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Il Sole 24 Ore del 12 maggio 2005 -Unione europea/Il Parlamento di Strasburgo ha approvato la proposta di direttiva sul riconoscimento delle qualifiche - La parola al Consiglio
Professioni, intesa nella Ue.

Gli Ordini restano in piedi

Accorpate e armonizzate ben 15 - Più facile svolgere la propria attività all'estero - Prestazione in base alle regole valide nel Paese ospitante - Ordini professionali: la direttiva consente agli Stati membri di delegare parte della gestione delle professioni a organismi autonomi, come gli ordini professionali

DAL NOSTRO INVIATO


BRUXELLES. Prende finalmente una forma compiuta il quadro normativo per il riconoscimento delle qualifiche professionali in Europa. In seconda lettura, l'Europarlamento ha infatti votato ieri a favore della proposta di una direttiva, che armonizza e accorpa le 15 direttive già esistenti in materia di professioni, tenendo conto anche delle sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia europea.


Dal momento che gli emendamenti adottati dall'Aula sono frutto di un compromesso con il Consiglio, si potrà probabilmente evitare il ricorso alla procedura di conciliazione. Il varo finale della direttiva è pertanto, a questo punto, prevedibile in tempi brevi. Molto soddisfatto del risultato il relatore del provvedimento, Stefano Zappalà (Fi), ma anche il commissario europeo al Mercato interno, Charlie McCreevy. .


Giunge così al traguardo una normativa dal travagliato iter, iniziato nel marzo 2002. Non è stato facile, infatti, trovare il punto di equilibrio tra il diritto alla mobilità dei lavoratori e la protezione del consumatore; tra l'esigenza di un numero crescente di professionisti di lavorare in altri Paesi Ue, senza dover passare attraverso percorsi di guerra burocratici, e la necessità di tutelare gli standard delle prestazioni offerte. Senza contare il diverso grado di regolamentazione di alcune professioni nei diversi Stati.


La normativa riguarda sia il lavoro subordinato che autonomo, la prestazione di servizi temporanei e le professioni regolamentate come medici, infermieri, architetti. Il principio di riconoscimento automatico dei titoli si applicherà d'ora in poi sulla base di un coordinamento delle condizioni minime di formazione. I livelli delle qualifiche saranno cinque (al posto dei quattro previsti dal Consiglio), ma senza l'attribuzione di un numero o una lettera che indichi una gerarchia. Altra variazione introdotta dagli eurodeputati è il principio del riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche o dentistiche comuni ad almeno due Stati. Per quanto riguarda l'esercizio in regime di libera prestazione di servizi, il professionista potrà esercitare con il titolo del Paese d'origine e sarà esonerato dall'obbligo di iscrizione all'Albo. Ma lo Stato di arrivo potrà imporre una forma di registrazione.


Nel caso, invece, si voglia operare in virtù della libertà di stabilimento il riconoscimento della qualifica del migrante avverrà al livello equivalente in base alle cinque categorie prefissate, per poter svolgere le stesse attività esercitate nel Paese d'origine. Infine, se la professione non è regolamentata nello Stato di partenza, il migrante dovrà provare la sua competenza e di averla esercitata per almeno due anni nel corso degli ultimi dieci.


ENRICO BRIVIO


 


LE LINEE GUIDA


I principali contenuti della direttiva qualifiche


I destinatari. Tutti i cittadini Ue che desiderano praticare una libera professione in uno Stato diverso da quello in cui hanno conseguito la qualifica professionale


 


La definizione. Le direttiva definisce le professioni liberali come quelle esercitate sulla base di qualifiche professionali in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente da coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto negli interessi dei clienti e del pubblico


 


Tessera del professionista. Sarà creato un certificato professionale europeo per consentire la riconoscibilità del professionista e per garantire i clienti


 


Formazione. La direttiva fa riferimento alla necessità della formazione continua (la cui disciplina è lasciata agli Stati) per garantire l'aggiornamento delle conoscenze dei professionisti


 


Sussidiarietà. La direttiva rispetta il principio di sussidiarietà: gli Stati membri non perdono competenze sull'organizzazione della professione


 


Le esclusioni. La direttiva non si applica, fra gli altri, a notai, revisori (solo per le norme sulla libera prestazioni dei servizi), intermediari assicurativi e professionisti del settore trasporti. La distribuzione geografica delle farmacie e il monopolio della distribuzione dei farmaci restano di competenza degli Stati membri


 


Ordini professionali. La direttiva consente agli Stati membri di delegare parte della gestione delle professioni a organismi autonomi, come gli ordini professionali


 


L'uso del titolo. Il professionista potrà utilizzare il titolo previsto dal suo Paese di origine (espresso nella sua lingua)


 


Libera prestazione. É l'attività temporanea e occasionale svolta in un Paese diverso da quello in cui il professionista è stabilito


 


I casi particolari. Nel settore della salute e della sicurezza è previsto un vero e proprio riconoscimento della qualifica (in alcuni casi, con test attitudinale). Per le professioni non regolamentate nel Paese di stabilimento, il prestatore di servizi dovrà provare di aver esercitato la professione


 


Libertà di stabilimento. É previsto un sistema generale di riconoscimento per le professioni. Sono fissati cinque livelli di qualifica in relazione alla durata della formazione richiesta per l'accesso alla professione


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Il Sole 24 Ore del 13 maggio 2005


Qualifiche Ue - La direttiva votata da Strasburgo riscrive le norme sullo stabilimento 


Professioni su cinque livelli 


Riconoscimento connesso alla formazione e al grado equivalente del Paese di destinazione


 


 


Nuovo passaporto Ue per le qualifiche professionali, in base alla direttiva che l'Assemblea di Strasburgo ha approvato in seconda lettura mercoledì (si veda di ieri). É tra l'altro previsto un "certificato" europeo che dovrebbe consentire la riconoscibilità del professionista, garantire meglio i clienti e facilitare la circolazione.


Il riconoscimento delle qualifiche professionali - è stata questa una delle battaglie del relatore, Stefano Zappalà - sarà articolato su cinque livelli in relazione alla durata della formazione richiesta per l'accesso e avverrà al "grado" equivalente nel Paese di stabilimento. In ogni caso, il professionista potrà ottenere il riconoscimento al livello di qualifica che gli consenta di svolgere le stesse attività esercitate nello Stato di origine. Sono fatti inoltre salvi i diritti acquisiti del professionista che ha seguito una formazione "precedente", che non risponde più al livello di formazione prevista nello Stato d'origine. In sostanza la formazione precedente viene considerata, dallo Stato membro ospitante, corrispondente al livello della nuova formazione.


In caso di non equivalenza della qualifica rispetto a quella richiesta ai professionisti dallo Stato di destinazione, potranno essere applicate misure di compensazione (test o tirocinio) a scelta del migrante.


Nel caso in cui la professione non sia regolamentata nel Paese d'origine, il migrante dovrà provare di aver esercitato la professione per due anni nel corso degli ultimi dieci e la qualifica dovrà essere comprovata da un attestato di competenza o da documenti che certificano la formazione acquisita.


La direttiva impedisce il qualification shopping: il professionista potrà ottenere nel Paese d'origine il riconoscimento della qualifica professionale acquisita altrove solo se ha risieduto stabilmente in un altro Stato membro, avendovi maturato almeno una parte della formazione, della competenza o dell'esperienza professionale.


Rimane sostanzialmente invariata la disciplina delle direttive settoriali, relative alle professioni sanitarie e agli architetti. Per quanto riguarda le specialità mediche, quelle esistenti sono incluse se sono comuni a due Stati membri (status quo). Tuttavia, per semplificare il sistema, un riconoscimento automatico si applicherà alle nuove specialità comuni ad almeno due quinti degli Stati membri.


Le organizzazioni professionali rappresentative a livello nazionale ed europeo che desiderassero avere un sistema specifico di riconoscimento basato sul coordinamento degli standard di formazione possono presentare alla Commissione una domanda motivata affinché l'Esecutivo avanzi le conseguenti proposte legislative. La Commissione è tenuta a valutare la fondatezza della richiesta e a proporre eventuali integrazioni alla direttiva. Le organizzazioni hanno comunque la possibilità di proporre piattaforme comuni per facilitare il riconoscimento.


Infatti, principi comuni di qualificazione professionale per facilitare il riconoscimento automatico delle qualifiche potranno essere preparate dalle associazioni rappresentative a livello nazionale ed europeo.


Le norme per accedere a una serie di attività industriali, commerciali e artigianali sono pure semplificate, se tali attività sono state esercitate in un altro Stato membro per un perio do ragionevole e abbastanza ravvicinato nel tempo: per queste attività è conservato un regime di riconoscimento automatico fondato sull'esperienza professionale.


La direttiva fa, infine, riferimento alla necessità della formazione continua che deve garantire l'aggiornamento delle conoscenze del professionista. La disciplina viene lasciata agli Stati.


ANTONIO PRETO


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





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