Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
  » I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  I fatti della vita
Stampa

NOVITA' INPGI. DAL 1° GENNAIO 2017 MASSIMALE CONTRIBUTIVO E PREVIDENZIALE A 100.324 EURO. QUESTO TETTO NON VALE PER CHI AVEVA GIA' CONTRIBUTI AL 31 DICEMBRE 2016.

24.3.2017 - La delibera n. 62/2016 adottata dall’INPGI prevede, tra l'altro, che per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1/01/2017 trovi applicazione il sistema di calcolo contributivo. In base a tale normativa, per i giornalisti privi di anzianità contributiva che si iscrivano all’Istituto a far data dal 1° gennaio 2017 è adottato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Tale massimale annuo per l’anno 2017 risulta pari a  100.324,00 euro. QUESTO TETTO NON VALE PER CHI AVEVA GIA' CONTRIBUTI AL 31 DICEMBRE 2016.  - LE CONSEGUENZE. L'applicazione del massimale comporta che tutta la retribuzione percepita oltre il limite annualmente indicato non è assoggettabile a contribuzione previdenziale. E pertanto non si tradurrà in pensione. Ciò significa che il lavoratore otterrà, pertanto, una pensione minore rispetto a quanto avrebbe percepito se il massimale non fosse stato applicato. - CIRCOLARE INPGI  IN http://www.inpgi.it/?q=node/1520 - COME FUNZIONA IL SISTEMA INPS  IN http://www.pensionioggi.it/dizionario/massimale
 


















 






Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com