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Lettera 8 marzo 2004 di Franco Abruzzo al Ministro del Lavoro, alla Fieg, alla Fnsi . all’Ordine nazionale e all’Inpgi con la richiesta dell’istituzione e dell’attivazione del “Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la formazione continua” di cui all’articolo 118 della legge n. 388/2000 per finanziare: a. le Scuole di Giornalismo, riconosciute dall’Ordine nazionale dei Giornalisti, oggi in attività con l’utilizzazione degli stanziamenti del Fse (Fondo sociale europeo) in esaurimento entro il 2006; b. la nota a verbale di cui all’articolo 4 del vigente Cnlg (corsi di aggiornamento professionale di contenuto tecnologico); c. l’articolo 45 (aggiornamento culturale e professionale) del vigente Cnog. Maroni ha già risposto: l’iniziativa spetta a Fnsi e Fieg!/
FONDO NAZIONALE PARITETICO INTERPROFESSIONALE
PER LA FORMAZIONE CONTINUA: I SOLDI CI SONO
MA LA FNSI DORME. PERCHÉ QUESTO LUNGO SILENZIO?
PAOLO SERVENTI LONGHI, SE CI SEI BATTI UN COLPO!!!

E’ evidente che l’articolo 118 della legge n. 388/2000 va piegato alla formazione continua delle figure professionali previste dal Cnlg e dall’Ordine nazionale dei Giornalisti: redattori professionisti, redattori pubblicisti, praticanti in formazione presso le redazioni e praticanti in formazione presso le Scuole di giornalismo riconosciute dal Cnog.

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Questo il testo della lettera di Franco Abruzzo:


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Come presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia – ente pubblico che, di concerto con la Regione Lombardia, ha  “creato” nel 1977 la prima Scuola italiana di giornalismo (“Istituto  ‘Carlo De Martino’ per la Formazione al Giornalismo”)-, chiedo l'istituzione e l'attivazione di un “Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la Formazione continua dei giornalisti professionisti; dei giornalisti pubblicisti contrattualizzati e dei praticanti giornalisti iscritti nelle Scuole di giornalismo riconosciute dal Cnog e finanziati oggigiorno in base al Fse”. Ciò  in base all’'articolo 118 della Legge 19.12.2000 n° 388.


Il comma 1 dell’articolo 118 precisa che  “al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua”. Il comma 6 dice: “Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:


a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;


b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. 


“L'attivazione dei fondi – recita il comma 2 - è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori”.


Le imprese editrici di testate giornalistiche, di Tg e radiogiornali, di agenzie di stampa e di giornali telematici hanno, comunque,  l'obbligo (comma 5 dell’articolo 118) di versare all'Inps il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978. Tra gli 8 Fondi già istituiti, 6 si riferiscono a lavoratori e dirigenti dei settori industriale, artigiano, cooperativo, commerciale, turistico, creditizio, assicurativo e logistico. Gli altri due Fondi riguardano il terziario e i dirigenti del terziario (FON.DIR).


A questo punto si tratta di verificare in quale ambito possano essere inserite le imprese a cui facciano capo attività di natura giornalistica e se le stesse imprese abbiano già provveduto ad aderire ad un qualsiasi Fondo già esistente. Qualora ciò non fosse avvenuto, la legge 388/2000 ammette la possibilità di istituire altri specifici Fondi.


E’ evidente che l’articolo 118 della legge n. 388/2000 va piegato alla formazione continua delle figure professionali  previste dal Cnlg e dall’Ordine nazionale dei Giornalisti: redattori professionisti, redattori pubblicisti, praticanti in formazione presso le redazioni e praticanti in formazione presso le Scuole di giornalismo riconosciute dal Cnog. Il Contratto afferma che “forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in sede dalle aziende o utilizzando qualificate strutture formative esterne private e pubbliche”. Il punto 4 dell’allegato 0 del Cnlg recita per quanto riguarda i praticanti giornalisti in formazione: “Il contratto di formazione e lavoro deve prevedere almeno 144 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. A tal fine gli Ordini regionali e le associazioni regionali della stampa, d'intesa con l'Ordine nazionale, predisporranno corsi di formazione teorici integrativi della pratica formazione aziendale finalizzati anche all'uso dei sistemi redazionali. I corsi di formazione potranno svolgersi presso le strutture universitarie a tal fine ritenute più idonee”.


Ma nel Cnlg c’è di più: la nota a verbale di cui all’articolo 4 prevede corsi di aggiornamento professionale di contenuto tecnologico, mentre l’articolo 45 ipotizza l’aggiornamento culturale e professionale dei giornalisti. L’articolo 45 in particolare delinea quella formazione continua dei giornalisti  materia  organicamente trattata dall’articolo 118 della legge n. 388/2000. Dice l’articolo 45 del Cnlg: “Le parti, allo scopo di soddisfare l'esigenza di un costante aggiornamento culturale-professionale dei redattori, attraverso una regolamentazione concordata a livello aziendale, convengono quanto segue:


            - le aziende, in relazione alle specifiche esigenze ed alle disponibilità, d'intesa con le direzioni e i comitati o fiduciari di redazione, avvieranno a tale scopo iniziative determinandone programma, durata, modalità di svolgimento e di partecipazione;


            - ciascuna azienda favorirà la partecipazione di singoli giornalisti a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative culturali-professionali attinenti le loro specifiche competenze previo parere del direttore sulla base di idonea documentazione; è rinviata alla sede aziendale la regolamentazione degli aspetti relativi ai periodi di permesso retribuito e di concorso alle spese;


            - le Federazioni contraenti promuovono e organizzano, annualmente e congiuntamente - in collaborazione con gli organismi professionali - corsi nazionali o di aggiornamento culturale-professionale, stabilendone di volta in volta programmi, durata, modalità di partecipazione dei giornalisti e concorso delle aziende agli eventuali oneri. Le Federazioni medesime valuteranno periodicamente i risultati delle esperienze realizzate a livello aziendale in materia di aggiornamento professionale”.


 


Va anche detto che le Scuole di giornalismo, riconosciute dal Cnog, e finanziate con le risorse del Fse, hanno un potenziale fosco avvenire, perché quelle risorse non saranno più disponibili (nelle quantità precedenti)  a partire dal 1° gennaio 2007. C’è un interesse generale, quindi, da tutelare perché l’azione formativa di nuovi giornalisti sia assicurata nel futuro a costi altamente competitivi e contenuti per le famiglie dei giovani, che per concorso (e, quindi, per  merito) frequentano le Scuole (a numero programmato). L’accesso alla professione giornalistica non può essere affidata alle storture speculative del mercato. La sopravvivenza delle Scuole passa attraverso l’istituzione del Fondo di cui all’articolo 118 della legge n. 388/2000. Grava sul Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la responsabilità di collocare le risorse  disponibili dell’istituendo Fondo nell’Inpgi, l’Istituto che, in base all’articolo 76 della legge n. 388/2000, “gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e  che provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti… titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica”.


 


Tutto ciò premesso, chiedo, richiamando le motivazione già illustrate, l’istituzione e l’attivazione del  “Fondo nazionale  paritetico interprofessionale per la formazione continua” di cui all’articolo 118 della legge n. 388/2000 per finanziare:


a.    le Scuole di Giornalismo, riconosciute dall’Ordine nazionale dei Giornalisti, oggi in attività con l’utilizzazione degli stanziamenti del Fse (Fondo sociale europeo) in esaurimento entro il 2006;


b.    la nota a verbale di cui all’articolo 4 del vigente Cnlg (corsi di aggiornamento professionale di contenuto tecnologico);


c.     l’articolo 45 (aggiornamento culturale e professionale) del vigente Cnog.


In allegato: a) l’articolo 118 della legge n. 388/2000; b) l’articolo 25 della legge n. 845/1978..


 


                                                Il presidente dell’OgL-estensore


                                                       prof. Francesco Abruzzo


 


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Legge 23 dicembre 2000 n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).


Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O. 


 Articolo 118. Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.


 1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'àmbito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo (224/a).


 


2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporne la sospensione dell'operatività o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata (224/b).


 3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'adesione ai fondi è fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali (224/c).


 4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.


 5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.


 


6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:


a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;


b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (224/d).


 7. [I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente] (224/e).


 8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto (224/f).


 9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'àmbito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche (225).


 10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003 (225/a).


 11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.


 12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:


 a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;


 b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10 (225/b).


 13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.


 14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.


 15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.


 16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'àmbito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (226).


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(224/a) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


(224/b) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


(224/c) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


(224/d) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


(224/e) Comma abrogato dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


(224/f) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


(225) Per la ristrutturazione degli Enti di formazione vedi il D.M. 30 maggio 2001. Per la proroga degli interventi previsti dal presente comma vedi i commi 19 e 58 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.


(225/a) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


(225/b) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 aprile 2003.


(226) Comma così modificato prima dall'art. 47, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi dall'art. 3, comma 137, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Alla ripartizione delle risorse per il finanziamento delle attività di formazione si è provveduto con D.Dirig. 4 maggio 2001 e con D.Dirett. 23 ottobre 2003. Gli interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo delle prassi di Formazione Continua sono stati determinati, per l'esercizio finanziario 2001, con D.Dirig. 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 15 gennaio 2002, n. 12).


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Legge  21 dicembre1978 n. 845. Legge-quadro in materia di formazione professionale.  (Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1978, n. 362). 


 Articolo 25. Istituzione di un Fondo di rotazione.


Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (14), un Fondo di rotazione.


Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.


A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (15), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (15/a), sono ridotte:


1) dal 4,45 al 4,15 per cento;


2) dal 4,45 al 4,15 per cento;


3) dal 3,05 al 2,75 per cento;


4) dal 4,30 al 4 per cento;


5) dal 6,50 al 6,20 per cento.


Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (15/a), è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo (15/b).


I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.


La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.


Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.


Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE 20 dicembre 1977» (16).


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(14) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.


(15) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).


(15/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).


(15/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).


(15/b) Vedi, anche, l'art. 9, L. 24 giugno 1997, n. 196, integrato dall'art. 117, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388.


(16) Le disposizioni contenute negli artt. 22, 24, 25 e 26 sono state abrogate dall'art. 9, D.L. 20 maggio 1993, n. 148. Vedi, anche, l'art. 118, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388.


 





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