D.P.C.M. 21 dicembre 1990 (1). Adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (3).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1990, n. 303.
(2) Riportata al n. C/LXX.
(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il quale stabilisce che le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure fisse vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989;
Visto il comma 3 del predetto art. 7 del medesimo decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il quale stabilisce che i decreti del Presidente del Consiglio emanati in applicazione della disposizione sopra richiamata accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati;
Considerata la opportunità di adeguare le aliquote di importo fisso di taluni tributi, in considerazione delle variazioni percentuali del valore dell'indice sopra richiamato, intercorse tra la data del 30 settembre successivo a quella in cui i predetti importi vennero determinati, e il valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.
su proposta del Ministro delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;
Decreta:
1. 1. Agli effetti di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei seguenti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989, sono le seguenti:
a) variazione percentuale dal 30 settembre 1947, data successiva a quella del 21 novembre 1946 in cui sono state determinate le vigenti misure della tassa per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (5); della tassa per gli esami di procuratore e avvocato; della tassa per gli esami per la iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e della tassa per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisore dei conti: 1596,9%;
b) variazione percentuale dal 30 settembre 1952, data successiva a quella del 9 settembre 1952 in cui è stata determinata la vigente misura della tassa per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento: 1511%;
c) variazione percentuale dal 30 settembre 1957, data successiva a quella del 23 dicembre 1956 in cui è stata determinata la vigente misura della tassa di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni: 1311,5%;
d) variazione percentuale dal 30 settembre 1977, data successiva a quella del 1° febbraio 1977 in cui è stata determinata la vigente misura della tassa sulle concessioni governative per l'abbonamento all'autoradio per apparecchi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi con potenza fiscale fino a 26 CV e altri autoveicoli: 269,3%;
e) variazione percentuale dal 30 settembre 1978, data successiva a quella del 28 maggio 1978 in cui è stata determinata la vigente misura delle tasse sulle concessioni governative per l'abbonamento alle radiodiffusioni per apparecchi installati a bordo di autoveicoli, autoscafi con potenza fiscale superiore a 26 CV e navi: 229%;
f) variazione percentuale dal 30 settembre 1961, data successiva a quella del 14 marzo 1961 in cui è stata determinata la vigente misura dei diritti di licenza relativi al settore degli spiriti, della birra, degli zuccheri, del glucosio, maltosio ed altre sostanze zuccherine: 1179,5%;
g) variazione percentuale dal 30 settembre 1950, data successiva a quella dell'11 ottobre 1949 e dell'11 marzo 1950 in cui sono state determinate le vigenti misure dei diritti di licenza relativi al settore dell'energia elettrica e degli oli minerali: 1706,7%;
h) variazione percentuale dal 30 settembre 1973, data successiva a quella del 30 dicembre 1972 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di consumo sul caffè: 625,6%;
i) variazione percentuale dal 30 settembre 1970, data successiva a quella del 1° ottobre 1969 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di consumo sul cacao: 793,3%;
l) variazione percentuale dal 30 settembre 1982, data successiva a quella del 20 novembre 1981 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero: 67,5%;
m) variazione percentuale dal 30 settembre 1964, data successiva a quella del 5 settembre 1964 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, malvosio e analoghe materie zuccherine: 960,8%;
n) variazione percentuale dal 30 settembre 1976, data successiva a quella del 1° ottobre 1975 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina: 340,2%;
o) variazione percentuale dal 30 settembre 1957, data successiva a quella del 1° dicembre 1956 in cui è stata determinata la vigente misura del diritto per l'applicazione di piombi e di altri contrassegni: 1311,5%.
p) variazione percentuale dal 30 settembre 1988, data successiva a quella del 16 gennaio 1988 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla birra: 6,6%.
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(4) Riportata al n. C/LXX.
(5) Riportato alla voce Avvocato e procuratore.
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2. 1. Le tasse fisse di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 (6), sono adeguate come segue:
a) per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate agli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (7), da L. 800 a L. 13.000 (euro 6,71);
b) per gli esami di procuratore e di avvocato, da L. 1.600 a L. 25.000;
c) per gli esami per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, da L. 2.400 a L. 40.000;
d) per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisore dei conti da L. 2.400 a L. 40.000.
2. La tassa di ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento, di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1132 (8), è adeguata da L. 4.000 a L. 64.000.
3. La tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, di cui all'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (9), è adeguata da L. 6.000 a L. 96.000.
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(6) Riportato alla voce Avvocato e procuratore.
(7) Riportato alla voce Avvocato e procuratore.
(8) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione secondaria.
(9) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
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3. 1. Le tasse sulle concessioni governative per l'abbonamento alle radiodiffusioni per apparecchi radio e telericeventi, di cui alle lettere c), d), e) ed f) del numero 125 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (10), sono adeguate come segue: quelle della lettera c), da L. 750 a L. 2.700; quelle della lettera d), da L. 10.000 a L. 30.000; quelle della lettera e), da L. 5.500 e L. 36.500, rispettivamente, a L. 18.000 e a L. 120.000; quelle della lettera f), da L. 16.000 e L. 109.000, rispettivamente, a L. 50.000 e a L. 350.000.
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(10) Riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).
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4. 1. La misura dei diritti annuali di licenza stabilita dall'art. 7 della legge 14 marzo, 1961, n. 173 (11), è adeguata come segue:
a) Settore spiriti:
1) Fabbriche di spiriti considerarati di prima categoria a
norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936,
n. 635, convertito dalla legge 8 aprile 1937, n. 594, e
opifici di rettificazione . . . da L. 62.500 a L. 799.000
2) Fabbriche di spiriti di seconda categoria ai sensi dell'art.
2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito
dalla legge 8 aprile 1937, n. 594, e opifici di
concentrazione vini . . . . . . da L. 25.000 a L. 319.000
3) Fabbriche ammesse a produrre spiriti sia di prima che di
seconda categoria . . . . . . . da L. 75.000 a L. 959.000
4) Fabbriche tassate in base alla
produttività giornaliera. . . . da L. 5.000 a L. 63.000
5) Fabbriche che ottengono prodotti con procedimento a
caldo . . . . . . . . . . . . . da L. 25.000 a L. 319.000
6) Fabbriche che ottengono prodotti con procedimento a freddo;
importatori e condizionatori, che pur non fabbricando i
generi di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 2
febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile
1933, n. 353, li mettono, a scopo di commercio in
recipienti. . . . . . . . . . . da L. 15.000 a L. 191.000
7) Fabbriche vermut, marsala, cognac, vino liquoroso e di
liquori tonici aperitivi a base di vino con impiego di
spirito . . . . . . . . . . . . da L. 25.000 a L. 319.000
8) Stabilimenti di concia dei vini, dei mosti e della frutta
con impiego di spirito. . . . . da L. 20.000 a L. 255.000
9) Magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti o
magazzini annessi alle fabbriche di aceto
. . . . . . . . . . . . . . . . da L. 12.500 a L. 159.000
10) Depositi di spiriti liberi di imposta, non denaturati o
denaturati. . . . . . . . . . . da L. 5.000 a L. 63.000
11) Esercenti la vendita di liquori, di profumerie alcooliche
e di estratti od essenze, anche non contenenti
alcole, destinati alla preparazione di liquori
. . . . . . . . . . . . . . . . da L. 5.000 a L. 63.000
12) Magazzini fiduciari sussidiari di
fabbrica. . . . . . . . . . . . da L. 12.500 a L. 159.000
13) Stabilimenti che oltre all'impiego di alcole denaturato
procedono al recupero del medesimo per il
reimpiego, attraverso un processo di ridistillazione
. . . . . . . . . . . . . . . . da L. 25.000 a L. 319.000
14) Stabilimenti ammessi all'impiego di alcole denaturato che
procedono o non al recupero dell'alcole senza
ridistillazione . . . . . . . . da L. 15.000 a L. 191.000
15) Stabilimenti che ridistillano alcole di recupero non
denaturato, libero da imposta . da L. 25.000 a L. 319.000
16) Stabilimenti che impiegano alcole etilico nella
preparazione dell'etere o degli eteri
salini. . . . . . . . . . . . . da L. 25.000 a L. 319.000
17) Opifici che trasformano, con procedimento a caldo, alcole
libero da imposta per la fabbricazione di prodotti diversi
da quelli indicati negli articoli 1 e 6 del regio decreto-
legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3
aprile 1933, n. 353 . . . . . . da L. 25.000 a L. 319.000
18) Opifici che ottengono i prodotti di cui al numero 17) con
procedimento a freddo . . . . . da L. 15.000 a L. 191.000
19) Imbottigliatori di spirito. . . da L. 15.000 a L. 191.000
20) Esercenti minuta vendita di spirito
condizionato. . . . . . . . . . da L. 5.000 a L. 63.000
b) Settore zucchero:
1) Fabbriche e raffinerie. . . . . da L. 75.000 a L. 959.000
2) Fabbriche di marmellata o di latte condensato con impiego
di zucchero agevolato . . . . . da L. 50.000 a L. 639.000
3) Magazzini fiduciari sussidiari di
fabbrica. . . . . . . . . . . . da L. 12.500 a L. 159.000
c) Settore glucosio, maltosio, sciroppo di maltosio, levulosio,
e zucchero invertito:
1) Fabbriche prodotti solidi . . . da L. 25.000 a L. 319.000
2) Fabbriche prodotti liquidi. . . da L. 15.000 a L. 191.000
3) Fabbriche prodotti sia solidi che
liquidi . . . . . . . . . . . . da L. 37.500 a L. 479.000
d) Settore birra:
1) Fabbriche che producono non più di 300 ettolitri
all'anno. . . . . . . . . . . . da L. 12.500 a L. 159.000
2) Fabbriche che producono più di 300 ettolitri
all'anno. . . . . . . . . . . . da L. 37.500 a L. 479.000
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(11) Recante disposizioni per l'adeguamento degli organici del personale dei laboratori chimici delle dogane.
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5. 1. La misura dei diritti annuali di licenza stabilita dall'art. 6, primo comma, e dall'art. 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707 (12), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1949, n. 870, e dall'art. 10 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50 (13), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 202, è adeguata come segue:
a) Settore oli minerali e gas di petrolio liquefatti:
1) Raffinerie. . . . . . . . . . . da L. 5.000 a L. 90.000
2) Opifici di trasformazione, rettificazione o comunque
elaborazione di oli minerali o di oli combustibili; opifici
di trasformazione, rettificazione o comunque elaborazione di
oli derivati da carbon fossile, lignite, catrame, rocce
asfaltiche e scisti bituminosi; opifici di rigenerazione di
oli minerali lubrificanti; opifici di composizione di
miscele carburanti contenenti prodotti provenienti dagli oli
minerali o dalle sostanze suindicate; opifici di estrazione
di oli di resina. . . . . . . . da L. 2.000 a L. 36.000
b) Settore energia elettrica:
1) Officine di produzione per uso proprio in impieghi
esenti. . . . . . . . . . . . . da L. 1.000 a L. 18.000
2) Officine di produzione per uso proprio di un solo
stabilimento della ditta esercente in impieghi promiscui od
anche soltanto tassabili; acquirenti considerati
fabbricanti . . . . . . . . . . da L. 2.500 a L. 45.000
3) Officine di produzione e acquirenti considerati fabbricanti
che rivendono in blocco l'energia prodotta o acquistata a
ditte che siano a loro volta da considerare come
fabbricanti . . . . . . . . . . da L. 2.500 a L. 45.000
4) Officine carica accumulatori
elettrici . . . . . . . . . . . da L. 2.500 a L. 45.000
5) Officine di produzione a scopo commerciale e cabine o punti
di presa di acquirenti a scopo commerciale per potenza fino
a 1.000 kW . . . . . . . . . . da L. 5.000 a L. 90.000
6) Officine di produzione a scopo commerciale e cabine o punti
di presa di acquirenti a scopo commerciale per ogni 100 kW
o frazione oltre 1.000 kW . . . da L. 180 a L. 3.000
7) Officine di produzione a scopo commerciale e cabine o punti
di presa di acquirenti a scopo commerciale per potenze non
superiori a 20 kW . . . . . . . da L. 1.000 a L. 18.000
8) Officine commerciali e cabine o punti di presa di acquirenti
a scopo commerciale per potenze superiori a 20 ma non a 100
kW. . . . . . . . . . . . . . . da L. 2.500 a L. 45.000
9) Officine di produzione costituite da gruppi elettrogeni
di potenza complessiva non superiore a 20
kW ed impiantate per uso proprio di un solo
stabilimento. . . . . . . . . . da L. 1.000 a L. 18.000
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(12) Riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di).
(13) Recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, nonché alle imposte di consumo sul caffè, sul cacao e ai dazi doganali sulle droghe.
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6. 1. La misura dell'aliquota dell'imposta di consumo sul caffè stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 919 (14), è adeguata come segue:
a) Caffè crudo . . . . . . da L. 50.000 a L. 205.000 per 100 kg
b) Caffè tostato . . . . . da L. 62.500 a L. 256.250 per 100 kg
c) Caffè solubile. . . . . da L. 150.000 a L. 615.000 per 100 kg
2. La misura dell'aliquota dell'imposta di consumo sul cacao,
sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao
stabilita dalla legge 1° ottobre 1969, n. 684 (15), è
adeguata come segue:
a) Cacao in grani non torrefatto, bucce e pellicole di
cacao . . . . . . . da L. 18.000 a L. 126.000 per 100 kg
b) Cacao in grani torrefatto, non
decorticato. . . . . da L. 20.000 a L. 140.000 per 100 kg
c) Cacao torrefatto decorticato, infranto, in pasta o in
polvere. . . . . . . da L. 22.500 a L. 157.500 per 100 kg
d) Burro di cacao . . . da L. 28.000 a L. 196.000 per 100 kg
e) Polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore
all'1 per cento. . . da L. 17.000 a L. 119.000 per 100 kg
3. La misura dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della
corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero
stabilita dal decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694 (16),
convertito dalla legge 29 gennaio 1982, n. 19, è adeguata
come segue:
a) Zucchero di prima classe
. . . . . . . . . . da L. 8.818 a L. 14.770 per 100 kg
b) Zucchero di seconda classe
. . . . . . . . . . da L. 8.465 a L. 14.170 per 100 kg
4. La misura dell'imposta di fabbricazione e della
corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio
ed analoghe materie zuccherine stabilita dal decreto-legge
5 settembre 1964, n. 721 (17), convertito dalla legge 30
ottobre 1964, n. 1069, è adeguata come segue:
a) Glucosio solido . . .da L. 1.650 a L. 2.760 per 100 kg
b) Glucosio liquido. . .da L. 825 a L. 1.380 per 100 kg
c) Zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi
materia esclusi i sughi concentrati di uva e di
carrube, avente un contenuto zuccherino totale non
superiore all'84 per cento in peso espresso in zucchero
invertito. . . . . . da L. 2.475 a L. 4.140 per 100 kg
d) Zucchero invertito liquido ottenuto da sughi di uva e di
carrube,avente un tenore zuccherino non superiore all'84
per cento; si considera come tale il sugo di uva
concentrato ad un terzo od a meno di un terzo
in peso quando il tenore di acidità sia inferiore
allo 0,70 per cento, nonché il concentrato di
carrube quando sia stato depurato od anche parzialmente
depurato . . . . . . da L. 2.062 a L. 3.450 per 100 kg
e) Zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia
solida od avente un contenuto zuccherino totale
superiore all'84 per cento in peso, espresso in zucchero
invertito. . . . . . da L. 2.887 a L. 4.830 per 100 kg
f) Maltosio o sciroppo di maltosio, escluso
l'estratto di malto, che nel consumo possono servire ad
usi del glucosio . . le stesse aliquote stabilite per il
glucosio solido e liquido;
g) Levulosio. . . . . . le stesse aliquote stabilite per il
glucosio invertito.
5. La misura dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della
la corrispondente sovrimposta di confine sulla birra
stabilita dall'art. 8, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n.
67 (18), è adeguata da L. 2.600 a L. 2.770 per ettolitro e
per ogni grado saccarometrico , misurato non saccarometro
ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro
centesimale.
6. La misura dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della
corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e
sulla confine sugli oli di semi e sulla margarina stabilita
dalla legge 4 agosto 1975, n. 417, è adeguata come segue:
a) Oli di semi. . . . . da L. 200 a L. 800 per 100 kg
b) Margarina. . . . . . da L. 1.000 a L. 4.400 per 100 kg
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(14) Recante modifiche alle tariffe dei dazi doganali.
(15) Riportata alla voce Imposte erariali di consumo sul caffè, cacao, burro di cacao.
(16) Riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di).
(17) Riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di).
(18) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
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7. 1. La misura del diritto per l'applicazione dei piombi e di altri contrassegni prevista dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1956, n. 1436 (19), è elevata, per ciascun piombo o contrassegno, da L. 100 a L. 1.000.
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(19) Riportata alla voce Dogane.
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8. 1. Gli adeguamenti disposti con gli articoli precedenti si applicano dal 1° gennaio 1991.