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PREVIDENZA & PEREQUAZIONE & GIUSTIZIA. Anche la Corte dei Conti della Lombardia ha modificato il proprio orientamento e non ha più dato partita vinta all’Inps sul tema del mancato adeguamento annuale del trattamento pensionistico. La Corte ha accolto le ragioni di un gruppo di quattro pensionati, che si sono visti sospendere il giudizio in attesa che si pronunci sul tema la Corte Costituzionale di fronte alla quale già pendevano 11 ordinanze (che ora diventano 15) di diversi Tribunali civili e sezioni regionali della Corte dei Conti. FRANCO ABRUZZO (presidente UNPIT): "Queste 4 ordinanze sono una bomba a orologeria sulla testa del Governo e del Parlamento. Il dl 65 ha ridimensionato drasticamente la portata della sentenza 70/2015 della Consulta, violando gli articoli 3, 53, 36 e 38 della Costituzione. Il giudice delle leggi non ha limitato la rivalutazione alle fasce pensionistiche più basse, ma l'ha estesa a tutti i trattamenti pensionistici e anche a quelli di maggiore consistenza. Con la sentenza 275/2016 la Corte Costituzionale ha statuito che i diritti "incomprimibili" dei cittadini vengono prima del pareggio di bilancio (art. 81 Cost.). Tra questi diritti figurano anche quelli che tutelano la pensione nel tempo ex artt. 36 e 38 della Carta fondamentale della Repubblica".

di Francesco M. de Bonis


Milano, 6 gennaio 2017. Anche la Corte dei Conti della Lombardia ha modificato (dal 14 ottobre 2016) il proprio orientamento e non ha più dato partita vinta all’Inps sul tema del mancato adeguamento annuale del trattamento pensionistico. La Corte ha accolto le ragioni di un gruppo di quattro pensionati, che,  - assistiti dall’avv. Lorenzo Camarda del Foro di Vicenza che ha presentato quattro distinti ricorsi, discussi con quattro diversi magistrati, nelle udienze del 14 ottobre, 25 ottobre, 24 novembre e 15 dicembre 2016 -, si sono visti sospendere il giudizio in attesa che si pronunci sul tema la Corte Costituzionale di fronte alla quale già pendevano 11 ordinanze (che ora diventano 15) di diversi Tribunali civili e sezioni regionali della Corte dei Conti.


In particolare la Corte dei Conti della Regione Lombardia (Giudizio n. 28565 – Udienza del 14.10.2016 – Camera di Consiglio del 2.12.2016 – Giudice Eugenio Musumeci-) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla legge n. 214/2011), quale novellato dall’art.1 del dl n. 65/2015 (convertito dalla legge n. 109/2015), e del comma 483 dell’art. 1 della legge n° 147/2013, in riferimento agli artt. 3 secondo comma, 36 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione, disponendo l’immediata trasmissione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale. Si è in attesa, adesso, da un momento all’altro di formale deposito della ordinanza di rimessione alla Consulta. In questo momento si conosce il solo dispositivo.


Gli altri tre giudizi sono stati sospesi ed i tre giudici hanno emanato altrettante ordinanze cosiddette “improprie”, in attesa delle prossime decisioni della Consulta. Le tre ordinanze sono agganciate in particolare all'ordinanza della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna (ORD. NR. 27/16/C).


Si tratta di un importante passo avanti, di un sollevamento ragionato di dubbi di legittimità costituzionale, “efficacemente argomentate dai ricorrenti” (il virgolettato riporta fedelmente quanto scrivono i Giudici), che sembra propedeutico al pronunciamento cui, a breve, sarà chiamata la Corte Costituzionale sul tema e praticamente sull’operato del Governo successivo alla sentenza n° 70 del 2015, sostanzialmente disattesa e non applicata come avrebbe dovuto essere. Questa sentenza ha abrogata la legge  Monti/Fornero che sancisce il  blocco della rivalutazione automatica  degli  assegni pensionistici per gli anni 2012/2013. Il dl 65 del Governo Renzi ha escluso integralmente  dalla rivalutazione le pensioni di importo superiore a sei volte  (euro 2972,58) il trattamento minimo complessivo Inps. “Detta disciplina - ha scritto ala Corte dei Cinti dell'Emilia Romagna - appare  confliggere con il precetto della “adeguatezza” (art. 38, secondo comma, 36 e 3 Cost.) della prestazione pensionistica nel tempo. Nella ricostruzione del giudicato della Corte costituzionale (sentenza 70/2015) appaiono significativi taluni passaggi che, lungi dal limitare il decisum  alle sole 'fasce (pensionistiche) più basse', garantendo a queste ultime l’integrale tutela dall’erosione indotta dalle dinamiche inflazionistiche, in più parti, si riferisce a tutti i trattamenti pensionistici, anche a quelli di 'maggiore consistenza'“.


FRANCO ABRUZZO, presidente di UNPIT, ha così commentato le decisioni della Corte  dei Conti della Lombardia: "Queste 4 ordinanze sono una bomba a orologeria sulla testa del Governo e del Parlamento. Il dl 65 ha ridimensionato drasticamente  la portata della sentenza 70/2015 della Consulta, violando gli articoli 3, 53, 36 e 38 della Costituzione. Il giudice delle leggi non ha limitato la rivalutazione alle fasce pensionistiche più basse, ma l'ha estesa a tutti i trattamenti pensionistici e anche a quelli di maggiore consistenza. Con la sentenza 275/2016 la Corte Costituzionale ha statuito che i diritti "incomprimibili" dei cittadini vengono prima del pareggio di bilancio (art. 81 Cost.). Tra questi diritti figurano anche  quelli che tutelano la pensione nel tempo ex artt. 36 e 38 della Carta fondamentale della Repubblica".


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8.12.2016 - MANCATO ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE PENSIONI. Anche la Corte dei Conti della Regione Abruzzo - dopo le analoghe decisioni dei Tribunali di Palermo, Brescia, Milano, Napoli, Genova (tre ordinanze), Torino, Cuneo e della Corte dei Conti della Regione Emilia/Romagna -  ha accolto, con l'ordinanza 33/2016,  le ragioni di un gruppo di pensionati pubblici contro la disapplicazione sostanziale  della sentenza 70/2015 della Consulta in tema di perequazione degli assegni pagati dall'Inps. Va così per la undicesima volta all'esame della Consulta il dl 65/2015, che ha escluso dalla rivalutazione le pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo complessivo. FRANCO ABRUZZO (presidente UNPIT): "Anche questa sentenza è una bomba a orologeria sulla testa del Governo e del Parlamento. Il dl 65 ha ridimensionato drasticamente  la portata della sentenza 70/2015 della Consulta, violando gli articoli 3, 53, 36 e 38 della Costituzione. Il giudice delle leggi non ha limitato la rivalutazione alle fasce pensionistiche più basse, ma l'ha estesa a tutti i trattamenti pensionistici e anche a quelli di maggiore consistenza". - TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=22163





15.4.2015 - MANCATA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI. Dopo i Tribunali di Palermo e Brescia, anche la Corte dei Conti per l'Emilia Romagna (giudice unico Marco Pieroni) ha accolto, con ordinanza, dieci ricorsi contro l'Inps  e  ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del dl 65/2015 (convertito con la legge 109/2015) che non ha applicato integralmente la sentenza 70/2015 della Consulta. Questa sentenza ha abrogata la legge  Monti/Fornero che sancisce il  blocco della rivalutazione automatica  degli  assegni pensionistici per gli anni 2012/2013. Il dl 65 del Governo Renzi ha escluso integralmente  dalla rivalutazione le pensioni di importo superiore a sei volte  (euro 2972,58) il trattamento minimo complessivo Inps. “Detta disciplina appare  confliggere con il precetto della “adeguatezza” (art. 38, secondo comma, 36 e 3 Cost.) della prestazione pensionistica nel tempo“. “Nella ricostruzione del giudicato della Corte costituzionale (sentenza 70/2015) appaiono significativi taluni passaggi che, lungi dal limitare il decisum  alle sole 'fasce (pensionistiche) più basse', garantendo a queste ultime l’integrale tutela dall’erosione indotta dalle dinamiche inflazionistiche, in più parti, si riferisce a tutti i trattamenti pensionistici, anche a quelli di 'maggiore consistenza'“. - TESTO IN     http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=20496



1.1.2017 - Sentenza 275/2016 della Corte Costituzionale: i diritti "incomprimibili" dei cittadini vengono prima del pareggio di bilancio (art. 81 Cost.). Risolta una controversia fra Regione Abruzzo e Provincia di Pescara: non devono venire meno i servizi agli studenti disabili a causa delle politiche di austerity. "E'  la  garanzia  dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e  non  l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione".  E' una sentenza di grande rilievo che mette in secondo piano i vincoli dell'articolo 81 della Costituzione sul pareggio di bilancio (imposto dalla Ue al Governo Monti) rispetto ai diritti fondamentali dei cittadini (E TRA QUESTI DIRITTI FONDAMENTALI C'È ANCHE IL DIRITTO ALLA PEREQUAZIONE  ANNUALE DELLE PENSIONI EX SENTENZA 70/2015 DELLA CONSULTA). - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=22341




 



 






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