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Giustizia: sì al divieto di pubblicare le ordinanze cautelari. Approvata definitivamente dal Senato la norma che delega a istituire il divieto.

15/2/2024 - Approvata definitivamente dal Senato la norma che delega a istituire il divieto. Sei mesi a disposizione del ministero della Giustizia per modificare il Codice di procedura penale introducendo il divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari sino al termine delle indagini o dell'udienza preliminare. (IL SOLE24ORE)


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Il Sole 24 Ore Giovedì 15 Febbraio 2024 Pagina 39






DI GIOVANNI NEGRI


Sei mesi a disposizione del ministero della Giustizia per modificare il Codice di procedura penale introducendo il divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari sino al termine delle indagini o dell’udienza preliminare.
A prevederlo è la norma certo più contestata della legge di delegazione europea approvata ieri mattina definitivamente dal Senato. La disposizione, introdotta nel corso dei lavori alla Camera e da subito ascritta all’ormai proverbiale e risalente catalogo delle norme-bavaglio, lega i limiti alla pubblicazione alla piena attuazione della direttiva sulla presunzione d’innocenza e alla serie di altre misure necessarie per rafforzarla.
Direttiva peraltro recepita nella passata legislatura con il decreto legislativo 188 del 2021, la cui applicazione è peraltro uno dei punti che le rituali ispezioni del ministero nelle procure sono chiamate a verificare.
In un contesto di generale indeterminatezza delle misure necessarie a rinvigorire quanto previsto dalla direttiva, sorta di delega “in bianco”, l’unico punto più circostanziato è proprio quello che mette un nuovo freno al diritto di cronaca intervenendo a modificare l’articolo 114 del Codice di procedura penale.
Quest’ultimo, nella versione attuale, prevede il divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti da segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari oppure fino al termine dell’udienza preliminare, fatta eccezione per l’ordinanza di applicazione di una misura cautelare. Un’esclusione dal divieto di pubblicazione introdotta nel 2017 con il decreto legislativo n. 216.
Per Pierantonio Zanettin di Forza Italia, le polemiche si basano «su un grande equivoco. Il divieto approvato in prima lettura alla Camera è semplicemente una norma di buon senso e di civiltà giuridica, che ha il solo scopo di evitare che in futuro sui giornali finiscano le intercettazioni integrali riportate nell’ordinanza di custodia cautelare, danneggiando spesso irrimediabilmente l’immagine o la reputazione di chi in quelle intercettazioni è coinvolto o è citato». Ma se dalla maggioranza si fa notare che a diventare vietato sarà solo il “copia incolla” del testo delle ordinanze senza nessun bavaglio all’informazione, dall’opposizione, l’ex pm e oggi senatore 5 Stelle, Roberto Scarpinato osserva che conservare la possibilità di pubblicazione è fondamentale, perché «la forza argomentativa e persuasiva di un documento pubblico che viene dall’autorità statale è incomparabilmente superiore per il cittadino rispetto all’opinione del giornalista, perché chiunque fa una sintesi non può fare una sintesi oggettiva, ma fa una sintesi soggettiva e se viene arrestato un imputato eccellente, state sicuri che certi giornali vicini alla sua area politica faranno una sintesi minimizzante e riduttiva e altri ne faranno una completamente diversa, con il risultato finale che scompariranno i fatti e ci saranno soltanto le opinioni». Nel testo della legge di delegazione, peraltro, trovano poi posto materie assai delicate come la cybersicurezza, con la revisione del sistema sanzionatorio e quello di vigilanza ed esecuzione e con le modifiche penali sulla divulgazione coordinata delle vulnerabilità; come la determinazione delle caratteristiche degli imballaggi dei medicinali; come la riforma di alcuni aspetti della disciplina dei gestori di crediti; come la trasparenza informativa sulla parità di reddito e la rendicontazione societaria di sostenibilità. Sul fronte della lotta al riciclaggio, da disciplinare l’istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante. 





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