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Inpgi condannato dalla Corte d’Appello di Milano a liquidare l’ex fissa a vedova e orfana di giornalista.
Franco Abruzzo: “Il mio obiettivo è quello di trapiantare nell’Inpgi il ‘modello Ordine di Milano’ fatto di rispetto per la dignità dei colleghi e per i valori di uguaglianza e solidarietà della Costituzione”.
“Può gestire l’Inpgi chi nega diritti fondamentali a vedove e orfane?”
Milano, 30 ottobre 2003. La sezione lavoro della Corte d’Appello di Milano (presidente Angela Ruiz), con la sentenza n. cron. 667/2003, ha confermato il verdetto di primo grado e ha condannato l’Inpgi “in persona del presidente e legale rappresentante Gabriele Cescutti” a corrispondere alla vedova e alla figlia di un giornalista (direttore di tre testate periodiche milanesi) “la dovuta differenza della indennità di risoluzione del rapporto di lavoro” (pari a sei stipendi). L’Inpgi è stato condannato inoltre a pagare 5mila euro per spese legali.
L’Inpgi aveva liquidato l’ex fissa agli eredi per quanto riguarda la direzione di una testata e successivamente l’ex fissa collegata alla direzione delle altre due testate. Questa seconda ex fissa è stata liquidata, però, nella misura di 7 mensilità in quanto il direttore, dice l’Inpgi, era inquadrato formalmente con l’articolo 2 (collaboratore fisso) del Cnlg. L’Inpgi, però, non ha mai motivato il provvedimento, richiamando le fonti giuridiche che giustificano o giustificherebbero l’equiparazione tra collaboratore fisso e redattore ordinario.
Alle eredi universali del giornalista , invece, anche in questo secondo caso, spettavano 13 stipendi in base al disposto dell’articolo 27 del vigente Cnlg (nonché degli articoli 1 e 4 dell’allegato G) che cita espressamente «i rapporti costituiti ai sensi degli articoli. 1 e 2 del presente contratto». Il direttore, essendo già titolare di un articolo 1, era inquadrato con l’articolo 2 in virtù del divieto posto dall’articolo 8 (I comma) del Cnlg, il quale impedisce che un giornalista possa avere due contratti a tempo pieno o ex articolo 1 del Cnlg. Il secondo incarico di direttore responsabile era, comunque, compensato adeguatamente, cioè da direttore.
I legali della famiglia del giornalista, avvocati Enzo Ferrari e Patrizia Sordellini, avevano chiesto un parere al presidente dell’Ordine di Milano, Franco Abruzzo, che è giunto a queste conclusioni: “Il giornalista era direttore responsabile delle tre testate ed era adeguatamente retribuito anche per il secondo incarico (con il versamento di cospicui contributi all’Inpgi). Una lettura critica dell’articolo 27 del Cnlg dice che al direttore (e agli eredi ex art. 31 Cnlg) spettano 13 stipendi a prescindere dall’inquadramento. Contano solo le mansioni effettivamente svolte. Ogni provvedimento è legittimo soltanto se fondato su precise situazioni di fatto e di diritto: la Commissione tecnica del Fondo integrativo ha ignorato realtà concrete incontrovertibili. Tutto ciò premesso, e alla luce anche dell’articolo 36 della Costituzione («Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro»), si rassegnano le seguenti conclusioni con i poteri conferiti dal Consiglio (nella seduta del 22 giugno 1998): 1) Un direttore può essere assunto con un contratto ex art. 2 del Cnlg, quando nella stessa casa editrice ha un altro incarico professionale inquadrato con l’articolo 1 del vigente Cnlg. Ciò nel rispetto dell’articolo 8 del vigente Cnlg. Situazioni similari oggi esistono: nel “Corriere della Sera”, alla “Repubblica” e nel “Sole 24 Ore”; 2) Per i motivi già illustrati agli eredi del giornalista spettano, a fronte della seconda direzione responsabile, l’indennità prevista dagli articoli 1 e 4 dell’allegato G e dall’articolo 27 del Cnlg nella misura di 13 mensilità”. Il Tribunale civile prima e poi la Corte d’Appello di Milano hanno confermato la giustezza dell’impostazione del parere.
L’Inpgi ha sostenuto che il Tribunale “avrebbe erroneamente data per provata la qualifica di direttore delle riviste”. Tale qualifica, invece, risultata ictu oculi dal Registro stampa del Tribunale di Milano e dalle gerenze pubblicate nei singoli numeri dei periodici nonché dalla documentazione conservata negli archivi dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Secondo la Corte d’Appello, “nulla impedisce che l’incarico di direttore di testata venga affidato a un collaboratore fisso ex articolo 2 Cnlg”. Un “collaboratore”, va aggiunto, che nella stessa casa editrice è assunto a tempo pieno per guidare un altro collettivo rtedazionale.
Franco Abruzzo ha dichiarato: “Questa vicenda è incresciosa e amara. L’Inpgi ha negato i diritti nascenti dal Contratto alla famiglia di un collega, che non c’è più. Il mio obiettivo è quello di trapiantare nell’Inpgi il ‘modello Ordine di Milano’ fatto di rispetto per la dignità dei colleghi e per i valori di uguaglianza e solidarietà della Costituzione. Dal 1989 in poi ho indirizzato l’azione concreta dell’Ordine della Lombardia in direzione del rispetto delle regole contrattuali nelle redazioni attraverso l’iscrizione nel Registro dei praticanti di quanti, esercitando la professione in “nero”, vivono di giornalismo. La difesa del principio costituzionale della tutela della dignità della persona rimane un pilastro dell’azione sviluppata dall’Ordine di Milano in questi anni di presidenza”. Dal maggio 1989 ad oggi l’Ordine di Milano ha iscritto nel Registro oltre 2.000 praticanti d’ufficio (comprendendo in questo numero anche le delibere di retrodatazione delle iscrizioni), contribuendo a salvare i conti dell’Inpgi. L’Ordine di Milano applica rigorosamente le leggi della Repubblica democratica in difesa di chi lavora come giornalista (”in nero”). Abruzzo aggiunge: “Ho guadagnato anche diverse denunce, ma ne sono uscito sempre vittorioso. Sono le mie medaglie…al valore civile. Tengo a precisare che io, i consiglieri e i sindaci lavoriamo gratuitamente. Questo è anche il nostro orgoglio”.
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