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Seduta del Consiglio dell’OgL del 18 giugno 2001.
Delibera sugli incarichi all’interno del Consiglio
e degli uffici dell’OgL (approvata all’unanimità).


1)  Il presidente, in base agli articoli 4 e 5 della legge n. 241/1990 e al successivo Regolamento del Cnog (recepito dall’OgL il 10 maggio 1994), assegna a singoli consiglieri istruttori i procedimenti amministrativi inerenti alle iscrizioni e alle cancellazioni nonché ai procedimenti disciplinari, ma “ne conserva la responsabilità”.


 


2) mensile “Ordine Tabloid”: direttore responsabile Franco Abruzzo; condirettore Bruno Ambrosi. Le prestazioni del direttore e del condirettore sono gratuite. I collaboratori, invece, vengono retribuiti di massima in base al tariffario dell’Ordine come nel passato. Tutela legale automatica a carico dell’Ordine per il direttore responsabile di Tabloid e copertura integrale dell’Ordine per quanto riguarda richieste di risarcimento danni in sede civile e penale nonché le spese legali. Il  Consiglio dell’Ordine ha, comunque, stipulato una polizza a copertura dei rischi che derivano ai consiglieri e ai  revisori dall’esercizio delle loro funzioni previste dalla legge n. 69/1963 o da delibere del Consiglio.


 


3) Consigliere istruttore per i procedimenti disciplinari (art. 6, lett. a-b-c-e, della legge 241/1990): i procedimenti vengono assegnati dal presidente a Sergio D’Asnasch.


 


4) Consiglieri  istruttori per le iscrizioni (art. 6, lett. a-b-c-e, della legge 241/1990) all’Elenco professionisti, al Registro dei Praticanti (assunzioni normali) e all’Elenco speciale dell’Albo (si tratta di atti dovuti): Franco Abruzzo. Si tratta di pratiche semplici, che vengono  esaurite in 24 ore.


 


5) Consigliere istruttore per le iscrizioni (art. 6, lett. a-b-c-e, della legge 241/1990) all’Elenco pubblicisti dell’Albo:  i procedimenti vengono assegnati dal presidente a Brunello Tanzi e a Cosma  Damiano Nigro.


 


6) Consigliere istruttore per le iscrizioni d’ufficio (art. 6, lett. a-b-c-e, della legge 241/1990) al Registro dei Praticanti: i procedimenti vengono assegnati dal presidente a Letizia Gonzales.


 


7) Affari del personale: Franco Abruzzo (che, come “capo struttura”, esercita i poteri disciplinari di cui all’articolo 55 del testo unico del Pubblico impiego-Dlgs n. 165/2001 limitatamente alle sanzioni del  rimprovero verbale e  della censura). Gli altri provvedimenti disciplinari più gravi sono di competenza del Consiglio al quale il presidente Abruzzo riferisce. In questi casi il Consiglio va integrato con un rappresentante del personale.


Sono di competenza del Consiglio le assunzioni del personale e l’accettazione delle dimissioni.


8) Organizzazione degli esami di cultura per l’ammissione al praticantato e dei corsi di viale Murillo per i praticanti che devono sostenere  la prova di idoneità professionale: Paola Pastacaldi.


 


9) Iniziative culturali (anche per quanto riguarda Tabloid): Paola Pastacaldi.


 


10) Pareri di congruità (artt. 633  e  636 Cpc): Franco Abruzzo, che agisce con i poteri del  Consiglio, utilizzando come consulente l’avv. Luisa Nicosia. I casi complessi restano, comunque, di competenza del Consiglio.


 


11) Assistenza legale e fiscale gratuita agli iscritti. L’avv. Luisa Nicosia è incaricata del recupero crediti a favore degli iscritti liberi professionisti. L’assistenza fiscale-amministrativa viene gratuitamente agli iscritti dallo  Studio del dott. Roberto Marcianesi.


 


12) Direzione (coordinamento, vigilanza ed attuazione delle decisioni del Consiglio, affari del personale) degli Uffici dell’Ordine: Elisabetta Graziani (posizione C4 del Cnl parastato, già  9° livello= funzionario capo). Isabella  Massara (posizione C 3, già VIII livello=funzionario amministrativo) svolge funzioni vicarie rispetto a Elisabetta Graziani.


 


13) Urp (articolo 11 del Dlgs n. 165/2001): incarico a Letizia Gonzales, che  avrà la collaborazione di Liviana Nemes  Fezzi.


 


Linee operative e di indirizzo:


 


1) per quanto riguarda i praticanti d’ufficio, il Consiglio opera nel rispetto della delibera 12 luglio 1991 del  Consiglio nazionale (che ribadisce principi fissati già nel 1986), dell’articolo 36 del Contratto di lavoro, dell’articolo 11 della legge professionale, e degli articoli 43 e 46 del Regolamento per l’esecuzione della legge professionale. Bisogna garantire a tutti i cittadini il godimento degli articoli 2 (tutela della dignità della persona: essere di diritto quello che si è di fatto) e 4 della Costituzione (diritto al lavoro). In sostanza i praticanti giornalisti si dividono secondo queste linee:


a) quelli normalmente assunti (quotidiani, periodici, tg, radiogiornali, testate web);


b) i pubblicisti assunti ex articolo 36 del vigente Cnlg (trattati economicamente come redattori professionisti e con il diritto contrattuale di sostenere l’esame di  Stato);


c) quelli che hanno superato il concorso presso l’Ifg e la  Scuola della Università Cattolica;


d) i redattori “di fatto” (cioè coloro che lavorano normalmente, senza essere assunti, presso quotidiani, periodici, tg, radiogiornali, testate web);


e) i  “redattori staccati” o “corrispondenti” con incarichi di lavoro su pagine di cronaca elaborate con le tecniche delle cronache cittadine (pubblicisti anche assunti ex articolo 12  del vigente Cnlg);


f) “pubblicisti free lance”, che abbiano compensi complessivi pari al costo di un redattore praticante normale (cioè dai 35 milioni lordi annui in su).


 


2)  I dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale possono chiedere l’iscrizione negli albi professionali (articolo 1, commi 56 e 56-bis, della legge n. 662/1996; sentenza  11 giugno 2001 n. 189 della Corte costituzionale).


 


3) Retrodatazioni nel Registro e nell’elenco professionisti dell’Albo: sono sollecitate spesso dall’Inpgi per permettere il recupero di contributi che, invece, andrebbero restituiti agli interessati e alle aziende. In passato  gli Ordini iscrivevano i praticanti assunti dalla data della seduta del Consiglio, che non coincideva con quella dell’assunzione. Ciò era in contrasto con l’articolo 38 della Costituzione.


 


4) Una testata con redattori professionisti, pubblicisti e praticanti non può essere diretta da un iscritto all’Elenco speciale. Così una testata precedentemente diretta da un professionista o da un pubblicista non può essere diretta da un iscritto all’Elenco speciale, a meno che non rispecchi le caratteristiche dell’articolo 28 della legge professionale (pubblicazioni anche on-line a carattere professionale, scientifico o tecnico).


 


5)  Iscrizioni all’Elenco Pubblicisti. Gli aspiranti pubblicisti dovranno dimostrare di aver versato il 12% alla gestione separata dell’Inps a meno che non abbiano accordi scritti di data certa (e con anticipo rispetto all’inizio delle collaborazioni) con gli editori, che prevedano la cessione dei diritti d’autore (legge n. 633/1941). Va anche ribadito che  i compensi dovranno avvenire con periodicità e che il Consiglio non accetta pagamenti unici al termine del biennio delle collaborazioni giornalistiche.


 


6) Iscrizioni all’Elenco speciale. Il Consiglio ha sempre concepito e concepisce  l’Elenco speciale come <elenco della libertà> con il pieno sostegno del tribunale di Milano, nel senso che i cittadini, i quali vogliono assumere la direzione di una testata con le qualità fissate dall’articolo 28 della legge professionale, possono liberamente farlo senza particolare formalità. In questo elenco vengono iscritti anche i direttori di periodici religiosi, dei periodici delle amministrazioni locali, dei sindacati, dei movimenti del volontariato. Bisogna garantire a tutti i cittadini il godimento pieno dell’articolo 21 della Costituzione. Dopo due anni, i direttori hanno facoltà di presentare domanda per l’iscrizione all’elenco pubblicisti dell’Albo, qualora il loro giornale non sia pubblicitario o commerciale. La quinta sezione del tribunale civile di Milano (sentenza 11  gennaio 2001 n. 1635, Zanardi contro Cnog, depositata il 12.2.2001) ha accolto l’impostazione dell’Ordine di Milano:  “...le  motivazioni del Coniglio nazionale non sono condivisibili nella parte in cui escludono che l’iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 28 della legge 3.2.1963 n. 69 possa chiedere l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, e questo a prescindere da una valutazione di merito circa l’attività svolta in concreto dall’interessato...Ad avviso del Tribunale, non sussiste un’incompatibilità assoluta tra  iscrizione agli elenchi speciali  e iscrizione all’elenco dei pubblicisti, che deve invece ritenersi possibile qualora ne sussistano i presupposti di fatto (svolgimento di attività pubblicistica regolarmente retribuita per almeno due anni)”. Questa sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano (sentenza 3 luglio 2001 n. 1907, depositata il 10 luglio 2001) secondo la quale giornali e articoli  devono avere “quel minimo di diffusione  di capacità informativa propri delle pubblicazioni giornalistiche)”


 


7) Acquisti:  l’Ufficio acquisti dell’OgL  è impegnato a  chiedere tre preventivi ad esclusone delle piccole spese di economato e di quelle di routine.


 


 


                                                                                   Il presidente dell’Ogl


                                                                                   dott. Franco Abruzzo


 





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