Una nota attrice, anni addietro, a seguito di un servizio fotografico nella quale si era fatta ritrarre parzialmente nuda, aveva chiesto la distruzione di una parte delle fotografie e concesso la liberatoria per la restante parte, subordinandola alla condizione che pubblicazione avvenisse su riviste di prestigio internazionale. Disattendendo tale prescrizione le fotografie venivano però pubblicate su riviste non di prestigio internazione e poco conosciute persino a livello nazionale.
L’attrice lamentava così la violazione dei propri diritti della personalità anche economica tutelati dagli art. 10 c.c. e 96 e 97 L. 633/1941 (legge sul diritto d’autore). La Corte di Cassazione accogliendo il ricorso presentato dall’attrice, ha ribadito il principio (già espresso ne precedenti della medesima Corte n. 11491/2006 e n. 3014/2004) che la “legge non prevede forme particolari per la manifestazione del consenso, che può essere sia espresso che tacito, ma certamente, come ogni altra forma di consenso, anche quello all’utilizzazione del ritratto può contenere limiti soggettivi, in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato, o oggettivi, in relazione alle modalità di divulgazione”. La Corte ha altresì ribadito (cfr. Cass. 5175/1997) che il “consenso alla pubblicazione su una o su determinate riviste, non consente la pubblicazione su riviste diverse da quelle autorizzate”.
Sulla base di tali principi, la Cassazione ha quindi demandato al giudice di merito l’accertamento del “limite oggettivo al consenso prestato, consistente nella necessità che le fotografie fossero destinare a «riviste di prestigio internazionale». Indagine necessaria per poter valutare se la pubblicazione di cui si tratta fosse giustificata dal consenso della persona ritratta”.
Considerato poi che ai sendi dell’art. 88 L. 633/1941, il fotografo avrebbe dovuto "vigilare per evitare che la pubblicazione delle foto non avvenisse in violazione dei limiti fissati nell’atto del consenso” e che è “principio costante che tutti coloro che concorrono al processo creativo, realizzativo e divulgativo in violazione del diritto d’autore e dei diritti connessi, debbono rispondere dell’illecito”; la Corte ha demandato al Giudice del rinvio anche l’accertamento della concreta dimostrazione delle ragioni del giudizio di estraneità del fotografo alla causazione del fatto dannoso.
Quanto, infine, alla determinazione dei danni subiti, la Corte ha chiarito che questi possono “desumersi anche da nozioni di comune esperienza, alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo, secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l’id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell’avversario, sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano ex se anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa”. (Cassazione 01.09.2008, n. 21995).
Il testo della sentenza è in http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/012184.aspx