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GARANTE PRIVACY:
DIFFONDERE DATI
CLINICI SOLTANTO
SE INDISPENSABILI

Roma, 16 settembre 2008. Non si possono diffondere dati clinici sui quotidiani se questi dati non risultano ''indispensabili'' ai fini del diritto/dovere di cronaca. E' quanto ribadito dal Garante privacy nell'accogliere il ricorso di due coniugi che avevano lamentato una violazione della privacy a seguito della diffusione, da parte di due giornali locali, di notizie relative a un incidente stradale nel quale erano stati coinvolti con i due figli minori. Entrambi i quotidiani avevano pubblicano numerosi dati personali tra i quali generalita', eta', professione, luogo di nascita e luogo di residenza della coppia, ma soprattutto avevano riportato informazioni dettagliate sulle condizioni di salute dell'uomo che aveva subito l'amputazione di un arto. Il Garante, con un provvedimento di cui e' stato relatore Mauro Paissan, ha vietato ai due giornali l'ulteriore diffusione dei dati personali relativi ai coniugi, in particolare di quelli riguardanti la menomazione fisica subita dall'uomo. L'Autoritą, nel dare ragione alla coppia, ha ribadito che il codice deontologico dei giornalisti stabilisce che nei servizi giornalistici deve essere evitata la divulgazione di notizie non indispensabili alle finalita' giornalistiche, in particolare per quanto riguarda le informazioni sullo stato di salute di una persona identificata o identificabile. Negli articoli erano state pubblicate anche le foto dei coniugi, riprese dalle fototessere dei documenti di riconoscimento raccolti all'interno dell'autovettura durante le operazioni di soccorso. Pubblicazione, secondo il Garante, non giustificata sul piano dell'essenzialita' dell'informazione e che comunque non puo' essere ritenuta lecita per il solo fatto che le fotografie, come asserito dalle testate giornalistiche, sarebbero state fornite dalla polizia stradale. Copia del provvedimento e' stata inviata al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. (ASCA).





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