Il testo della sentenza emessa dal giudice Patricia Di Marco, che per la prima volta in Italia e in Europa ha condannato per stampa clandestina il curatore di un blog, non solo legittima la preoccupazione e la protesta che si sono levati dalle rete e dal paese negli ultimi mesi, ma offre ulteriori motivi di allarme. Come attestano le carte processuali e le note informative della polizia postale di Catania, la periodicità regolare di “Accadeinsicilia” non è stata assolutamente provata. Non poteva esserlo del resto, trattandosi di un normale blog. Il giudice conclude nondimeno che il sito citato non era soltanto un periodico: era addirittura un giornale quotidiano, condotto in clandestinità. Un assurdo, evidentemente: ma per far quadrare il circolo di una condanna necessaria, a dispetto della discontinuità di pubblicazione che emergeva dai dati, non ci poteva essere altra
soluzione.
Tale fatto giudiziario viene da un contesto difficile. Come testimoniano numerosi eventi, alcuni poteri forti della Sicilia, sottoposti a critica, stanno facendo il possibile per far tacere Carlo
Ruta, reo solo di credere nel proprio lavoro di ricerca e documentazione. Basti dire che solo negli ultimi mesi sono state inflitte allo storico ben quattro condanne, a pene pecuniarie e risarcimenti ingentissimi, per complessivi 97 mila euro, presso tre tribunali della regione. La gravità della condanna di Modica, pur rappresentativa del “senso della giustizia” che vige in taluni ambiti
della frontiera siciliana, va comunque ben oltre gli scenari di riferimento, recando un naturale riscontro nell’attuale situazione politica, che sempre più pone in discussione le libertà sancite dall’articolo 21 della Costituzione. Lontana dai motivi di una vera democrazia, ma prossima alle logiche che vigono a Teheran e a Pechino, la sentenza siciliana apre di fatto un varco pericolosissimo, offrendo ai potentati italiani, sempre più timorosi della libertà sul web, un precedente per poter colpire i blogger scomodi, i siti che fanno informazione libera, documentazione, inchiesta. E’ quindi importante che la risposta a tale atto, già imponente in rete e significativa in altri ambiti, si estenda ulteriormente.
Giovanna Corradini (redattrice)
Paolo Fior (giornalista)
Nello Lo Monaco (geologo)
Vincenzo Gerace (cancelliere)
Roberto S. Rossi (giornalista)
Carla Cau (associazionismo ragusano)
Serena Minicuci (giornalista)
Vincenzo Rossi (giornalista)
Teodoro Criscione (studente)
Per contatti e informazioni: accadeinsicilia@tiscali.it - cell. 347-4862409 - ww.giornalismi.info/vocilibere
Per testimonianze: carlo.ruta@tin.it
...............................................
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1252
La questione della registrazione delle testate giornalistiche esaminata anche sotto il profilo storico. La terza legge sull’editoria (n. 62/2001) “letta” alla luce della delibera n. 236/2001 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dell’articolo 31 (punto a) della legge n. 39/2002; dell’articolo 7 (comma 3) del Dlgs n. 70/2003; dell’allegato N (“lavoro nei giornali elettronici”) del Contratto nazionale di lavoro giornalistico 2001-2005 e della legge professionale dei giornalisti n. 69/1963
Testate on-line, la registrazione
presso i tribunali obbligatoria
quando l’editore chiede
finanziamenti pubblici,
prevede di conseguire ricavi,
rispetta una regolare periodicità
e impiega giornalisti.
Nel Roc soltanto gli editori
ricerca e analisi di Franco Abruzzo
docente universitario a contratto di “Diritto dell’Informazione”
...............................................
Sentenza inedita:
accade a Modica
Curatore di blog
condannato per
stampa clandestina.
di Stefano Corradino
Stampa clandestina. Secondo la legge sulla stampa il reato lo commette chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta. Premesso che l'aggettivo "clandestino" per la stampa ha sempre uno sgradevole sapore censorio e andrebbe quantomeno sostituito dal termine "irregolare" anche per segnare la differenza con le pubblicazioni clandestine della prima metà del novecento, fino ad ora questo principio eravamo abituati a vederlo attribuire ai giornali cartacei, che nella cosiddetta "gerenza" mancano degli elementi che li contraddistingono come "testate".
Oggi, per la prima volta in Italia, e probabilmente anche in Europa, il reato ha riguardato il web: lo storico Carlo Ruta è stato infatti condannato dal Tribunale di Modica ad una pena pecuniaria per un blog (www.accadeinsicilia.net), con l'accusa di periodicità non regolare.
"Quale irregolarità? In nome di quale principio si applica il criterio della periodicità ad un blog?" si chiede lo storico intervistato da Articolo21. C'è il sospetto che la motivazione della chiusura del blog e della condanna dello storico non sia tanto di ordine tecnico o burocratico. "Nel mio blog - afferma lo storico - io ho fatto ampie ricostruzioni, con una documentazione dettagliata e in parte inedita sul caso di Giovanni Spampinato, il giornalista, colaboratore dei quotidiani "l'Ora" e "l'Unità" che nel 1972, a soli 22 anni, fu ucciso a Ragusa mentre stava portando alla luce, in un'inchiesta su un delitto, un rilevante intreccio di affari e malavita...". "Solo in Cina e a Cuba questo è avvenuto - commenta Ruta - ed è per questo che ci attiveremo tra conferenze stampa ed altre azioni affinchè tutti vengano a conoscenza di questa violazione della libertà di espressione. Perchè questo rappresenterebbe un precedente molto grave".
La stampa "non clandestina" a questo caso non ha dato ancora alcun rilievo ad eccezione del quotidiano "la Stampa" che ha ricostruito nel dettaglio la vicenda.
"Non siamo abitati - afferma Giuseppe Giulietti - a commentare le sentenze ma non vogliamo che questa resti avvolta nell'ombra perchè riguarda l'articolo 21 della Costituzione e la libertà della rete, in un momento tra l'altro particolarmente delicato per l'informazione, in cui si decreta il carcere per i giornalisti che pubblicano le intercettazioni che non rietrano in quelle consentite". (dal sito www.articolo21.info)