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EDITORIA: DOMANI GIOVEDI' E' POSSIBILE L'OK DELLA COMMISSIONE DEL SENATO AL DDL. IL NODO SONO I CONSIGLIERI DEL'ODG. IL TESTO VERSO L'ESAME DEL'AULA A SETTEMBRE. FNSI: BENE LA CALENDARIZZAZIONE DELLA RIFORMA IN AULA. IN CODA IL DIBATTITO AL SENATO.


ROMA, 26 LUGLIO 2016.  SI VA VERSO L'OK DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO AL DDL SULLA RIFORMA DELL'EDITORIA. IL PROVVEDIMENTO, SUL QUALE DOMANI LA COMMISSIONE TORNERÀ A RIUNIRSI, POTREBBE AVERE IL VIA LIBERA DEFINITIVO PER POI ANDARE IN AULA A SETTEMBRE. "MI AUGURO DI TERMINARE DOMANI L'ESAME IN COMMISSIONE", SPIEGA IL SENATORE PD ROBERTO COCIANCICH, RELATORE DEL DDL.  TRA I NODI ANCORA DA AFFRONTARE QUELLO DEI CONSIGLIERI DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI CHE IL TESTO RIDUCE DA 150 A 36 UNITÀ. UNA MODIFICA CHE NON TROVA TUTTI D'ACCORDO, A COMINCIARE DAL SENATORE FI MAURIZIO GASPARRI. MA, SECONDO FONTI DI MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE, CI SAREBBERO ANCHE ALTRI TEMI "CALDI" A TENERE APERTO IL CONFRONTO. TRA GLI ALTRI, QUELLO  DEI CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'EDITORIA E DEI PREPENSIONAMENTI.  MENTRE, IN MERITO AL NODO DEI CONSIGLIERI, UNA POSSIBILE SOLUZIONE SAREBBE QUELLA DI PORTARE IL COMPUTO TOTALE A 48, NUMERO CHE ALLA FINE POTREBBE TROVARE L'ACCORDO DI TUTTI. (ANSA).



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EDITORIA. Fnsi: BENE la CALENDARIZZAZIONE della RIFORMA IN AULA -  ROMA, 27  luglio 2016.  - ''E' APPREZZABILE LA DECISIONE ASSUNTADALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO DEL SENATO DI PROCEDERE ALLA CALENDARIZZAZIONE, PRIMA DELLA PAUSA ESTIVA, DELLA RIFORMA DELL'EDITORIA, PREMESSA INDISPENSABILE PER AVVIARE LA RIFORMA COMPLESSIVA DEL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI E PER DARE UNA PROSPETTIVA ALLE IMPRESE DEL SETTORE CHE VIVONO UNA SITUAZIONEDI CRISI''. LO AFFERMANO, IN UNA NOTA, IL SEGRETARIO GENERALE E IL PRESIDENTE DELLA Fnsi, RAFFAELE LORUSSO E GIUSEPPE GIULIETTI. ''L'AUSPICIO - PROSEGUONO - Č CHE QUESTA DECISIONE POSSA ESSERESEGUITA DALLA RAPIDA APPROVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PRIMA DELLA CHIUSURA DI AGOSTO''.(ANSA).


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27.7.2016 - COMPOSIZIONE CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI GIORNALISTI: BOCCIATI IERI IN COMMISSIONE AL SENATO IL PRIMO GRUPPO DI EMENDAMENTI. OGGI SI VOTERANNO I RESTANTI


di Pierluigi Franz


COMPOSIZIONE CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI GIORNALISTI: BOCCIATI IERI IN COMMISSIONE AL SENATO IL PRIMO GRUPPO DI EMENDAMENTI. OGGI SI VOTERANNO I RESTANTI. IL VOTO IN AULA A PALAZZO MADAMA E' ATTESO PER LA PROSSIMA SETTIMANA. TRA GLI EMENDAMENTI RESPINTI C'E' ANCHE QUELLO, CIOE' il 2.148 PROPOSTO DAL CNOG E FATTO PROPRIO DAI SENATORI BENCINI e ROMANI, CHE AVREBBE AUTOMATICAMENTE DIMEZZATO IL NUMERO DEI CONSIGLIERI NAZIONALI DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI.


TESTO DELL'ART. 2, 4° comma, del disegno di legge n. 2271 (Riforma dell'Editoria) GIA' VOTATO ALLA CAMERA


4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.


5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:


a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;


b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:


1) competenze in materia di formazione;


2) procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in particolare, l'eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine;


3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;


4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.


EMENDAMENTI BOCCIATI IERI IN COMMISSIONE AL SENATO:


2.135


GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI


Apportare le seguenti modificazioni:


a) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti,»;


b) al comma 5, sopprimere la lettera b);


c) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché per l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».


Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 2, sopprimere le parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».


2.136


CALDEROLI, COMAROLI


Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».


Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti», con le seguenti: «nonché la revisione dell'ordinamento professionale dei giornalisti».


2.137


BRUNI, LIUZZI


Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».


2.138


CRIMI, ENDRIZZI, MORRA


Al comma 4, sostituire le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» con le seguenti: «e al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione».


Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della composizione e delle competenze dei Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» con le seguenti: «e la soppressione dell'Ordine dei giornalisti».


Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera b).


2.139


DE PETRIS


Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».


2.140


BENCINI, MAURIZIO ROMANI


Al comma 4, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».


2.141


CALDEROLI, COMAROLI


Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».


2.142


MORRA, CRIMI, ENDRIZZI


Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in un più ampio quadro di riforma di sistema previdenziale anche prevedendo, al fine di garantire il ricambio generazionale e nuovi inserimenti occupazionali, un sistema di accompagnamento alla pensione attraverso la graduale sostituzione del giornalista con un giornalista che abbia meno di 35 anni».


2.143


MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA


Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:


«a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, facendo comunque salve le istanze già presentate, alla data di entrata in vigore della presente legge; al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'accesso alle misure di prepensionamento, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti; in ogni caso, previsione del divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico».


2.144


AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA


Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «e revisione» inserire le seguenti: «in senso molto restrittivo».


2.145


BENCINI, MAURIZIO ROMANI


Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:


«a-bis) il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012 n. 233 è sostituito dal seguente:


''4. La commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal precedente comma 3''».


2.146


BENCINI, MAURIZIO ROMANI


Al comma 5, sopprimere la lettera b).


2.147


BRUNI, LIUZZI


Al comma 5, sopprimere la lettera b).


2.148


BENCINI, MAURIZIO ROMANI


Al comma 5, sostituire la lettera b) con le seguenti:


«b) all'articolo 16, comma 3, della legge numero 69/1963 la parola: ''500'' è sostituita con la seguente: ''1.000'';


b-bis) all'articolo 16, comma 4 della legge 69/1963, la parola: ''1.000'' è sostituita con la seguente: ''2.000''».


2.149


COLLINA


Al comma 5, alla lettera b), al numero 2) sostituire le parole: «di cui all'articolo 62» con le seguenti: «di cui agli articoli 61 e 62».


2.150


AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA


Al comma 5, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: «prevedendo, in particolare,» fino alla fine del periodo.


2.151


COLLINA


Al comma 5, alla lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con il seguente:


«3) composizione del Consiglio nazionale con i 20 Presidenti dei Consigli regionali dell'ordine dei giornalisti».


GLI EMENDAMENTI CHE SARANNO VOTATI OGGI IN COMMISSIONE AL SENATO:


2.152


COLLINA


Al comma 5, alla lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:


«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, dei quali 20 sono i Presidenti dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e i restanti 16 scelti per due terzi tra i giornalisti professionisti e un terzo trai pubblicisti, purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».


2.153


GASPARRI, BERNINI


Al comma 5, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:


«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 70 consiglieri, secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti;».


2.154


BRUNI, LIUZZI


Al comma 5, lettera b), sostituire il punto n. 3) con il seguente:


«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 70 consiglieri, secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti;».


2.155


CALDEROLI, COMAROLI


Al comma 5, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: «stabilendo un numero di componenti tale per cui siano rappresentati tutti i Consigli regionali costituenti l'organo».


2.156


BENCINI, MAURIZIO ROMANI


Al comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: «nel numero massimo di 60 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti».


2.157


CALDEROLI, COMAROLI


Al comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: «62 consiglieri, di cui la metà giornalisti professionisti e la metà pubblicisti, 20 eletti a livello nazionale e 38 eletti su base regionale in rappresentanza di ciascuna regione e 4 per le Province autonome di Trento e Bolzano».


2.158


COLLINA


Al comma 5, alla lettera b) al numero 3) sostituire le parole: «36 consiglieri» con le seguenti: «18 consiglieri».


2.159


AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA


Al comma 5, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «36 consiglieri» con le seguenti: «30 consiglieri».


2.160


LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, BATTISTA


Al comma 5, lettera b), numero 3), dopo le parole: «36 consiglieri» inserire le seguenti: «tra i quali almeno un rappresentante per ogni minoranza linguistica riconosciuta».


2.161


FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO


Al comma 5, lettera b), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:


a) dopo le parole: «due terzi giornalisti professionisti» inserire le seguenti: «tra i quali almeno due rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute»;


b) dopo le parole: «e un terzo pubblicisti» inserire le seguenti: «tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute».


2.162


CALDEROLI, COMAROLI


Al comma 5, lettera b) numero 3) sopprimere le parole da: «purché questi ultimi» fino alla fine del numero.


2.163


BENCINI, MAURIZIO ROMANI


Al comma 5, lettera b), numero 3) sopprimere le seguenti parole: «purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».


2.164


ENDRIZZI, CRIMI, MORRA


Al comma 5, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «questi ultimi».


2.165


CALDEROLI, COMAROLI


Al comma 5, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».


2.166


BRUNI, LIUZZI


Al comma 5, lettera b), dopo il punto n. 4) aggiungere i seguenti:


«4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.


4-ter) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dai presidente della Corte d'Appello».


2.167


GASPARRI, BERNINI


Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:


«4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.».


2.168


COLLINA


Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:


«4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo».


2.169


BRUNI, LIUZZI


Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:


«4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo».


2.170


GASPARRI, BERNINI


Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:


«4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».


2.171


COLLINA


Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:


«4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».


2.172


BRUNI, LIUZZI


Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:


«4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».


2.173


COLLINA


Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:


«4-bis) attribuzione al Consiglio nazionale di compito di regolazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di formazione dei giornalisti svolte a livello regionale».


2.174


BRUNI, LIUZZI


Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché per l'ipotesi dì cui alla lettera b) del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della Legge 23 agosto 1988, n. 400».


2.175


DE PETRIS


Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «i pareri» inserire la seguente: «vincolanti».


Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.


2.176


BRUNI, LIUZZI


Alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti».


2.123 (testo 2)


CALDEROLI, CROSIO


Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «su quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali, analogiche o digitali,».


2.0.1


BRUNI, LIUZZI


Dopo l'articolo, inserire i seguenti:


«Art. 2-bis.


(Composizione del Consiglio nazionale dell'Odg)


1. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 69 del 1963, la parola: ''5OO'' è modificata con la seguente: ''1.000''.


2. All'articolo 16,comma 4, della legge n. 69 del 1963, la parola: ''1.000'' è modificata con la seguente: ''3.000''.


Art. 2-ter.


(Istituzione del Registro degli editori)


1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.


2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.


3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.


Art. 2-quater.


(Istituzione del Giurì d'onore)


1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sedei Consigli regionali è istituito il Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appelro».


2.0.2


COLLINA


Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.


1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.


2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.


3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».


2.0.3


GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI


Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.


(Istituzione dei Registro degli editori)


1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.


2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.


3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».


2.0.4


BRUNI, LIUZZI


Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.


(Istituzione del Registro degli editori)


1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.


2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.


3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».


2.0.5


GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI


Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.


(Composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)


1. All'articolo 16, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al terzo comma, la cifra: ''500'' è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente: ''1.000'';


b) al quarto comma, la cifra: ''1.000'' è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente: ''3.000''».


2.0.6


BRUNI, LIUZZI


Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.


(Composizione del Consiglio nazionale dell'Odg)


1. Articolo 16, comma 3, della legge n. 69/1963, la parola «500» è modificata con la parola ''1.000''.


2. All'articolo 16, comma 4, della legge n. 69/1963, la parola «1.000» è modificata con la parola ''3.000''».


2.0.7


COLLINA


Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.


(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)


1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, si interpreta nel senso che tra i soggetti ivi ricompresi sono incluse le fondazioni senza scopo di lucro aventi ad oggetto statutario le attività, di ricerca medico-scientifica condotte da più di vent'anni, finalizzate alla cura delle patologie neuromuscolari e delle patologie genetiche, purché nei rispettivi statuti siano presenti, sia sotto il profilo dell'organizzazione che dell'attività, gli elementi già richiesti dalla normativa per i soggetti che usufruiscono delle agevolazioni».


2.0.8


COLLINA


Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.


(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)


1. Al comma 3 dell'art. 1 del Decreto legge 24 dicembre 2003 n. 353 e successive modificazioni, dopo le parole ''fiumani e dalmati'' aggiungere le seguenti: ''le fondazioni senza scopo di lucro aventi ad oggetto statutario, le attività di ricerca medico scientifica condotte da più di vent'anni, finalizzata alla cura delle patologie neuro-muscolari e delle malattie genetiche''.


2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».


2.0.9


GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI


Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.


(Istituzione del Giuri d'onore)


1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito il Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».


2.0.10


BRUNI, LIUZZI


Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis. (Istituzione del Giurì d'onore)


1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».


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