REPUBBLICA ITALIANA - TRIBUNALE DI POTENZA - SOTTOSEZIONE LAVORO. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - All’esito della camera di consiglio dell’udienza in data 24/09/2015, il Giudice del Lavoro di Potenza Isabella Tedone pronuncia la seguente SENTENZA nella causa rgn 1235 /2013 promossa da GIANFRANCO STABILE con gli avv.ti LAGRECA RENIVALDO e ANTONIO SANTARSIERE, con domicilio eletto presso LUIGI LAGRECA in PATERNO DI LUCANIA, VIA TEMPA LA CHIESA 8 - ricorrente -
contro AGEBAS S.R.L., in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti MURANO ANTONIO e PAOLINO VINCENZO e con domicilio eletto in RIONERO IN VULTURE, VIA GALLIANO (pal. MP costruzioni) - resistente–
Oggetto: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha convenuto in giudizio la società resistente, attuale editrice del quotidiano ‘La Nuova del Sud’, chiedendone la condanna al pagamento di un’ingente somma per la realizzazione di una numerosa serie di servizi giornalistici pubblicati tra il 2006 e il 2007.
La società resistente si è costituita eccependo la propria estraneità rispetto a qualsivoglia rapporto di lavoro col ricorrente, eventualmente intercorso con la diversa società Alice Multimediale srl, editrice del giornale all’epoca dei fatti.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa all’udienza del 24 settembre 2015 e decisa con lettura del dispositivo all’esito della camera di consiglio.
Il ricorso non è risultato fondato per i motivi di seguito brevemente esposti.
In disparte qualsivoglia considerazione sulla legittimità passiva della società convenuta e sui suoi rapporti con la Alice Multimediale srl, ciò che conduce al rigetto della domanda nel merito è comunque l’insufficienza delle allegazioni in fatto poste a sostegno della pretesa.
Se è vero infatti che la copiosa documentazione versata in atti attesta la redazione da parte del ricorrente di numerosi articoli in effetti pubblicati sul quotidiano in questione, non è meno vero che non è stato nemmeno esplicitato al Tribunale in virtù di quali accordi tale opera è stata prestata, limitandosi il ricorrente ad adire il Tribunale circa 6 anni dopo i fatti per cui è causa, affermando stringatamente di non essere mai stato legato al giornale da alcun vincolo di subordinazione.
Tale carenza allegatoria rileva in maniera assorbente a maggior considerando che nella diffida stragiudiziale in atti (doc. 5 ric.) si fa invece riferimento, contraddittoriamente, ad una attività prestata ‘alle dipendenze’ della detta Alice srl e, al contempo, ci si riferisce ad un contratto di collaborazione stipulato il 7 luglio 2007, tale per cui, tra l’altro, la richiesta di pagamento di somme per gli articoli redatti successivamente a tale data (oltre 800 euro) costituisce verosimilmente una duplicazione.
A ciò si aggiunga che, sebbene secondo l’id quod plerumque accidit le prestazioni non vengono rese gratuitamente, non esiste, nel lavoro autonomo, alcuna presunzione di onerosità della prestazione, nemmeno iuris tantum (cfr. Cass. civ. 2769/14); nè è revocabile in dubbio la mancata cogenza di qualsivoglia intesa in difetto di accordo sull’elemento essenziale della retribuzione.
D’altro canto, rafforza il convincimento del Giudice circa l’insussistenza del credito azionato anche la circostanza che, all’epoca dei fatti, il ricorrente aveva 30 anni e, come noto, nel settore in questione è tutt’altro che infrequente, magari nelle more del conseguimento del titolo di pubblicista, che il giornalista si presti a consentire, anche gratuitamente, la pubblicazione dei propri articoli, anche solo allo scopo di acquisire notorietà ed esperienza.
Ad ogni modo, avendo il ricorrente omesso, come detto, qualsivoglia allegazione in ordine alla sussistenza di un accordo circa la sua collaborazione con il quotidiano in questione, le sue modalità e la retribuzione pattuita ed esulando dai compiti del Tribunale colmare le lacune di parte, ipotizzando scenari fattuali nell’ambito dei quali la pretesa possa essere stata originata, il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/14 applicando i minimi tariffari previsti per il valore della causa dichiarato dal ricorrente e tenendo conto del mancato svolgimento di attività istruttoria, non sussistendo tuttavia i presupposti ex art. 92 comma 2 cpc per la sollecitata compensazione.
PQM
Definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.940,00 oltre spese generali, iva e cpa;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.
Potenza, 24/09/2015
Il giudice del lavoro Isabella Tedone