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Stampa

La Fnsi è ricca, ma lo sanno in pochi.
Il “Fondo di solidarietà” ha in banca
4 milioni di euro (al 31. 12. 2004).
Funziona un “Fondo antiquerele”,
che aiuta i giornalisti condannati.
In coda i regolamenti dei due Fondi


Roma, 5  giugno 2005. Chi ha letto con attenzione il bilancio consuntivo 2004 della Fnsi (approvato il 25 maggio a Montecatini) ha scoperto che la Fnsi (con 23.567 iscritti di cui 15.588 professionisti) non se la passa male. Anzi. Chi sta decisamente bene è il  “Fondo di solidarietà”,  che al 31 dicembre 2004 aveva in banca 4 milioni e 85mila euro. Il Fondo è alimentato dai giornalisti contrattualizzati, che versano mensilmente lo 0,10 per cento dello stipendio.   Nel  corso del 2004 il Fondo ha dato aiuti ad personam (generalmente di 1.500 euro) a 88 giornalisti disoccupati (24 di Milano, 18 di Napoli, 19 di Roma, etc etc) per un totale di circa 98mila euro.


Il  “Fondo  antiquerele” (che è una sezione del Fondo di solidarietà)  è denominato ufficialmente “Fondo di aiuto a  giornalisti condannati al pagamento di somme risarcitorie per danni relativi a pubblicazioni di articoli”. Nel corso del 2004, il “Fondo antiquerele” ha speso 67mila euro, assistendo 11 giornalisti (3 di Milano, 4 di Napoli, 3 di Roma, 1 di  Bari).


Il sindacato regionale di Milano ha 5.790 iscritti (4.591 professionisti di cui 630 pensionati Inpgi + 1.199 pubblicisti); quello di Roma 4.933 iscritti (4.131 professionisti di cui 748 pensionati  +  802 pubblicisti). Milano ha 114 disoccupati; Roma 519; Napoli 14; Palermo 90; Reggio  Calabria 34. In tutt’Italia i disoccupati sono 929. Parola di  Fnsi.


I capitali accumulati nel “Fondo di solidarietà”, alimentati mensilmente dai versamenti  dei giornalisti contrattualizzati, potrebbero consentire al sindacato una vasta attività di difesa legale degli iscritti. Franco Abruzzo ha dichiarato al riguardo: “Bisogna aprire un grande dibattito sull’impiego più produttivo dei quattrini del Fondo di solidarietà, che per ora sono custoditi in banca”.


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Pubblichiamo i regolamenti dei due Fondi reperibili nel sito della Fnsi (www.fnsi.it):


 1. Fondo di solidarietà sindacale (Fss):


il regolamento per l’accesso ai contributi  


 Regolamento per l’attribuzione dei contributi da parte del Fondo di solidarietà sindacale (Fss).


1) Il Fondo di solidarietà sindacale (Fss) – tenuto e gestito dalla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) – interviene a sostegno di colleghi singoli o di gruppi di colleghi, prioritariamente disoccupati o cassintegrati – iscritti alle Associazioni regionali di stampa (Ars) ed in regola con il pagamento delle quote sindacali – i quali si trovino in situazioni di particolare difficoltà economica a seguito del determinarsi di circostanze eccezionali.


2) Il Fss assegna i contributi sulla base di deliberazioni assunte, a maggioranza semplice dei presenti, dalla Giunta esecutiva federale. L’entità del contributo individuale non può superare i 1.500 euro. Il contributo, la cui quantificazione deve essere specificatamente indicata nella delibera, consiste in una elargizione a fondo perduto.


3) Le proposte di accesso al Fss devono essere istruite dalle Ars territorialmente competenti. Le Ars sono tenute ad allegare la documentazione completa, necessaria al fine di definire il sostegno delle Ars medesime alla domanda del giornalista. Della documentazione deve far parte copia della dichiarazione dei redditi del collega o, in assenza di questa, una dichiarazione del richiedente che autocertifichi il reddito percepito nell’ultimo anno.


4) Lo stesso giornalista non può richiedere, qualora abbia usufruito di un contributo da parte del Fss, una nuova contribuzione prima che sia trascorso un anno dalla data dello stanziamento precedente. Nessuno può usfruire di più di tre (3) contributi. E’, però, facoltà della Giunta federale derogare da questa norma in presenza del ripetersi di situazioni di particolare gravità. In tal caso, tuttavia, la Giunta deve assumere tale decisione con un voto a maggioranza qualificata (2/3 dei suoi componenti).


(approvato dalla Giunta Esecutiva dell’11 settembre 2003)


[www.fnsi.it - Pubblicato il 12/09/2003 ]  


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  2. REGOLAMENTO per il Fondo di aiuto a Giornalisti condannati al pagamento di somme risarcitorie per danni relativi a pubblicazioni di articoli.


(approvato dalla G.E. nella riunione del 6.3.2002)


  Art. 1 - E' istituito, presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, un Fondo finanziario per l'aiuto, secondo le disposizioni del presente Regolamento, di giornalisti condannati in sede giurisdizionale, non per dolo, al pagamento di somme risarcitorie per danni relativi a pubblicazioni di articoli sulle testate di appartenenza.


L'attività del Fondo è svolta con pieno spirito di liberalità e in nessun caso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana assume obblighi nei confronti di qualsiasi soggetto.


Il Fondo può intervenire esclusivamente nel caso in cui l'editore coobbligato con il giornalista richiedente è in stato di fallimento o, comunque, in situazione di comprovata insolvibilità.


Art. 2 - Il Fondo è finanziato attraverso il Fondo di Solidarietà della Federazione Nazionale della Stampa Italiana nella misura annua di Euro 150.000,00 e il contributo per ogni singola richiesta non potrà superare Euro 7.500,00.


Art. 3 - Possono richiedere l'intervento del Fondo i giornalisti e i praticanti iscritti alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana attraverso le Associazioni Regionali o Interregionali cui aderiscono.


Art. 4 - Il giornalista può ottenere l'intervento del Fondo fino ad un massimo di tre volte in cinque anni. Il computo del termine di cinque anni decorre dalla data approvazione del primo intervento, anche nei casi di cui al successivo articolo 5.


L'intervento produce effetti, ai fini del presente articolo e del successivo articolo 5, anche nei confronti di eventuali giornalisti coobbligati, per lo stesso fatto, con il giornalista richiedente.


Art. 5 - Dalla data di inizio dell'attività del Fondo, che coincide con quella della relativa deliberazione della Giunta Esecutiva, nel caso in cui il giornalista abbia subìto in suo danno, nei tre anni precedenti, un provvedimento giurisdizionale esecutivo che giustifica l'intervento del Fondo medesimo, può fare richiesta di intervento. Ai fini del precedente comma, avrà rilievo, per il computo del termine, la data di pubblicazione del provvedimento giurisdizionale.


Art. 6 - Il Fondo può intervenire esclusivamente nel caso in cui in danno del giornalista richiedente è stato pubblicato un provvedimento esecutivo, anche non definitivo, che legittima l'espropriazione forzata dei beni.


Art. 7 - La richiesta di intervento è inoltrata alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, tramite l'associazione Regionale o Interregionale cui aderisce il Giornalista.


Nel caso di accoglimento della richiesta, la Giunta Esecutiva stabilisce il relativo importo che può coprire interamente o parzialmente la richiesta del Giornalista.


Art. 8 - Il giornalista che ottiene l'intervento del Fondo si impegna a restituire alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana l'importo percepito qualora, in caso di esito positivo dell'eventuale impugnazione, la controparte gli restituisca, volontariamente o a seguito di procedura esecutiva, il denaro. Il giornalista, quindi, se vi sono concrete possibilità di riforma del provvedimento giudiziario negativo, si impegna a proseguire nel giudizio interponendo tutti gli atti di gravame necessari e l'eventuale procedimento esecutivo.


Per un giudizio sulla possibilità di ottenere la riforma del provvedimento negativo, la Fnsi potrà richiedere la relativa valutazione al proprio ufficio legale.


Qualora il giornalista, seppure invitato ad impugnare il provvedimento negativo, non si attivi in tal senso, non potrà più richiedere aiuto al Fondo.


 


 


 


 


 





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