Milano, 14 novembre 2008. La “riforma previdenziale” del Governo Prodi, approvata con la legge 247/2007 sul welfare, prevede che dal 1° gennaio 2008 i lavoratori dipendenti conseguano la pensione di anzianità (con 35 anni di contributi) all’età di 58 anni. I giornalisti dipendenti, invece, andranno in pensione di anzianità a 59 anni. Lo “scalone” dell’Inpgi in sostanza è di 2 anni (dai 57 anni del 2007 ai 59 anni del 2008). Viene comunque riconosciuta ai giornalisti la possibilità di conservare i vecchi requisiti di accesso alla pensione di anzianità (57 anni di età e 35 di contribuzione). In tal caso all’importo della pensione si applicano aliquote di abbattimento progressive, in relazione agli anni di anticipo rispetto all’età prevista dalla nuova normativa, ovvero, se più favorevole, rispetto ai 40 anni di contribuzione. Chi andrà in pensione con un anno di anticipo rispetto ai 59 anni si vedrà decurtata la pensione del 4,76%; con due anni del 9,09; con tre del 13,04; con quattro del 16,67 e con cinque del 20,00. Rimane il fatto della discrepanza di trattamento tra Inps e Inpgi: perché i giornalisti dal 2008 potranno incassare la pensione di anzianità a 59 anni rispetto ai 58 degli altri lavoratori dipendenti? La riforma previdenziale approvata dall'Inpgi e ratificata dai Ministeri vigilanti il 24 aprile 2007 modifica, a far data dal 1° gennaio 2006, nove articoli del Regolamento delle prestazioni previdenziali. L'azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65° anno di età. Ed ecco un quadro sommario dei trattamenti Inpgi:
1. Pensione di vecchiaia
Dal 1° gennaio 2000, i giornalisti conseguono la pensione di vecchiaia all’età di 65 anni (60 anni le donne) con almeno 20 anni di contributi. Si prescinde dal limite dei 20 anni per coloro che, alla data del 31/12/1992, possono vantare almeno 15 anni di contribuzione. Con il 1° luglio 2007 hanno cessato di esistere sia la pensione di vecchiaia anticipata (con 30 anni di contributi) sia la pensione prevista dall’articolo 33 del Cnlg (60 anni e 33 anni di contributi). Le istruzioni sono leggibili in http://www.inpgi.it/prestazioni/inpgi_prestazioni-obbligatorie-pensioni-dirette-vecchiaia.htm
2. Pensioni di anzianità
Per i giornalisti, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i requisiti per accedere alla pensione d’anzianità con una posizione contributiva inferiore ai 40 anni sono questi: 59 anni e 35 anni di contributi (questi numeri valgono anche per il 2009); 60 anni sono richiesti nel 2010, nel 2011 e nel 2012; 61 anni nel 2013; 62 anni nel 2014. Le istruzioni sono leggibili in http://www.inpgi.it/prestazioni/inpgi_prestazioni-obbligatorie-pensioni-dirette-anzianita.htm
Utili gli anni Inps e gli anni Inpgi/2
Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto utile il periodo di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria IVS o in forme sostitutive, esclusive o esonerative e nella Gestione Previdenziale Separata, costituita in favore dei giornalisti che svolgono attività autonoma di libera professione anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Sono considerati utili, ai fini del conseguimento del diritto a pensione di anzianità, i periodi di iscrizione e di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
3. Esodo e prepensionamento (art. 37 legge 416/1981)
Per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti.
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CHE COSA CAMBIERA' E DA QUANDO CON LA RIFORMA PREVIDENZIALE INPGI
in: http://www.inpgi.it/INPGI_NEWS/inpgi_news-2007-cambiamenti-riforma.htm
TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE
Le modifiche approvate hanno tenuto conto dell’esigenza di continuare ad attribuire, a chi ha la sfortuna di rimanere senza lavoro, un sostegno di gran lunga superiore a quello fornito dall’Inps.
A dimostrate la fondatezza di tale affermazione bastano tre esempi:
- All’Inpgi il periodo di massimo godimento è fissato in 24 mesi (soltanto sei mesi, invece, nell’arco di un anno solare all’Inps).
- All’Inpgi l’indennità mensile è pari al 60% della retribuzione media degli ultimi 12 mesi con un importo massimo di 1.465,06 euro lordi mensili (all’Inps 40% della retribuzione media, con un tetto di 1.014,48 euro lordi).
- All’Inpgi l’indennità viene corrisposta anche in caso di dimissioni, per un massimo di 23 mesi (l’Inps, invece, non riconosce nulla).
Questi trattamenti non sono stati toccati. Per di più, la riforma ha introdotto più favorevoli misure di sostegno per i dipendenti di aziende in crisi, fallite, o in liquidazione i quali, avendo un’età superiore a 40 anni, ed un’anzianità contributiva Inpgi di almeno 10 anni, rimangono disoccupati. In questi casi, oltre al trattamento di disoccupazione già in atto, sarà accordato un accredito aggiuntivo di contributi figurativi di 6 mesi per chi abbia un’età compresa tra i 40 e i 55 anni, e di 12 mesi per coloro che abbiano superato i 55 anni. Queste le altre modifiche introdotte dalla riforma in merito alle norme sulla indennità di disoccupazione:
Per coloro che hanno perfezionato l’iscrizione all’Inpgi dopo il 24 aprile 2007, l’accesso all’indennità di disoccupazione è condizionato ad almeno un biennio di iscrizione. Questa condizione, che l’Inps già prevede, era presente fino al luglio 1994 anche nel Regolamento Inpgi e fu successivamente abbandonata. La riforma ratificata dal Ministero del Lavoro ha ripristinato quella norma, anche per contenere il fenomeno del praticantato a termine, che tra l’altro provoca un preoccupante accumulo di contributi figurativi.
Va sottolineato, comunque, che “biennio di iscrizione” non significa due anni di contributi versati. Si intende, invece, che se un praticante avrà versato il primo contributo mensile il 25 aprile 2007, da quella data si dovrà calcolare il biennio di iscrizione, anche se nei successivi 24 mesi l’interessato avrà avuto dei periodi privi di contributi.
In sede di prima applicazione gli Uffici dell’Inpgi si atterranno a queste due regole:
- Il requisito del biennio d’iscrizione Inpgi non si applica nei casi di rapporto di lavoro iniziati anteriormente al 24 aprile 2007.
- Ha viceversa validità per tutti dopo il 24 aprile 2007 l’obbligo della presentazione - entro il terzo mese di godimento dell’indennità - della dichiarazione mensile relativa al perdurare dello stato di disoccupazione (modello Dis.3).
Calcolo dell’indennità di disoccupazione in relazione all’effettivo periodo lavorato.
La precedente normativa Inpgi prevedeva che nel caso di periodi lavorativi inferiori all’anno, la durata del trattamento di disoccupazione fosse commisurata al numero delle mensilità che risultassero accreditate. Tale meccanismo determinava un’approssimazione elevata tra giorni effettivamente lavorati e giorni di disoccupazione spettanti. Infatti nel caso di un rapporto di lavoro iniziato il 28 gennaio 2005 e terminato il 3 marzo dello stesso anno, accadeva che, a fronte di 35 giorni lavorati, il giornalista aveva invece diritto a tre mesi di disoccupazione (90 giorni) oltre all’accredito dei contributi figurativi per lo stesso periodo. Al fine di eliminare tale evidente discrepanza la nuova norma prevede che dal 25 aprile 2007 l’ammissione al trattamento di disoccupazione sia previsto per le sole giornate lavorate. Con tale criterio si andrà tra l’altro a ridurre anche il numero delle mensilità figurative da accreditare per disoccupazione, che coincideranno anch’esse con le effettive giornate lavorate.
Termine per la richiesta dei ratei di disoccupazione.
In base alla vecchia normativa, il giornalista ammesso al trattamento di disoccupazione doveva confermare mensilmente il suo status di disoccupato attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità, sulla base della quale l’Inpgi procedeva alla liquidazione dell’indennità e all’accredito dei contributi figurativi. Si verificavano, tuttavia, casi nei quali il giornalista disoccupato richiedeva la liquidazione dei ratei con notevole ritardo rispetto alla loro esigibilità, presentando dichiarazioni cumulative che andavano anche oltre l’anno. Dal 25 aprile 2007 la mancata presentazione della dichiarazione entro il 3° mese successivo alla mensilità indennizzabile, comporterà la perdita del diritto a vedersi accreditare dall’Inpgi quella mensilità.
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MISURA DEI CONTRIBUTI
Attualmente la contribuzione spettante all'INPGI è pari al 31,23% della retribuzione imponibile individuata secondo i criteri indicati precedentemente. Di questa percentuale, il versamento del 22,54% è a carico dell'azienda e l'8,69% è a carico del giornalista.
Sono inoltre a carico del datore di lavoro:
- contributo infortuni: Euro 11,88 (Euro 6,71 fino al mese di agosto 2003) mensili per dodici mesi;
- fondo integrativo di previdenza: 1,50% (questo contributo non è dovuto per i giornalisti praticanti, per i giornalisti pubblicisti e per i giornalisti professionisti con contratto a termine);
- addizionale fondo integrativo: 0,35% (questo contributo non è dovuto per i giornalisti praticanti, per i giornalisti pubblicisti e per i giornalisti professionisti con contratto a termine);
- contributo solidarietà: 10% sull'importo dell'1,50% (Fondo Integrativo INPGI), sugli importi dovuti alla Casagit e su altre somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro (Legge n.166/91, art. 9 bis).
Forse tutti non sanno che tra la misura della contribuzione dovuta all'INPS e quella dovuta all'INPGI esiste una notevole differenza: 8,12% in meno per l'INPGI. Questa differenza è dovuta alle diversa misura delle aliquote applicate alla retribuzione imponibile. Nello specchietto che segue sono evidenziate le differenze quantitative in riferimento alle singole voci:
INPGI - INPS differenze di contribuzione totale |
|
INPGI % |
INPS % |
Differenza% |
I.V.S. |
28,97 |
33 |
+ 4,03 |
disoccupazione |
1,61 |
1,61 |
0 |
CIGS |
0 |
0,90 |
+0,90 |
CIG |
0 |
2,20 |
+2,20 |
T.F.R. |
0,30 |
0,20 |
-0,10 |
Mobilità |
0,30 |
0,30 |
0 |
Maternità |
0 |
0,46 |
+0,46 |
assegni familiari |
0,05 |
0,68 |
+0,63 |
totale |
31,23 |
39,35 |
+8,12 |