giornalisti anche nelle pubbliche amministrazioni siciliane. Un punto fermo al quale tutte le Amministrazioni dell’Isola dovranno fare riferimento per l’inquadramento dei giornalisti che operano nelle loro strutture informative”.


“Questa sentenza – ha commentato il segretario regionale dell’Associazione siciliana della Stampa, Alberto Cicero - indica in modo inequivocabile ai vertici delle burocrazie delle amministrazioni locali che l’unica strada da seguire in Sicilia è il pieno riconoscimento ai giornalisti del loro contratto nazionale di lavoro e che ogni altra interpretazione è strumentale e fuorviante”


Ecco il dispositivo della sentenza:


Il giudice del lavoro, definitivamente decidendo e ogni altra domanda respinta, dichiara il diritto di Carilli Flavia Angela al trattamento economico e previdenziale corrispondente all’inquadramento quale capo servizio secondo il contratto collettivo nazionale Fnsi-Fieg e successive modifiche e integrazioni come richiamato dal comma 1 dell’art. 127 della legge regionale n. 2 del 2002. Condanna la Provincia regionale di Messina ad erogare le relative differenze retributive con decorrenza dalla data di stipula del’accorso collettivo pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Siciliana n. 54, parte I del 16 novembre 2007 con interessi legali e rivalutazione del dovuto nei limiti dell’art. 16 n. 412 del 1991, nonché a integrare la contribuzione previdenziale. Condanna la Provincia regionale di Messina a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in 1.736,00 euro oltre Iva, c.p.a., spese di consulenza d’ufficio e generali in percentuale.  (www.fnsi.it)  





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