Home     Cercadocumenti     Chi è     Link  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
  » Attualitą
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Universitą
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Attualitą
Stampa

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI - Dopo Palermo anche la sezione lavoro del Tribunale di Brescia ha accolto, con ordinanza, il ricorso di un exdirigente bancario iscritto all'Associazione sindacale DIRCredito contro l'Inps e ha sollevato la questione di legittimitą costituzionale del dl 65/2015 (convertito con la legge 109/2015) che non ha applicato integralmente la sentenza 70/2015 della Consulta. Questa sentenza ha abrogata la legge Monti/Fornero che sancisce il blocco della perequazione per gli anni 2012/2013. Il dl 65 del Governo Renzi ha escluso integralmente dalla rivalutazione le pensioni di importo superiore a sei volte (euro 2972,58) il trattamento minimo complessivo Inps. "Il decreto legge n. 65\15 e la successiva legge di conversione hanno violato il giudicato costituzionale in quanto hanno, di fatto, riproposto il blocco della rivalutazione per il 2012\2013 gią dichiarato incostituzionale semplicemente alzando la soglia e, nel caso concreto, facendo venir meno per il ricorrente il diritto appena riconosciutogli dalla Corte Costituzionale stessa". IN CODA il testo integrale della ordinanza del Tribunale di Brescia.

Milano, 14 febbraio 2016.  La sezione lavoro del Tribunale di Brescia  (giudice monocratico Mariarosa Pipponzi) con ordinanza dell'8 febbraio, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata,  la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, come novellato dall'art. l del decreto legge 21 maggio 2015 n. 65 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2015 n. 109 nella parte in cui prevede che "la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34 comma 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, relativo agli anni 2012 e 2013 ... omissis... non è riconosciuta per il trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti  medesimi" nonché  "per il  triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34 comma 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, è riconosciuta: ... omìssis ... nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuto con riferimento alle fasce di  importo superiori a sei volte ìl trattamento minimo INPS",ordinando "la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale".


Questo giudizio si riferisce a una delle tre cause pilota patrocinate da  DirCredito, che si è assunto l'integrale onere delle spese legali in luogo dei soci promotori e che è intervenuto in tutti i tre giudizi a sostegno delle tesi propugnate dai ricorrenti, in nome dei propri associati pensionati - al fine di far dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei reiterati blocchi, totali o parziali, passati e presenti, delle perequazioni delle pensioni.


DirCredito ha raggiunto lo scopo che si era prefisso, cioè a dire una nuova pronuncia della Corte Costituzionale in ordine alla questione della rivalutazioni delle pensioni di qualunque importo, rispettando il principio della corrispettività tra versato e ricevuto e, quindi, verso quei pensionati che durante una lunga vita lavorativa in ruoli di responsabilità, svolta con elevata professionalità e per questo più o meno ben retribuita, hanno tanto versato per ricevere una pensione  (salario differito) che inizialmente, pur essendo proporzionale in misura decrescente ai contributi versati per tenere conto del principio della solidarietà poteva essere ritenuta adeguata, ma con il passare degli anni si è ridotta, in potere d'acquisto, sempre di più per via del blocco, totale o parziale, della perequazione.


L'ordinanza, dopo aver riportato ampi stralci della sentenza 70/2015 della Consulta, così conclude: "Ebbene la norma recentemente introdotta ha nuovamente escluso la perequazione per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore sino a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi (ved. lettera c) del comma 25 DL n. 201\11 come novellato dall’art. 1 D.L n. 65 del 2015 conv. con Legge n.109 del 7 luglio 2015 ). In tal modo è stato reiterato il blocco della perequazione dei trattamenti pensionistici per un biennio innalzandone la soglia e quindi in concreto contravvenendo proprio alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale e sopra analiticamente richiamate e ciò in quanto la somma corrispondente a sei volte il trattamento minimo INPS, cioè euro 2972,58 non appare “trattamento di sicura rilevanza “come, invece, è stato riconosciuto essere il trattamento di importo“ otto volte superiore al trattamento minimo INPS” dalla Corte Costituzionale quando peraltro l’esclusione dalla perequazione di tali trattamenti era stato previsto con riferimento ad un solo anno (2008) .


Attualmente quindi le pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo complessivo INPS sono integralmente escluse dalla perequazione per il biennio 2012 e 2013 ed, inoltre, sui trattamenti nuovamente non perequati si innesta la disciplina della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 per il triennio successivo 2014-2016 che ha previsto il blocco di perequazione per l’anno 2014 sulla parte di pensione superiore a sei volte il trattamento minimo complessivo INPS e lasciando la perequazione del 40% sull’importo inferiore ( ma non sul trattamento complessivo bensì solo fino a sei volte l’importo del trattamento minimo, nulla essendo previsto per l’eccedenza ) e ciò senza che il legislatore abbia ben specificato le esigenze finanziarie a fronte delle quali si impone tale sacrificio ai soggetti incisi né la destinazione dei risparmi così ottenuti .


Conclusivamente, ad avviso di questo giudice, in relazione alla novella introdotta dalla legge del 2015 ed in relazione alla legge n.147\2013 con riferimento al blocco afferente l’anno 2014 si assumono violati:


a) il principio di cui all'art. 38 comma 2, Cost., perché' la mancata rivalutazione impedisce la conservazione nel tempo del valore della pensione, menomandone l'adeguatezza;


b) il principio di cui all'art. 36 comma 1, Cost., poiché' la mancata rivalutazione viola il principio di proporzionalità tra pensione (che costituisce il prolungamento in pensione della retribuzione goduta in costanza di lavoro) e retribuzione goduta durante l’attività lavorativa;


c) il principio derivante dal combinato disposto degli artt.36, 38, 3 Cost., perché la mancata rivalutazione, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati a cui non viene garantito il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale


Ancora una volta “ risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest’ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.” (così sentenza n. 70 del 2015 Corte Costituzionale)


Inoltre solo con riferimento alla modifica legislativa introdotta con la legge n.109 del 17 luglio 2015 in relazione alla reiterazione del blocco della rivalutazione per le annualità 2012 e 2013 per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore sino a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi (ved. lettera c) del comma 25 DL n. 201\11 come novellato dall’art. 1 D.L n. 65 del 2015 conv. con  Legge n.109 del 17 luglio 2015 ) si assume violato l’art. 136 Costituzione:


a) in quanto il decreto legge n. 65\15 e la successiva legge di conversione hanno violato il giudicato costituzionale in quanto hanno, di fatto, riproposto il blocco della rivalutazione per il 2012\ 2013 già dichiarato incostituzionale semplicemente alzando la soglia e, nel caso concreto, facendo venir meno per il ricorrente il diritto appena riconosciutogli dalla Corte Costituzionale stessa. Si ricorda, in proposito, che la Corte Costituzionale sin dal 1963 e da ultimo nella sentenza n.169 del 2015 richiamando il suo indirizzo precedente ( sentenza n.88 del 1966) ha evidenziato che l’art. 136 C. sarebbe violato «non solo ove espressamente si disponesse che una norma dichiarata illegittima conservi la sua efficacia», ma anche ove una legge, per il modo con cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, perseguisse e raggiungesse, «anche se indirettamente, lo stesso risultato»). Princìpi, questi, ripresi e ribaditi in numerose altre successive decisioni (fra le altre, le sentenze n. 73 del 2013; n. 245 del 2012; n. 354 del 2010; n. 922 del 1988; n. 223 del 1983)”.


P.Q.M.


Visti gli articoli 134 C. e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 3, 36 comma 1, 38 comma 2, Cost., nonché' con il combinato disposto degli art. 3, 36 e 38, Cost. e per contrasto con l’art. 136 C. la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, come novellato dall’art. 1 del decreto legge 21 maggio 2015 n.65 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2015 n. 109 nella parte in cui prevede che <


Omissis .


e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.»;


ed altresì


dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 3, 36 comma 1, 38 comma 2, Cost., nonché' con il combinato disposto degli art. 3, 36 e 38, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 comma 483 della legge n.143 del 27 dicembre 2013 nella parte in cui prevede che


<< Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: omissis


e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.>>


Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge dell'11 marzo1953, n. 87 (ex artt. 1 e 2 del regolamento della Corte Costituzionale 16 marzo 1956".   


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


BLOCCO PEREQUAZIONI  - CNP: ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


26.1.2016 - BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE.  PUBLICHIAMO la sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Palermo (giudice monocratico Giuseppe Tango) che ha accolto le ragioni di un pensionato assistito da CIDA. Va all'esame della Consulta il dl 65/2015 (convertito nella legge 109/2015) nella parte in cui prevede che per i pensionati, titolari di trattamento pari o inferiore a cinque volte il minimo Inps, sia riconosciuta la rivalutazione nella misura solo del 20%". I giudici hanno ritenuto che “la suddetta rivalutazione è di entità talmente modesta da indurre a ritenere che anche la nuova normativa mantenga un contrasto con i principi dettati dalla Costituzione e con l’interpretazione che degli stessi principi ha fornito la Corte Costituzionale”. FRANCO ABRUZZO (presidente UNPIT): "La sentenza è una bomba a orologeria sulla testa del Governo Renzi/Padoan. Se è irragionevole la rivalutazione nella misura solo del 20% salta tutto l'impianto del dl 65/2015 che ha ridimensionato la portata della sentenza 70/2015 della Consulta. Il dl 65 ha violato, scrive il giudice, gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione".  - LA SENTENZA IN ALLEGATO - TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19734


 


 


 





Sito aggiornato al 5 febbraio 2025
GiĆ  editore/proprietario/direttore: Franco Abruzzo (3.8.1939-12.4.2025) Per qualsiasi informazione rivolgersi a Vittoria Abruzzo vittoria.abruzzo@gmail.com
Ā© Copyright 2003-2025 Franco Abruzzo, successori e rispettivi titolari - Tutti i diritti riservati
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR)