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Lettera 17 ottobre 2000 di Franco Abruzzo
ai consiglieri e ai revisori dell’Og:
"spese legali collegate alle funzioni
e agli incarichi espletati dai consiglieri
e dai revisori dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia"

Lettera 17 ottobre 2000 di Franco Abruzzo


ai consiglieri e ai revisori dell’OgL


 


Prot. n. 4573/00/FA/dr/speselg2.doc                                                Milano,  17  ottobre 2000


                                                                                                             posta prioritaria


 


Ai Signori Consiglieri e revisori


dei Conti  dell’OgL - Loro indirizzi


 


Oggetto: spese legali collegate alle funzioni e agli incarichi espletati dai consiglieri e dai revisori dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia


 


Il Consiglio, com’è noto, ha contratto una polizza a tutela dei rischi patrimoniali  connessi  all’esercizio delle funzioni  svolte nell’ambito di leggi, decreti e regolamenti (cito la legge n. 69/1963, il dpr  n. 115/1965, il dlgs n. 29/1993,  la legge n. 241/1990, la legge n. 675/1996, etc.). Il Consiglio, inoltre, è editore del mensile “Ordine Tabloid”, di cui il presidente, per delibera, è direttore responsabile nonché del sito www.odg.mi.it, che viene curato sempre gratuitamente dal presidente. Mi sembra ovvio, essendone un corollario, che il  Consiglio si assuma automaticamente anche l’onere delle spese legali collegate all’espletamento delle funzioni collegate a norme e delibere interne.


Il Consiglio, però, nella seduta del 19 maggio 1997, ha recepito una massima giurisprudenziale (collegata a una sentenza della Corte dei Conti) a tutela della posizione e dell’attività pubblica dei consiglieri e dei revisori dell’ente per quanto riguarda le spese legali e le sofferenze connesse a denunce e querele. Eccone il testo:  “Anche nel campo del diritto pubblico, coloro che sono investiti di una carica (anche onoraria) agiscono per un interesse non proprio in quanto legittimamente investiti (mandato pubblico) del compito di realizzare interessi di altri centri di imputazione giuridica (enti, collettività o altri organismi pubblici), con la conseguenza che i pubblici amministratori non devono sopportare nella propria sfera personale gli effetti svantaggiosi o dannosi della propria attività; e, pertanto, i componenti degli organi statutari degli enti pubblici hanno, in linea di principio, titolo a ricevere il rimborso delle spese sostenute ed il risarcimento dei danni sofferti per adempiere fedelmente il loro mandato” (Corte dei Conti, sezioni riunite,  5 aprile 1991, n. 707/A).


Vi trasmetto:


1) copia della massima della Corte dei Conti;


2) stralcio del verbale della seduta del 19 maggio nel corso della quale il Consiglio ha recepito la massima citata della Corte dei Conti.


 


Cordiali saluti,


                                                                                  dott. Franco Abruzzo





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