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Il Tar Lazio rimette nuovamente alla Corte costituzionale la disciplina che ha introdotto il tetto retributivo per i magistrati (Tar Lazio, sez. I, ord., 21 luglio 2016, n. 8358 – Pres. Volpe, Est. Perna).

Magistrati – Retribuzione – Tetto retributivo – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza.


E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 Cost.. la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 ter, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 e 13, comma 1, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, con i quali è stato ridotto il trattamento economico annuo nei confronti di un magistrato ordinario, nonché interrotta la corresponsione a suo favore dell'assegno personale pensionabile relativo alla speciale indennità prevista dall'art. 5, comma 3, l. 1 aprile 1981 n. 121.


https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_4125066


Il testo integrale dell’ordinanza è scaricabile dal sito https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjq1/~edisp/jyumeq6oxeuifgrleayczwqbc4.html


Con l’ordinanza in epigrafe il Tar del Lazio procede ad una ulteriore rimessione al giudice delle leggi della normativa che introdotto il tetto retributivo al trattamento economico annuo dei magistrati; nel caso di specie si trattava di un magistrato ordinario alla settima valutazione di professionalità attualmente in servizio come Procuratore aggiunto della Repubblica.


a. Questioni rimesse.


Analogamente ad altri precedenti, puntualmente richiamati nell’ordinanza (ordinanze nn. 5715, 5716, 5718, 5721, 5723, 5725, 5727 del 17 aprile 2015 e nn. 5833, 5835, 5836 e 5839 del 21 aprile 2015 nonché nn. 4153 e 4250 del 2016), la rimessione attiene, in primo luogo, il profilo della irragionevolezza. Al riguardo, il meccanismo del tetto massimo degli emolumenti comporta che la remunerazione dell’esercizio della funzione di giudice ordinario, nella specie il servizio come Procuratore aggiunto della Repubblica, risulti fortemente ridotta con una corrispondente decurtazione del trattamento di fine servizio e pensionistico, sì da determinare una violazione del diritto al lavoro e ad una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità” del lavoro prestato oltre che un indebolimento delle garanzie di indipendenza nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. La scelta, derivante dalle norme censurate, di avvalersi del pieno apporto professionale del ricorrente – anche rispetto ad altre ipotizzabili come ad esempio, prevedendo una opzione per funzioni più limitate e retribuite in minor misura, oppure del tutto onorarie e gratuite, nonché la mancanza di deroghe), viene ritenuta costituzionalmente irragionevole, con la conseguente possibile violazione dell’art.36, primo comma, Cost., quanto al diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità (oltreché alla qualità) del lavoro, nonché, indirettamente, dell’art. 38, Cost. in quanto la drastica riduzione della retribuzione – e quindi della relativa contribuzione - precludono la conseguente implementazione della tutela assistenziale e previdenziale garantita dall'ordinamento.


In secondo luogo, viene altresì nuovamente dedotto il conseguente possibile vulnus allo status di indipendenza ed autonomia dei magistrati. In proposito, l’ordinanza richiama precedenti sentenze della Consulta (a partire dalla nota n. 223 del 2012 sino alla n. 1 del 1978) secondo le quali l'indipendenza degli organi giurisdizionali si realizza anche mediante l’apprestamento di garanzie circa lo status dei componenti concernenti, fra l'altro, la progressione in carriera ed il trattamento economico che, in un assetto costituzionale dei poteri dello Stato che vede la magistratura come ordine autonomo ed indipendente, non possono esaurirsi in un mero rapporto di lavoro, in cui il contraente-datore di lavoro possa al contempo essere parte e regolatore di tale rapporto.


b. Questioni respinte.


Diversamente, l’ordinanza ha rigettato le restanti censure.


In primo luogo, quella dedotta per violazione del principio della tutela dell'affidamento, di cui agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. e 6 della CEDU, in quanto la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia ha espressamente chiarito che questo principio è fondamentale nell'ordinamento europeo (fra le altre, la sent. CGUE, 14 settembre 2006, cause riunite C-181/04 e C-183/04, ha sancito che "i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto fanno parte dell'ordinamento giuridico comunitario; pertanto devono essere rispettati dalle istituzioni comunitarie ma anche dagli Stati membri nell'esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive comunitarie"), mentre sul piano interno la migliore dottrina e la giurisprudenza gli annettono una valenza costituzionale alla stregua dei principi di legalità (art. 1 Cost.) e di riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) in condizioni di eguaglianza davanti alla legge (artt. 3 e 97). In proposito, il tetto in contestazione persegue gli obiettivi d’interesse pubblico generale lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati quanto al contenimento, alla trasparenza ed alla congruità della spesa pubblica, nel quadro dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. e dei principi di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., inoltre, dal punto di vista temporale, la Corte costituzionale ha più volte chiarito che, salvi i limiti in materia penale derivanti dall'art. 25, comma 2, Cost., non è in linea di principio precluso al legislatore intervenire per mutare la disciplina dei rapporti di durata in corso.


In secondo luogo, quella per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. riferita all’effetto delle disposizioni in esame di trattenimento forzoso di una parte (ampia) della remunerazione dell'attività lavorativa, sulla scorta delle descritte finalità di contenimento, trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica. Il meccanismo viene inteso come non irragionevole, laddove comporta una progressiva decurtazione, disciplinata ex lege, dei possibili ulteriori redditi al raggiungimento del tetto prefissato, indifferenziatamente applicata a tutti i compensi comunque posti a carico della finanza pubblica, senza che ciò possa generare, proprio per la sua trasversalità, indebite disparità di trattamento, divenendo quindi non rilevante, ai fini del giudizio a quo, la sua invocata qualificazione quale imposizione fiscale, che sembra comunque doversi escludere, in quanto la legge, in estrema sintesi, pone un “tetto” a regime all’erogazione a chiunque di somme a titolo retributivo (e pensionistico) poste a carico della finanza pubblica, anziché imporre un prelievo forzoso sulle somme percepite dal singolo interessato oltre il tetto prefissato.


 


 


 


 





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