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Aliquote di importo fisso di taluni tributi
(comprese le tasse fisse per la presentazione
dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni)

D.P.C.M. 21 dicembre 1990 (1). Adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (3).


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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1990, n. 303.


(2)  Riportata al n. C/LXX.


(3)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.


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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il quale stabilisce che le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure fisse vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989;


Visto il comma 3 del predetto art. 7 del medesimo decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il quale stabilisce che i decreti del Presidente del Consiglio emanati in applicazione della disposizione sopra richiamata accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati;


Considerata la opportunità di adeguare le aliquote di importo fisso di taluni tributi, in considerazione delle variazioni percentuali del valore dell'indice sopra richiamato, intercorse tra la data del 30 settembre successivo a quella in cui i predetti importi vennero determinati, e il valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.


su proposta del Ministro delle finanze;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;


 


Decreta:


1.  1. Agli effetti di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei seguenti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989, sono le seguenti:


a) variazione percentuale dal 30 settembre 1947, data successiva a quella del 21 novembre 1946 in cui sono state determinate le vigenti misure della tassa per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (5); della tassa per gli esami di procuratore e avvocato; della tassa per gli esami per la iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e della tassa per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisore dei conti: 1596,9%;


b) variazione percentuale dal 30 settembre 1952, data successiva a quella del 9 settembre 1952 in cui è stata determinata la vigente misura della tassa per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento: 1511%;


c) variazione percentuale dal 30 settembre 1957, data successiva a quella del 23 dicembre 1956 in cui è stata determinata la vigente misura della tassa di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni: 1311,5%;


d) variazione percentuale dal 30 settembre 1977, data successiva a quella del 1° febbraio 1977 in cui è stata determinata la vigente misura della tassa sulle concessioni governative per l'abbonamento all'autoradio per apparecchi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi con potenza fiscale fino a 26 CV e altri autoveicoli: 269,3%;


e) variazione percentuale dal 30 settembre 1978, data successiva a quella del 28 maggio 1978 in cui è stata determinata la vigente misura delle tasse sulle concessioni governative per l'abbonamento alle radiodiffusioni per apparecchi installati a bordo di autoveicoli, autoscafi con potenza fiscale superiore a 26 CV e navi: 229%;


f) variazione percentuale dal 30 settembre 1961, data successiva a quella del 14 marzo 1961 in cui è stata determinata la vigente misura dei diritti di licenza relativi al settore degli spiriti, della birra, degli zuccheri, del glucosio, maltosio ed altre sostanze zuccherine: 1179,5%;


g) variazione percentuale dal 30 settembre 1950, data successiva a quella dell'11 ottobre 1949 e dell'11 marzo 1950 in cui sono state determinate le vigenti misure dei diritti di licenza relativi al settore dell'energia elettrica e degli oli minerali: 1706,7%;


h) variazione percentuale dal 30 settembre 1973, data successiva a quella del 30 dicembre 1972 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di consumo sul caffè: 625,6%;


i) variazione percentuale dal 30 settembre 1970, data successiva a quella del 1° ottobre 1969 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di consumo sul cacao: 793,3%;


l) variazione percentuale dal 30 settembre 1982, data successiva a quella del 20 novembre 1981 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero: 67,5%;


m) variazione percentuale dal 30 settembre 1964, data successiva a quella del 5 settembre 1964 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, malvosio e analoghe materie zuccherine: 960,8%;


n) variazione percentuale dal 30 settembre 1976, data successiva a quella del 1° ottobre 1975 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina: 340,2%;


o) variazione percentuale dal 30 settembre 1957, data successiva a quella del 1° dicembre 1956 in cui è stata determinata la vigente misura del diritto per l'applicazione di piombi e di altri contrassegni: 1311,5%.


p) variazione percentuale dal 30 settembre 1988, data successiva a quella del 16 gennaio 1988 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla birra: 6,6%.


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(4)  Riportata al n. C/LXX.


(5)  Riportato alla voce Avvocato e procuratore.


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2.  1. Le tasse fisse di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 (6), sono adeguate come segue:


a) per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate agli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (7), da L. 800 a L. 13.000 (euro 6,71);


b) per gli esami di procuratore e di avvocato, da L. 1.600 a L. 25.000;


c) per gli esami per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, da L. 2.400 a L. 40.000;


d) per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisore dei conti da L. 2.400 a L. 40.000.


2. La tassa di ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento, di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1132 (8), è adeguata da L. 4.000 a L. 64.000.


3. La tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, di cui all'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (9), è adeguata da L. 6.000 a L. 96.000.


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(6)  Riportato alla voce Avvocato e procuratore.


(7)  Riportato alla voce Avvocato e procuratore.


(8)  Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione secondaria.


(9)  Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.


 


 


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3.  1. Le tasse sulle concessioni governative per l'abbonamento alle radiodiffusioni per apparecchi radio e telericeventi, di cui alle lettere c), d), e) ed f) del numero 125 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (10), sono adeguate come segue: quelle della lettera c), da L. 750 a L. 2.700; quelle della lettera d), da L. 10.000 a L. 30.000; quelle della lettera e), da L. 5.500 e L. 36.500, rispettivamente, a L. 18.000 e a L. 120.000; quelle della lettera f), da L. 16.000 e L. 109.000, rispettivamente, a L. 50.000 e a L. 350.000.


 


 


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(10)  Riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).


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4.  1. La misura dei diritti annuali di licenza stabilita dall'art. 7 della legge 14 marzo, 1961, n. 173 (11), è adeguata come segue:


a) Settore spiriti:


1)  Fabbriche    di  spiriti  considerarati di prima categoria a


    norma dell'art. 2 del regio  decreto-legge 27  aprile  1936,


    n. 635, convertito  dalla  legge  8  aprile  1937, n. 594, e


    opifici di rettificazione . . .  da L.  62.500  a L. 799.000


                                                                 


2)  Fabbriche di spiriti di seconda categoria ai sensi dell'art.


    2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito


    dalla   legge   8   aprile   1937, n. 594, e    opifici   di


    concentrazione vini . . . . . . da L.   25.000  a L. 319.000


                                                                


3)  Fabbriche  ammesse  a  produrre  spiriti sia di prima che di


    seconda categoria . . . . . . . da L.   75.000  a L. 959.000


                                                                


4)  Fabbriche         tassate        in       base          alla


    produttività giornaliera. . . . da L.    5.000  a L.  63.000


                                                                 


5)  Fabbriche   che   ottengono   prodotti   con  procedimento a


    caldo . . . . . . . . . . . . . da L.   25.000  a L. 319.000


                                                                


6)  Fabbriche che ottengono prodotti con  procedimento a freddo;


    importatori  e  condizionatori, che  pur  non  fabbricando i


    generi   di   cui   all'art. 1   del   regio decreto-legge 2


    febbraio  1933, n. 23, convertito    dalla   legge  3 aprile


    1933, n. 353, li    mettono, a   scopo    di   commercio  in


    recipienti. . . . . . . . . . . da L.   15.000  a L. 191.000


                                                                


7)  Fabbriche  vermut,  marsala,  cognac,  vino  liquoroso  e di


    liquori tonici  aperitivi  a  base  di  vino con impiego  di


    spirito . . . . . . . . . . . . da L.   25.000  a L. 319.000


                                                                


8)  Stabilimenti  di concia dei vini, dei mosti  e  della frutta


    con impiego di spirito. . . . . da L.   20.000  a L. 255.000


                                                                


9)  Magazzini   di   commercianti   all'ingrosso   di  spiriti o


    magazzini    annessi    alle       fabbriche     di    aceto


    . . . . . . . . . . . . . . . . da L.   12.500  a L. 159.000


                                                                


10) Depositi  di  spiriti  liberi  di  imposta, non denaturati o


    denaturati. . . . . . . . . . . da L.    5.000  a L.  63.000


                                                                


11) Esercenti la vendita  di liquori, di  profumerie  alcooliche


    e   di   estratti   od   essenze, anche    non    contenenti


    alcole,   destinati    alla     preparazione      di liquori


    . . . . . . . . . . . . . . . . da L.    5.000  a L.  63.000


                                                                


12) Magazzini        fiduciari            sussidiari          di


    fabbrica. . . . . . . . . . . . da L.   12.500  a L. 159.000


                                                                


13) Stabilimenti  che  oltre  all'impiego  di  alcole denaturato


    procedono    al    recupero     del      medesimo   per   il


    reimpiego,   attraverso   un   processo  di  ridistillazione


    . . . . . . . . . . . . . . . . da L.   25.000  a L. 319.000


                                                                


14) Stabilimenti ammessi all'impiego  di alcole  denaturato  che


    procedono    o    non    al    recupero   dell'alcole  senza


    ridistillazione . . . . . . . . da L.   15.000  a L. 191.000


                                                                


15) Stabilimenti   che   ridistillano  alcole  di  recupero  non


    denaturato, libero da imposta . da L.   25.000  a L. 319.000


                                                                


16) Stabilimenti    che     impiegano    alcole   etilico  nella


    preparazione     dell'etere      o      degli          eteri


    salini. . . . . . . . . . . . . da L.   25.000  a L. 319.000


                                                                


17) Opifici che trasformano, con procedimento  a  caldo,  alcole


    libero da  imposta  per la fabbricazione di prodotti diversi


    da quelli  indicati negli articoli 1 e 6  del regio decreto-


    legge  2  febbraio  1933, n. 23, convertito  dalla  legge  3


    aprile 1933, n. 353 . . . . . . da L.   25.000  a L. 319.000


                                                                 


18) Opifici che ottengono i prodotti  di cui  al  numero 17) con


    procedimento a freddo . . . . . da L.   15.000  a L. 191.000


                                                                


19) Imbottigliatori di spirito. . . da L.   15.000  a L. 191.000


                                                                


20) Esercenti     minuta       vendita         di        spirito


    condizionato. . . . . . . . . . da L.    5.000  a L.  63.000


                                                                 


b) Settore zucchero:                                            


1)  Fabbriche e raffinerie. . . . . da L.   75.000  a L. 959.000


                                                                


2)  Fabbriche  di  marmellata  o di latte condensato con impiego


    di zucchero agevolato . . . . . da L.   50.000  a L. 639.000


                                                                


3)  Magazzini       fiduciari           sussidiari            di


    fabbrica. . . . . . . . . . . . da L.   12.500  a L. 159.000


                                                                


c) Settore glucosio, maltosio, sciroppo di  maltosio, levulosio,


   e zucchero invertito:                                        


1)  Fabbriche prodotti solidi . . . da L.   25.000  a L. 319.000


                                                                


2)  Fabbriche prodotti liquidi. . . da L.   15.000  a L. 191.000


                                                                


3)  Fabbriche         prodotti          sia       solidi     che


    liquidi . . . . . . . . . . . . da L.   37.500  a L. 479.000


                                                                


d) Settore birra:                                               


1)  Fabbriche    che    producono non più   di    300  ettolitri


    all'anno. . . . . . . . . . . . da L.   12.500  a L. 159.000


                                                                


2)  Fabbriche    che    producono     più    di   300  ettolitri


    all'anno. . . . . . . . . . . . da L.   37.500  a L. 479.000


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(11)  Recante disposizioni per l'adeguamento degli organici del personale dei laboratori chimici delle dogane.


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5.  1. La misura dei diritti annuali di licenza stabilita dall'art. 6, primo comma, e dall'art. 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707 (12), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1949, n. 870, e dall'art. 10 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50 (13), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 202, è adeguata come segue:


 


a) Settore oli minerali e gas di petrolio liquefatti:           


1)  Raffinerie. . . . . . . . . . . da L.    5.000  a L.  90.000


                                                                


2)  Opifici   di   trasformazione, rettificazione    o  comunque


    elaborazione di  oli minerali o di oli combustibili; opifici


    di trasformazione, rettificazione o comunque elaborazione di


    oli  derivati  da  carbon  fossile, lignite,  catrame, rocce


    asfaltiche e scisti bituminosi; opifici di rigenerazione  di


    oli  minerali  lubrificanti; opifici   di   composizione  di


    miscele carburanti contenenti prodotti provenienti dagli oli


    minerali o dalle sostanze suindicate; opifici  di estrazione


    di oli di resina. . . . . . . . da L.    2.000  a L.  36.000


                                                                


b) Settore energia elettrica:                                   


1)  Officine   di  produzione   per   uso   proprio  in impieghi


    esenti. . . . . . . . . . . . . da L.    1.000  a L.  18.000


                                                                


2)  Officine   di   produzione   per   uso   proprio  di un solo


    stabilimento della ditta esercente in  impieghi promiscui od


    anche   soltanto    tassabili;    acquirenti     considerati


    fabbricanti . . . . . . . . . . da L.    2.500  a L.  45.000


                                                                


3)  Officine di produzione e acquirenti considerati  fabbricanti


    che  rivendono  in  blocco l'energia prodotta o acquistata a


    ditte  che  siano   a   loro   volta   da   considerare come


    fabbricanti . . . . . . . . . . da L.    2.500  a L.  45.000


                                                                


4)  Officine              carica                    accumulatori


    elettrici . . . . . . . . . . . da L.    2.500  a L.  45.000


                                                                


5)  Officine  di produzione a scopo commerciale e cabine o punti


    di presa di acquirenti a  scopo commerciale per potenza fino


    a 1.000 kW  . . . . . . . . . . da L.    5.000  a L.  90.000


                                                                


6)  Officine di produzione a  scopo commerciale e cabine o punti


    di presa di acquirenti a scopo commerciale  per  ogni 100 kW


    o frazione oltre 1.000 kW . . . da L.      180  a L.   3.000


                                                                


 7) Officine di produzione a  scopo commerciale e cabine o punti


    di presa  di  acquirenti a scopo commerciale per potenze non


    superiori a 20 kW . . . . . . . da L.    1.000  a L.  18.000


                                                                


8)  Officine commerciali e cabine o punti di presa di acquirenti


    a scopo commerciale per potenze superiori a 20 ma  non a 100


    kW. . . . . . . . . . . . . . . da L.    2.500  a L.  45.000


                                                                


9)  Officine   di  produzione   costituite da gruppi elettrogeni


    di     potenza      complessiva     non    superiore   a  20


    kW   ed   impiantate   per   uso    proprio   di    un  solo


    stabilimento. . . . . . . . . . da L.    1.000  a L.  18.000


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(12)  Riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di).


(13)  Recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, nonché alle imposte di consumo sul caffè, sul cacao e ai dazi doganali sulle droghe.


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6.  1. La misura dell'aliquota dell'imposta di consumo sul caffè stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 919 (14), è adeguata come segue:


a) Caffè crudo . . . . . . da L.  50.000 a L. 205.000 per 100 kg


b) Caffè tostato . . . . . da L.  62.500 a L. 256.250 per 100 kg


c) Caffè solubile. . . . . da L. 150.000 a L. 615.000 per 100 kg


                                                                


2. La  misura  dell'aliquota  dell'imposta di consumo sul cacao,


   sul  burro  di  cacao  e  sulle  pellicole  e bucce di  cacao


   stabilita   dalla   legge   1°  ottobre  1969, n. 684  (15), è


   adeguata come segue:                                         


   a) Cacao in  grani   non   torrefatto, bucce  e  pellicole di


      cacao  . . . . . . . da L.  18.000 a L. 126.000 per 100 kg


   b) Cacao      in      grani             torrefatto,       non


      decorticato. . . . . da L.  20.000 a L. 140.000 per 100 kg


   c) Cacao  torrefatto  decorticato, infranto, in   pasta  o in


      polvere. . . . . . . da L.  22.500 a L. 157.500 per 100 kg


   d) Burro di cacao . . . da L.  28.000 a L. 196.000 per 100 kg


   e) Polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore


      all'1 per cento. . . da L.  17.000 a L. 119.000 per 100 kg


                                                                 


3. La misura dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della


   corrispondente    sovrimposta   di    confine  sullo zucchero


   stabilita  dal decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694  (16),


   convertito dalla legge  29  gennaio  1982, n. 19, è  adeguata


   come segue:                                                  


   a) Zucchero di prima classe


       . . . . . . . . . . da L.   8.818 a L.  14.770 per 100 kg


   b) Zucchero di seconda classe                                 


       . . . . . . . . . . da L.   8.465 a L.  14.170 per 100 kg


                                                                


4. La  misura   dell'imposta   di    fabbricazione    e    della


   corrispondente  sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio


   ed analoghe materie zuccherine  stabilita  dal  decreto-legge


   5  settembre 1964, n. 721  (17), convertito  dalla  legge 30


   ottobre 1964, n. 1069, è adeguata come segue:                 


   a) Glucosio solido . . .da L.   1.650 a L.   2.760 per 100 kg


   b) Glucosio liquido. . .da L.     825 a L.   1.380 per 100 kg


   c) Zucchero   invertito    liquido    ottenuto  da  qualsiasi


      materia    esclusi   i   sughi  concentrati   di  uva e di


      carrube,  avente  un   contenuto   zuccherino  totale  non


      superiore  all'84 per cento in  peso  espresso in zucchero


      invertito. . . . . . da L.   2.475 a L.   4.140 per 100 kg


   d) Zucchero invertito liquido ottenuto da sughi di uva  e  di


      carrube,avente  un tenore zuccherino non superiore  all'84


      per  cento;  si  considera  come  tale  il  sugo  di   uva


      concentrato    ad   un  terzo  od  a  meno  di   un  terzo


      in   peso   quando  il  tenore  di acidità  sia  inferiore


      allo  0,70   per   cento,  nonché    il   concentrato   di


      carrube  quando  sia  stato depurato od anche parzialmente


      depurato . . . . . . da L.   2.062 a L.   3.450 per 100 kg


   e) Zucchero   invertito, ottenuto   da    qualsiasi   materia


      solida    od   avente    un   contenuto  zuccherino totale


      superiore  all'84 per  cento in peso, espresso in zucchero


      invertito. . . . . . da L.   2.887 a L.   4.830 per 100 kg


   f) Maltosio  o  sciroppo di maltosio,  escluso


      l'estratto di  malto, che nel  consumo  possono servire ad


      usi del glucosio . . le stesse  aliquote  stabilite per il


                           glucosio solido e liquido;           


   g) Levulosio. . . . . . le  stesse  aliquote stabilite per il


                           glucosio invertito.                  


                                                                


5. La misura dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della


   la   corrispondente   sovrimposta   di   confine  sulla birra


   stabilita dall'art. 8, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n.


   67  (18), è adeguata da L. 2.600 a L. 2.770  per  ettolitro  e


   per  ogni  grado  saccarometrico , misurato  non saccarometro


   ufficiale  alla  temperatura  di  gradi 17,50  del termometro


   centesimale.                                                 


                                                                


6. La misura dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della


   corrispondente  sovrimposta  di  confine  sugli oli di semi e


   sulla confine sugli  oli  di semi e sulla margarina stabilita


   dalla legge 4 agosto 1975, n. 417, è adeguata come segue:    


   a) Oli di semi. . . . . da L.     200 a L.     800 per 100 kg


   b) Margarina. . . . . . da L.   1.000 a L.   4.400 per 100 kg


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(14)  Recante modifiche alle tariffe dei dazi doganali.


(15)  Riportata alla voce Imposte erariali di consumo sul caffè, cacao, burro di cacao.


(16)  Riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di).


(17)  Riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di).


(18)  Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.


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7.  1. La misura del diritto per l'applicazione dei piombi e di altri contrassegni prevista dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1956, n. 1436 (19), è elevata, per ciascun piombo o contrassegno, da L. 100 a L. 1.000.


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(19)  Riportata alla voce Dogane.


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8.  1. Gli adeguamenti disposti con gli articoli precedenti si applicano dal 1° gennaio 1991.





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