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Stampa

Il dovere dei giornalisti è di dire no ai parlamentari di destra e di sinistra che vogliono ridurli all’autocensura e al silenzio
La riforma del reato di diffamazione a mezzo stampa
presto all’esame del Senato. Va ribadito che l’interdizione
automatica è una minaccia alla libertà dei giornalisti
e al diritto costituzionale dei cittadini all’informazione

Le aziende editoriali possono avviare, in virtù dello sciagurato articolo 50 del Contratto di lavoro 2001/2005, nei confronti dei loro redattori “interdetti”, il procedimento disciplinare previsto dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) con riferimento agli articoli 2104 (diligenza) e 2105 (fedeltà) del Codice civile (articoli citati espressamente nel Codice di disciplina di cui all’articolo 50 del Contratto). I giornalisti condannati sono di per sé inaffidabili e, quindi, possono non essere ritenuti degni dall’editore di rimanere nel collettivo redazionale. Il legislatore, quando si occupa di una professione, deve avere una visione complessiva delle conseguenze di una norma (soprattutto se ò sbagliata). La riforma della diffamazione offre agli editori l’arma (=sanzione del licenziamento) con la quale liberarsi dei giornalisti spericolati e rompicoglioni.

di Franco Abruzzo*


La Camera dei deputati  ha approvato il disegno di legge relativo a “norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante”.  Fra pochi giorni, in seconda lettura,  la parola passerà al Senato, che potrebbe apportare correzioni al testo di Montecitorio. Per quanto riguarda l’aspetto penale del reato scompare la sanzione del carcere sostituta, - nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato-,  con la pena della multa da euro 5.000 a euro 10.000.  L’offesa semplice, invece,  è punita con  la pena della multa da euro 3.000 a euro 8.000. In entrambi i casi di condanna e nell’ipotesi di recidiva “consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi”. Oggi la pena accessoria dell’interdizione è una facoltà riservata al giudice penale, ma va detto che si contano al riguardo sentenze sporadiche.


La previsione dell’interdizione dalla professione (con il rischio per il giornalista di perdere lavoro e stipendio da uno a sei mesi nonché di perdere anche il lavoro in maniera definitiva come decisione dell’azienda editoriale verso un dipendente “inaffidabile”) porta ad affermare che questa riforma del reato di diffamazione a mezzo stampa  è una controriforma.  Non sono condivisibili le parole di un deputato pronunciate nel corso del dibattito del 26 ottobre 2004: “La pena accessoria della sospensione dall'albo dei giornalisti da uno a sei mesi in caso di recidiva è una scommessa, una sfida positiva lanciata al mondo del giornalismo, considerata anche l'importanza che esso riveste, in una società democratica e aperta come la nostra. Il mondo del giornalismo deve saper raccogliere questa sfida positiva e rivendicare il diritto di informare, nello stesso tempo punendo al proprio interno chi non informa ma diffama, chi distrugge la vita di una persona e della sua famiglia”. L’interdizione è una sfida? La realtà è molto, molto diversa. Non è accettabile che il destino dei giornalisti, impegnati nella cronaca, sia  deciso in caso di recidiva automaticamente con l’interdizione da uno a sei mesi. I cronisti lavorano “sul tamburo” e hanno, - soprattutto quando i fatti accadono in un’ora vicina alla chiusura del giornale -, un nemico implacabile: il tempo. Nella fretta può capitare di scrivere un aggettivo di troppo, di riferire una circostanza “a metà”, di  collocare una persona in uno scenario negativo. Tali sfumature possono provocare una querela della parte, che si ritiene offesa. Pensiamo poi alle iniziative penali (intimidatorie?) di sindaci, ministri, assessori  adottate a tutela della dignità dell’ente pubblico o della pubblica amministrazione. E’ vero: il reporter non rischierà più la galera (da 1 a 6 anni,  quando attribuisce un fatto “determinato” oppure da sei mesi a tre anni, quando riferisce in maniera generica). Se la potrà cavare nel massimo, come riferito, con una multa.


L’interdizione temporanea dalla professione, però, verrà applicata in modo automatico (e ci sarà anche una coda disciplinare obbligatoria con il Consiglio dell’Ordine chiamato a sanzionare il comportamento del “reo”). Nessun altro professionista (medico, avvocato, commercialista, etc) corre tale alea.  Il rischio dell’interdizione pesa anche sul direttore responsabile, qualora lo stesso sia chiamato a rispondere del reato di diffamazione “in concorso” con il suo cronista.


Le aziende editoriali possono avviare, in virtù dello sciagurato articolo 50 del Contratto di lavoro 2001/2005, nei confronti dei loro redattori “interdetti”, il procedimento disciplinare previsto dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) con riferimento agli articoli 2104 (diligenza) e 2105 (fedeltà) del Codice civile (articoli citati  espressamente nel Codice di disciplina di cui all’articolo 50 del Contratto). I giornalisti condannati sono di per sé inaffidabili e, quindi,  possono non essere ritenuti degni dall’editore di rimanere nel collettivo redazionale. Il legislatore, quando si occupa di una professione, deve avere una visione complessiva delle conseguenze di una norma (soprattutto se ò sbagliata). La riforma della diffamazione offre agli editori l’arma (=sanzione del licenziamento) con la quale liberarsi dei  giornalisti spericolati e rompicoglioni.


La Camera ha respinto la proposta di far celebrare il processo davanti a un tribunale in composizione collegiale. L’abolizione del carcere e dell’udienza preliminare significa così che il giornalista finirà davanti a un giudice onorario,  che non ha l’esperienza e la maturità di un magistrato di carriera. L’eventuale sentenza di condanna potrà essere corretta solo in appello, quando l’imputato comparirà di fronte a tre giudici togati. Tutto questo è collegato alla circostanza che il Pm chiederà la citazione diretta a giudizio del giornalista. Oggi il filtro del Gip elimina almeno il 50 per cento dei procedimenti penali. Bisogna tener conto che nei processi per diffamazione vengono ricostruite anche vicende storiche di  grande rilievo con personaggi  - non solo giornalisti – spesso protagonisti della vita pubblica nazionale. Il dibattimento di fronte a un giudice monocratico di carriera offre garanzie e certezze che, per mancanza di esperienza, il giudice onorario non potrà mai assicurare. 


L’eventuale multa di 5 mila euro e di 10mila euro  non esaurisce il processo penale. E’ una condanna, che sarà seguita da una causa civile per  stabilire l’entità del danno (non solo morale). Il giornalista entra in una catena di montaggio giudiziaria dalla quale rischia di uscire stritolato. Oggi le querele sono facili e abbondano. Raccogliere due, tre o quattro querele è probabilità facile. Quale cronista rischierà il posto dopo aver subito una prima condanna penale? Ecco perché questa riforma va fermata anche per evitare autocensure o cronache ricostruite al telefono o pantofolaie. La battaglia è un’altra: bisogna chiedere al Senato la cancellazione  del reato di diffamazione a mezzo stampa. Le eventuali controversie per offese all’onore dovrebbero essere regolate soltanto in sede civile.


La nuova legge, però, offre  vie  difficili per sfuggire alla condanna penale e all’interdizione. L'autore dell'offesa non è punibile se provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche”. E se il direttore e l’editore rifiutano la pubblicazione della smentita? Al cronista non resta che  citare in giudizio il suo direttore e la sua azienda per chiedere al giudice in via d’urgenza un provvedimento con il quale ordini  (al direttore e all’azienda) di pubblicare la smentita. E poi che accadrà nella vita professionale del cronista “ribelle”?


In sede civile, invece, “nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa”. La smentita attenua l’entità del risarcimento. C’è un contrasto, però, fra sfera penale e civile, che crea disuguaglianze di trattamento. In sede penale la smentita neutralizza il reato, mentre in sede civile la smentita attenua solo l’entità del risarcimento. Il problema potrebbe finire all’attenzione della Corte costituzionale, che prevedibilmente sarà chiamata a dirimere altre due questioni: l’amnistia impropria concessa al senatore Lino Jannuzzi (mentre altri detenuti per condanne definitive di diversa indole restano in prigione) e  il tetto del risarcimento fissato in 30mila euro, quando “il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa”.  Tale misura è volta ad eliminare le richieste milionarie, ma si può porre un limite al risarcimento in via equitativa? Ci si potrà rivolgere al giudice civile per il resto del risarcimento del danno patrimoniale o biologico?


Occorre adesso una straordinaria mobilitazione dei giornalisti italiani. I giornalisti italiani hanno il dovere di dire no ai parlamentari di destra e di sinistra che vogliono ridurli all’autocensura e al silenzio. L’interdizione automatica è una minaccia alla libertà dei giornalisti e al diritto costituzionale dei cittadini all’informazione.


*presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e docente di Diritto dell’informazione all’Università degli Studi di Milano Bicocca e all’Università Iulm


 


















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La legge sulla stampa con le modifiche introdotte dalla Camnera nella seduta del 26 ottobre 2004


Legge  8 febbraio 1948, n. 47 (1).Disposizioni sulla stampa.


(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1948, n. 43.   (in nero le modifiche)


1. Definizione di stampa o stampato.


Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.


Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti INTERNET aventi natura editoriale.


2. Indicazioni obbligatorie sugli stampati.


Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.


I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono


recare la indicazione:


del luogo e della data della pubblicazione;


del nome e del domicilio dello stampatore;


del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.


All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve


corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.


3. Direttore responsabile.


Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.


Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione


nelle liste elettorali politiche.


Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli


altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.


Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore,


che assume la qualità di responsabile.


Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona


che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente (2) (2/a).


(2) Vedi anche gli articoli. 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963 n. 69.


(2/a) L'art. 9, L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli effetti degli artt. 3 e 4 della presente legge.


4. Proprietario.


Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.


Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per  l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.


Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere


posseduti dal legale rappresentante.


I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario (2/a).


(2/a) L'art. 9, L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli effetti degli artt. 3 e 4 della presente legge.


5. Registrazione.


Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.


Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:


1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa


giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;


2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;


3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta


dalle leggi sull'ordinamento professionale;


4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.


Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.


Il registro è pubblico.


 


6. Dichiarazione dei mutamenti.


Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste,


entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.


L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.


L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita


l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.


 


7. Decadenza della registrazione.


L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.


 


8. Risposte e rettifiche.


Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.


Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, senza commento, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.


Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.


Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche  sono effettuate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990 n. 223. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. 


Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.


Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.


Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.


Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche, non pubblicano la smentita o la rettifica richiesta.


La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 (3).


La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o


nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata (4).


 (3) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L.24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114,primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge.


(4) Così sostituito dall'art. 42, L. 5 agosto 1981, n. 416.


 


9. Pubblicazione obbligatoria di sentenze.


Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice


ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale.


 


10. Giornali murali.


Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte


manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.


Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374 , che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza.


L'inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.


I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale (5).


(5) Vedi, anche, il D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342; art. 19 e All. B, n. 15.


 


11. Responsabilità civile.


Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.


 


Articolo 11-bis. Risarcimento del danno.


1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa.


2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di euro 30.000. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa.


 


12. Riparazione pecuniaria. (abrogato)


 


13. Pene per la diffamazione.


1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 10.000.


2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice penale, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.


3. L'autore dell'offesa non è punibile se provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche.


3-bis. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.


4. Il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari".


 


14. Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza.


Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai


fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano


comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla


corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.


Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la


descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o


ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale (8).


(8) Vedi la L. 17 giugno 1975, n. 355.


 


15. Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante.


Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali


descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente


verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti (9) (10/cost).


(9) Vedi la L. 17 giugno 1975, n. 355V.


(10) La Corte costituzionale, con  sentenza 11-17 luglio 2000, n. 293 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000,


n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, sesto comma, e 25 della Costituzione.


 


16. Stampa clandestina.


Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000 (11).


La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il


nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al  vero.


(11) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981,


n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.


 


17. Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati.


Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle


indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000 (12).


(12) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.


 


18. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6.


Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'art. 6, o continua la


pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 250.000 (13).


(13) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.


 


19. False dichiarazioni nella registrazione di periodici.


Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli artt. 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma


del primo comma dell'art. 483 del Codice penale.


 


20. Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati.


Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di


legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.


Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o


diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.


La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.


Per i reati suddetti si procede per direttissima (13).


(13) Vedi, anche, l'art. 8, L. 4 aprile 1956, n. 21.


 


21. Competenza e forme del giudizio.


La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia


competente la Corte di assise.


Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.


Al giudizio si procede col rito direttissimo.


È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla


data di presentazione della querela o della denuncia.


La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore (14).


Al giudizio si procede con il rito direttissimo (14).


È fatto obbligo:


a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della


denuncia;


b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del


termine per la presentazione dei motivi di appello;


c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del


termine per la presentazione dei motivi del ricorso (14).


I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91


dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (14).


La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare (14).


In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai


sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata


pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni (14).


(14) Comma aggiunto dall'art. 43, L. 5 agosto 1981, n. 416.


 


22. Periodici già autorizzati.


Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti, la registrazione prescritta


dall'articolo 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.


 


23. Abrogazioni.


Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni altra disposizione contraria o


incompatibile con quelle della presente legge.


 


24. Norme di attuazione.


Il Governo emanerà le norme per l'attuazione della presente legge (15).


(15) Tali norme non sono state mai emanate.


 


25. Entrata in vigore della legge.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta


Ufficiale della Repubblica.


  


CODICE PENALE


Articolo 57. Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione.


Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo.


 


Articolo 594 - (Ingiuria).


Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.


Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.


Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone.


 


Articolo 595. Diffamazione.


Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino da euro 1.500 a euro 6.000.


La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.


Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 3.000 a euro 8.000.


Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell'altrui reputazione.


Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99 (recidiva, ndr), secondo comma, del codice penale".


 


Modifica all’articolo 427 del  Codice di procedura penale.


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:


" 3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro a favore della cassa delle ammende ".


 


Norma transitoria.


1. Nel caso in cui la condanna a pena detentiva per i reati di cui alla presente legge debba essere ancora eseguita prima della data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero, a tale data, sia in corso di esecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell’articolo 135 del codice penale.


 





Allegato:
• Campi obbligatori

   










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