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La nuova legge sull'editoria (all'esame finale del Senato) prevede la riduzione dei gradi di giudizio disciplinare che oggi sono cinque (due amministrativi e tre giurisdizionali). Dovrebbero ridursi a tre. Una svolta significativa con il taglio delle prescrizioni dei "reati" deontologici. Sarà adeguato anche il sistema elettorale oggi articolato in tre tornate. Il Governo avrà la delega pure per il riordino previdenziale della categoria con il progressivo allineamento alla disciplina generale vigente (Inpgi=Inps).

di Francesco M. de Bonis

Roma, 12 marzo 2016.  La Camera il primo marzo  ha approvato il ddl sul'editoria, che ora è all'esame del Senato per l'ok finale (testo in http://www.camera.it/leg17/522?tema=interventi_per_l_editoria).  Ecco di seguito il contenuto del testo unificato A.C. 3317- 3345 -A per quanto riguarda i giornalisti:


L'art. 2, co. 4-5, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati:


.alla razionalizzazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, relativamente alle competenze in materia di formazione, ai procedimenti relativi ai ricorsi in materia di iscrizioni o di cancellazioni dall'albo o dagli elenchi, nonchè in materia disciplinare ed elettorale (in particolare eliminando la facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'ordine al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa al Consiglio nazionale), alla riduzione del numero dei componenti fino ad un massimo di 36, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, all'adeguamento del sistema elettorale;



.all'incremento – nella direzione di un progressivo allineamento con la disciplina generale – dei requisiti di anzianità per il ricorso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti per i giornalisti; la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso agli stessi prepensionamenti.



Anche questi decreti legislativi devono essere adottati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.



5) Esercizio della professione di giornalista. L'art. 3-ter specifica che nessuno può esercitare la professione di giornalista, nè assumere il relativo titolo, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti o in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'ordine regionale o interregionale competente. Rimangono ferme le sanzioni già previste a legislazione vigente.



6) Commissione  per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico.  L'art. 3-bis prevede che la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico (art. 2 L. 233/2012) dura in carica fino all'approvazione della (nuova) delibera che definisce l'equo compenso e al completamento degli ulteriori adempimenti in materia. Una prima delibera è stata adottata dalla Commissione nel giugno 2014.



Si consiglia la lettura del dossier  n° 369/1 preparato dal Servizio Studi della Camera. Il dossier  è  all'indirizzo  ttp://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/CU0207a.pdf



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 5.2.2016 - INPGI/Riforma. - Pubblichiamo integralmente la lettera/diktat dei Ministeri del Lavoro e  dell'Economia che hanno approvato solo 4 punti  della delibera 27 luglio 2015 dell'Istituto.  "I ministeri reputano necessario evidenziare che l'Inpgi deve 'intervenire in breve con ulteriori modifiche che permettano il rientro del disavanzo, adottando norme che potrebbero risultare anche più restrittive di quanto prevede il sistema generale'". "E'  rimesso alle scelte responsabili di efficace gestione degli Organi di codesto Istituto - si legge ancora nella lettera - considerare la possibilità dì armonizzare il proprio ordinamento previdenziale al sistema generale" (normativa Inps/Fornero). Bocciato il prelievo sulle pensioni in essere. - di Francesco M.  de Bonis  -  TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19880



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 2.3.2016 - EDITORIA. IL DDL APPROVATO DALLA CAMERA PASSA AL SENATO PER IL VIA LIBERA DEFINITIVO. QUESTI I PUNTI PRINCIPALI DEL TESTO: ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL PLURALISMO E L’INNOVAZIONE DELL’INFORMAZIONE E DELEGHE AL GOVERNO PER LA RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA DEL SOSTEGNO PUBBLICO PER IL SETTORE DELL’EDITORIA, DELLA DISCIPLINA DI PROFILI PENSIONISTICI DEI GIORNALISTI E DELLA COMPOSIZIONE E DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI  ("CHE NON POTRA' ESSERE COMPOSTO DA PIU' DI 36 CONSIGLIERI"). ESCLUSI DAI CONTRIBUTI PUBBLICI  I GIORNALI DI PARTITO E "TUTTE LE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI FACENTI CAPO A GRUPPI EDITORIALI QUOTATI O PARTECIPATI DA SOCIETA' QUOTATE IN BORSA". FRA I REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI FIGURA L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DEL RISPETTO DEI CONTRATTI DI LAVORO. PROROGATA LA COMMISSIONE SULL'EQUO COMPENSO. ENZO IACOPINO (CNOG): "CON IL VIA LIBERA AL DDL, GLI  EDITORI POSSONO BRINDARE". RAFFAELE LORUSSO E GIUSEPPE GIULIETTI (FNSI): "L'OK DELLA CAMERA ALLA LEGGE E' BUONA NOTIZIA. PONE BASI PER RIPRESA OCCUPAZIONE". IN CODA LA SCHEDA AGI SUL DDL SPIEGATO PUNTO PER PUNTO. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=20090






 






 






 






 






 





 




 




 




 




 


 





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