E’ possibile presentare ricorso al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti avverso le deliberazioni dei Consigli regionali dell’Ordine oppure in materia elettorale. Per farlo, occorre presentare, al Consiglio regionale i documenti riportati in questa pagina entro il termine massimo di 30 giorni (art 60 legge 69/1963) dalla notifica del provvedimento (o di 10 giorni in materia elettorale ex art. 8 legge 69/1963).
Documenti da presentare in caso di ricorso
• Ricorso in carta da bollo (marca da 14,62 €) contenente i motivi su cui si fonda, indirizzato a:
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
Lungotevere de’ Cenci 8 - 00186 Roma
• Il ricorso deve essere corredato da:
o gli estremi del provvedimento impugnato
o i documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento del ricorso
o l’indicazione del recapito a cui l’interessato intende siano fatte eventuali comunicazioni del Consiglio Nazionale
• 3 copie in carta libera del ricorso
• ricevuta del versamento di € 6,71 come tassa di ricorso (1). Il pagamento va effettuato con il modello F23 disponibile presso la propria banca, indicando nel riquadro dati del pagamento: il codice “R31″ per il punto 6 (Ufficio/Ente), il codice “RP” per il punto 9 (Causale), e il codice “777T” per il punto 11 (Codice Tributo)
• assegno circolare di 250 € intestato al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
• assegno circolare di 31 € intestato all’Ordine dei Giornalisti dellA Puglia
Ricevuta la documentazione, la Segreteria del Consiglio regionale trasmette, senza indugio e con lettera raccomandata, copia del ricordo al Procuratore generale della Repubblica. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati (artt. 60 e 61 del dpr 115/1965) presso il Consiglio regionale per 30 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso; durante questo periodo l’interessato può prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti. Nei 10 giorni successivi è inoltre consentito proporre ulteriori motivazioni. Il Consiglio regionale, decorsi i termini sopraindicati, nei 5 giorni successivi trasmette il ricorso al Consiglio nazionale, unitamente alla prova della comunicazione al Procuratore generale, alle deduzioni e ai documenti presentati. Vengono trasmessi anche il fascicolo degli atti e, in un fascicolo separato, una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.
…………………………………….
(1) - D.P.C.M. 21 dicembre 1990 (1). Adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1990, n. 303.
2. 1. Le tasse fisse di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 (6), sono adeguate come segue:
a) per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate agli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (7), da L. 800 a L. 13.000 (euro 6,71);
Data, 26 maggio 2008