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PENSIONI & SFORBICIATE. Corte costituzionale. Colpo di scena. Spacchettata dal presidente Paolo Grossi l'udienza del 21 giugno: scivola al 5 luglio la discussione sulle sei ordinanze relative alla legittimità del "prelievo Letta" (2014-2016) sulle pensioni superiori a 91.250 euro percepite da ex dipendenti pubblici e privati. Rinviate a nuovo ruolo, invece, le due ordinanze riguardanti il taglio dei vitalizi del personale della Camera dei Deputati. Si tratta di due scenari diversi che probabilmente hanno convinto il presidente della Consulta ad annullare l'udienza del 21 giugno e a collocare le vicende in udienze distinte. IN ALLEGATO la giurisprudenza recente sulle pensioni e IN CODA la sentenza 116/2013 della Corte costituzionale che ha cancellato il prelievo del 2011.


Roma, 19 giugno 2018. Colpo di scena in Corte costituzionale. Spacchettata dal presidente Paolo Grossi  l'udienza del 21 giugno: scivola al 5 luglio la discussione sulle  sei ordinanze (n. 65, 91, 109, 119, 163 e 340/2015) relative alla legittimità del "prelievo Letta" (2014-2016) sulle pensioni superiori a 91.250 euro. Rinviate a nuovo ruolo, invece,  le due ordinanze (n. 92 e n. 129/2015) riguardanti il taglio dei vitalizi del personale della Camera dei Deputati. Il  Presidente della Consulta, come si legge nel sito www.cortecostituzionale.it,  ha preso questa decisione con decreto del 15/06/2016. Le 8 ordinanze erano iscritte al medesimo n. 2 del ruolo. Relatore sulle ordinanze della magistratura di ogni parte d'Italia sarà Mario Rosario Morelli, già Presidente di sezione della Cassazione. L'INPS e la Presidenza del Consiglio ritengono del tutto legittimo il taglio dei vitalizi riproposto, in contrasto con l'articolo 136 della Costituone  dal  "Governo Letta" nella legge di stabilità per il 2014. A rischio di illegittimità é l'art. 1, commi 483, 486, 487 e 590, della legge 27/12/2013 n. 147 per presunto contrasto sia con gli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97, 117 e 136 della Costituzione, sia con gli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Convenzione europea per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali. La  "legge Letta" ha riproposto in sostanza   il dl 98/2011 che prevedeva un prelievo sulle pensioni  alte, prelievo cancellato dalla Consulta con la sentenza  116/2013. "Quando la Corte  - dice l'articolo 136 Cost. - dichiara l' illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione". Con la conseguenza che la norma cassata non può essere riproposta  con qualche cambiamento formale: il prelievo, anche se destinato non più all'erario ma all'Inps e all'Inpgi, è sempre un tributo, che dovrebbe gravare su tutti i cittadini e non solo sui pensionati (artt. 3 e 53 Cost.).


Slittano, invece,  a nuovo ruolo due delle 8 ordinanze  - e precisamente le nn. 92 e 129 - che riguardano il taglio dei vitalizi superiori ai 91 mila 250 euro lordi l'anno dal 2014 a tutto il 2016. Le ha sollevate la Commissione Giurisdizionale per il personale della Camera dei Deputati per presunto contrasto dell'art. 1, commi 486 e 487 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 con gli articoli 3 e 53 della Costituzione. Ecco il testo dei due commi:


.486. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, e' dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonche' pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.


.487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48.


Le restanti 6 ordinanze (nn. 65-91-109-119-163 e 340) che riguardano il taglio delle pensioni di magistrati, avvocati dello Stato, ambasciatori, generali ed ammiragli, manager pubblici sono state, invece, sollevate dalla Corte dei Conti della Campania (2), della Calabria (2), della Puglia (1) e dell'Umbria (1). Potrebbe esserci quindi un'ingiustificata disparità di trattamento tra il taglio dei vitalizi e il taglio delle altre pensioni perché in base al comma 487 i soldi tagliati non finiscono nell'INPS o nell'INPGI come previsto, invece, nel comma 486, ma nel Fondo della prima casa, cioé allo Stato. Pertanto si duplicherebbe la situazione già bocciata 3 anni fa dalla Consulta con la sentenza n. 116. In tal caso si creerebbe, però, un'evidente disparità di trattamento tra il taglio delle pensioni e il taglio di vitalizi. Questo contrasto probabilmente ha determinato lo spacchettamento della udienza del 21 giugno.


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.17.2.2015 - .Il «contributo di solidarietà» (legge 147/2013) sulle pensioni torna alla Corte costituzionale. La nuova sforbiciata si presenta come «definitiva», perché le somme trattenute dagli enti previdenziali non sono ovviamente recuperabili, e assume secondo la Corte dei conti del Veneto (l’ordinanza di 39 pagine è qui sotto) l'aspetto di un «prelievo tributario». In quanto tale, il contributo di solidarietà rischierebbe di fare a pugni con il principio secondo cui le richieste fiscali devono essere commisurate alla «capacità contributiva» (articolo 53 della Costituzione) dei cittadini, che sono «eguali davanti alla legge» (articolo 3): gli stessi principi che hanno spinto in passato la Corte costituzionale a cancellare sia i tagli agli stipendi dei "manager" pubblici, sia la prima stretta sulle pensioni. – IN CODA la sentenza 116/2013 della Corte costituzionale che ha cancellato il prelievo del 2011. - di Gianni Trovati-Il Sole 24 Ore 17.2.2015 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16905


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19.6.2016 - Il 5 luglio la Corte costituzionale dovrà decidere sulla legittimità dei prelievi sulle pensioni superiori ai 91.250 euro (prelievi previsti dalla legge n. 147/2013, che, violando l'art. 136 Cost., ha dribblato la sentenza n. 116/2013 della stessa Corte la quale ha abolito la "sforbiciata" introdotta nel 2011). Pubblichiamo la fondamentale sentenza n. 304/2013 della Consulta (in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13494) che spiega il concetto giuridico di tributo. Il prelievo previsto dalla legge di stabilità n. 147/2013 è definitivo e  non  recuperabile; ha natura tributaria per la sua destinazione a “pubbliche spese”  e non può ricadere su una parte dei cittadini (i pensionati), mentre i cittadini lavoratori a parità di reddito ne sono esenti. L'uguaglianza giuridica tra i cittadini non è una opinione, ma il pilastro fondamentale della Repubblica. Crediamo che i giudici della Consulta dovranno riflettere anche su questa sentenza  come sulla sentenza citata  n. 116/2013. L'eventuale restituzione delle somme trattenute graverà, comunque, sugli enti previdenziali (Inps e Inpgi) destinatari dei prelievi medesimi e non sull'erario.


 


 




 








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