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Delibera in coda/Anche il telecronista sportivo Enrico Cereghini sanzionato con l'avvertimento.
Delibera dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia/
Rapporti difficili con la redazione:
Emilio Fede sanzionato (avvertimento)



Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia


nella sua seduta del  20 settembre 2004;


sentito il consigliere  relatore  Sergio D’Asnasch  (articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241);


visti gli articoli 2 e 48 della legge 3.2.1963 n. 69 sull’ordinamento della professione giornalistica;


lette la sentenza n. 11/1968 della Corte costituzionale secondo la quale l’Ordine <....con i suoi poteri di ente pubblico vigila, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla> e la sentenza n. 7543 del 9 luglio 1991 (Mass. 1991) della Cassazione civile secondo la quale ;


espletate le sommarie informazioni di cui all’articolo 56 della legge 3.2.1963 n. 69;


tenuto conto della sentenza 14 dicembre 1995  n. 505 della Corte costituzionale;


visti altresì gli atti del procedimento;


considerato quanto segue:


1.                Esposto, fatti, avviso disciplinare  e difesa


In data  3 maggio 2004 il Cdr del TG4 ha inviato al Consiglio tre documenti  (una lettera/censura di Emilio Fede alla redazione, un odg approvato dall’assemblea dei redattori, una replica di Fede), che fanno parte integrante di questo atto amministrativo. Fede rimprove­ra la  sua redazione, che "non ha sentito il dovere di esprime­re, né privatamente, né pubblicamente un ringraziamento a chi approvando la legge Gasparri ha salvato il vostro posto di lavoro". "Salvo rare eccezioni - proseguiva la lettera - nessuno ha avuto la dignità di dire grazie. Eppure siete tutte persone che in questa Azienda straguadagnate. Guada­gnate milioni. Avete un posto di lavoro assicurato. Avete tutti i vantaggi possibili ed immaginabili. E anche di più. C'è un solo modo per commentare il vostro atteggiamento:'vergognatevi' ". Fede osserva, quindi, che "La vita è lunga. Spero per tutti. E chissà che un giorno non dobbiate rimpiangere ciò che oggi dimostrate di non apprezzare".


E’ seguita un'assemblea del Tg4 conclusa con un odg, approvato all'unanimità, in cui si dichiarava la lettera "irricevibile, perché offensiva di tutti i redattori della testata" e che "di fatto questa lettera sancisce la rottura del rapporto di fiducia tra Direttore e redazione perché viene a mancare il necessario rispetto professionale e umano e perché fa seguito a ripetuti insulti a singoli colleghi via lettera e addirittura in video". Fede replica, dicendo che “la sua fiducia nei colleghi c’era e resta”.


Nella memoria difensiva (del 7 maggio 2004) in risposta all’avviso disciplinare del 4 maggio, Fede ricorda le tappe della sua lunga e indubbiamente brillante carriera, comprendente anche l’appartenenza al Cdr del Tg1 ed all'esecutivo dell'Or­dine nazionale dei Giornalisti. Afferma quindi: "La richie­sta di chiarimenti è già in queste prime righe. Alle quali aggiungo che la protesta della redazione del Tg4 è quanto­mai legittima. Infatti io non intendevo dire 'vergognate­vi'. Ma esprimere complimenti vivissimi per il rispetto che hanno mostrato verso l'Azienda, che garantisce loro il posto di lavoro e la libertà di informazione. Dunque chiedo pubblicamente scusa".  Rivolto a quest'Ordine precisa poi: "Se avete altre accuse da rivolgermi, sono a vostra dispo­sizione. Fatto salvo il mio diritto a prendere in conside­razione il sospetto che tutto questo rappresenti un piano strategico che - Vi assicuro - è fallito in partenza";


Il Consiglio ha deliberato il  28 giugno 2004  di aprire il  procedimento disciplinare nei confronti del giornalista professionista Emilio Fede. Il  Consiglio in quella occasione ha sottolineato quanto affermato dalla Cassazione (sez. un.  civili  25 ottobre 1979 n. 5573) per cui “il provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine deliberi l’apertura del procedimento disciplinare non implica, neppure implicitamente, alcuna pronuncia sulla colpevolezza del professionista, ma costituisce mero atto preliminare della decisione”. Quella delibera fa  parte integrante di questo provvedimento amministrativo.


 


2. La difesa dell’avvocato Salvatore Pino.


Emilio Fede ha rinunciato a comparire davanti al Consiglio di fronte al quale è stato rappresentato dall’avvocato Salvatore Pino del Foro di Milano. Questa la trascrizione dell’audizione:.


Abruzzo: Do atto che Emilio Fede ha rinunciato alla sua facoltà di comparire,  ha delegato l'avvocato Pino a rappresentarlo e a difenderlo.


Pino: Sì, sì, non è comparso insomma.


Abruzzo: Allora  l'avvocato Salvatore Pino ha la parola. Prego, avvocato.


Pino: No, volevo sapere presidente se per caso fate un riassunto della contestazione oppure se tocca direttamente…


Abruzzo: Ma noi diamo per letta la delibera di apertura del procedimento...…


Pino: Va bene, ci riportiamo all'atto che è stato inviato.


Abruzzo: Ci riportiamo all'atto 2 luglio 2004.


Pino: Va bene. E allora io volevo affrontare preliminarmente una questione di fatto che è poi quella relativa allo svolgimento della vicenda. La vicenda mi sembra una vicenda diciamo di piccolo cabotaggio, mi sia passato il termine, perché è una vicenda che prende le mosse dalla tensione che si era accumulata all'interno di Rete 4, ma in particolare all'interno della redazione del Tg4 in concomitanza con la possibilità che questa rete venisse "emarginata" sul satellite, scusatemi il termine poco tecnico, quindi fosse cessata l'emissione su onde per via analogica terrestre e andasse invece diciamo a ricoprire un'area di utenza molto più limitata che è quella, appunto, determinata dall'avere in proprietà una parabola, un decoder satellitare e quindi sicuramente un'utenza molto più limitata. Questo avrebbe determinato certamente un calo di importanza e probabilmente anche forse la definitiva scomparsa sia della rete, ma magari della rete sotto certi profili no ma certamente il Tiggì avrebbe avuto un pregiudizio veramente notevole. Questo mi sembra evidente, non credo che sia necessario comparando dei dati però è evidente che vi è una diffusione che la tecnologia…


Vi è una diffusione della tecnologia satellitare di gran lunga inferiore rispetto alla ricezione che tutti, o quasi tutti, abbiamo in casa del segnale analogico terrestre. Sotto questo profilo quindi questa tensione aveva generato una, come dire, un particolare carico emotivo sul direttore e probabilmente anche su parte della redazione, sicuramente tutti, ciascuno preoccupato del proprio posto di lavoro. E quindi questo è l'antefatto diciamo che giustifica ad avviso del difensore la presa di posizione del direttore ha seguito dell'entrata poi in vigore della cosiddetta legge Gasparri. Ora è chiaro che dobbiamo qui prescindere dal merito della bontà della legge perché non è questa la sede e né tanto meno passerebbe dalla bontà o meno della legge la legittimità che io asserisco essere insita nello sfogo e nella critica del direttore. La legittimità ovviamente è tutta soggettiva in questo senso. Io mi permetterei di, ho portato qui due copie e mi scuso, mi scuso se le ho "omissate" ma soltanto per motivi di privacy ma se ritenete io ho anche il testo completo. Si tratta di una richiesta di archiviazione formulata da un pubblico ministero, il dottor Amato, della procura presso il tribunale di Roma. Questa richiesta di archiviazione fa riferimento ad una pletora di procedimenti penali di cui mi sono occupato personalmente come difensore che sono intercorsi tra Antonio Ricci, l'ideatore e autore di "Striscia la notizia" e una serie di altri soggetti tra cui Paolo Bonolis. Con particolare riferimento a quest'ultimo il Ricci aveva interposto una querela per una trasmissione che si era riassunta alla fine in un monologo abbastanza prolungato del Bonolis che aveva il suo acme nell'espressione «Vergognati!» urlata dal Bonolis nei confronti del Ricci con viso a piena telecamera. E allora vi leggo cosa ne pensa il pubblico ministero del tribunale di Roma che per voi ovviamente non costituisce precedente vincolante, assolutamente, però io ritengo che sia opportuno che comunque anche l'Ordine dei giornalisti prenda atto di quello che è il metro di valutazione che il pubblico ministero utilizza nell'esercizio dell'azione penale. E quindi…


... infatti sotto questo profilo il pubblico ministero qui dice una cosa che io reputo abbastanza importante perché specifica, non sembra discutibile dice che "il monologo de quo non costituisce altro che uno sfogo o una reazione alle trasmissione di "Striscia la notizia" sopra esaminate di cui qui non interessa certo né la fondatezza né l'opportunità anche sotto il profilo della sede utilizzata. Trattasi invero di profili che riguardano semmai i rapporti del conduttore con l'emittente. Qui è sufficiente evidenziare che nessuna delle espressioni utilizzate si palesa rilevante oggettivamente ex articolo 595 cp".


La cosa importante che io voglio evidenziare a voi di questa prima affermazione è che non è che qui il Pm ritenga scriminata l'affermazione perché è una reazione legittima, la ritiene proprio "oggettivamente irrilevante ai fini penalistici". Cioè inoffensiva con riguardo al bene giuridico tutelato dalla norma che è per l'appunto, nella diffamazione, la reputazione, il decoro, eccetera. Dice "Ciò vale anche per l'espressione 'vergognati' su cui particolarmente si pone l'attenzione in querela giacché è espressione ex se non offensiva ma solo emblematicamente indicativa del profondo dissenso del dichiarante nei confronti del precedente comportamento del destinatario".


Orbene, io sotto questo profilo non posso, come dire, non essere d'accordo con il pubblico ministero in quanto (tant'è che questo difensore non ha nemmeno presentato opposizione a questa richiesta di archiviazione) perché obiettivamente il richiamo a provare un sentimento di, come dire,  rimorso per ciò che è stato o non è stato fatto non può effettivamente obiettivamente costituire alcun tipo di aggressione alla reputazione o comunque al decoro, all'onore o alla reputazione di sé che ciascuno di noi ha. Ma voglio fare un passo in più, poteva avere qualche rilievo ove fossero rimaste ignote le ragioni per cui il Fede ha avanzato questa critica ma qui la lettera è conclusiva in sé, cioè vi è una premessa. Cioè, il Fede specifica qual è sostanzialmente il suo pensiero, cioè dice «Io avrei, io ho ringraziato, non capisco perché nessuno di voi lo abbia fatto – dice – tranne qualche rara eccezione, questa cosa non la capisco che sotto questo profilo…», poi si esprime dicendo «Vergognatevi». Ora quello che il pubblico ministero in sede penalistica ritiene continente potrebbe certamente – questa è una vostra facoltà e non potrò essere sicuramente io ad impedirvelo – potrebbe certamente essere ritenuta lesiva in questa sede, però non ci dobbiamo dimenticare che la giurisprudenza deve avere una sua coerenza, deve avere una sua crescita omogenea e che ritengo che le espressioni che vengono correntemente utilizzate abbiano, come dire, delle valvole di riferimento, delle valvole respiratorie che teoricamente dovremmo proprio identificare con le decisioni dell'autorità giudiziaria; le decisioni dell'autorità giudiziaria che tendenzialmente sono l'espressione del sentimento collettivo e che poi vengono sistematicamente riscontrate e sancite dalla Cassazione e devo dire che, visto che mi occupo frequentemente di questo tipo di reati, siamo andati molto in là e quindi vi invito anche a tenere in considerazione che attualmente vi è come dire una maggiore tolleranza rispetto a tutta una serie di espressioni, questo proprio sotto il profilo della continenza del termine che il pubblico ministero ritiene assolutamente non esorbitanti in questo caso rispetto allo scopo. Tra l'altro non vi è alcun attacco personale che vada a colpire l'individuo come persona ma semplicemente una censura all'atteggiamento complessivo della redazione. Devo aggiungere questo. Proprio il direttore mi ha dato due lettere in originale che ora io vi produco, non fanno riferimento al caso di specie ma sono due lettere che reputo interessanti e che lui reputa (quindi io le reputo… lui le reputa per mio tramite) interessanti perché sono in particolare una, l'ho trovata molto interessante dell'11 marzo del 2002 dal Comitato di redazione al direttore. "Caro direttore, queste poche righe per ringraziarti della lettera che hai voluto inviare al presidente del senato Marcello Pera. Abbiamo apprezzato le tue parole ironiche ma chiare sulla vicenda, l'esclusione delle giornaliste del Tg4 è ingiusta e immotivata, che lo pensi anche tu ci conferma la stima che hai delle colleghe che lavorano lavoro al tuo telegiornale. Ancora grazie. Cordiali saluti il Comitato di redazione". Ancora un'altra che invece è inviata da Emilio Fede ad Aldo Grasso. È del 9 aprile 2003 dove si dice "Caro Aldo, la mia amicizia e la stima nei tuoi confronti mi consenso di sottoporti una riflessione. Riguarda la pagella sul Corriere della Sera per i notiziari televisivi e i protagonisti di essi. Il Tg4 non viene considerato, fra noi ti dico che è stato quello che più ha coinvolto i telespettatori e che Anna Migotto è stata, ed è, il miglior inviato impegnata nel raccontare la guerra. Ho ricevuto un'affettuosa testimonianza del tuo direttore su certi collegamenti e sulle emozioni che è riuscito a fornire Anna Migotto. Tengo alla tua amicizia e al tuo giudizio. Cari saluti, Emilio Fede".


È chiaro che queste lettere non provano nulla di più di quello che vi è scritto, potrebbero essere considerate soltanto delle parole però, a mio avviso, traspare invece da un lato il riconoscimento che occasionalmente per iscritto il Comitato di redazione ha espresso al direttore, questo per dimostrare quanto comunque anche solo due anni fa fosse profondo il legame di fiducia e di stima reciproca tra il direttore e il Comitato di redazione, e dall'altra invece Fede ha voluto testimoniare il proprio impegno a difesa dei suoi giornalisti nei confronti di terzi soggetti estranei al Tg4. Quindi io vi chiederei, appunto, di prendere in considerazione anche questi documenti.


Abruzzo: Diamo atto che l'avvocato deposita due lettere.


Pino: In conclusione, appunto, ho concluso. Io reputo che il fatto in questione sia stato uno sfogo che reputo soggettivamente giustificato proprio per la particolare pressione che in quel periodo è stata esercitata sul Tg4. Vi rammento tra l'altro che la legge Gasparri era denominata "decreto salva Tg4", sostanzialmente dalla gran parte dei mass media nazionali…


Abruzzo: Anche Rai3!


Pino: Sono d'accordo, salvava anche Rai3 però non potete negare, non potete negare che…


Abruzzo: Rai3 senza pubblicità era alla chiusura … era la disoccupazione per 200/300 giornalisti…


Pino: Questa pressione, a mio avviso, poi giustifica soggettivamente quella che è stata l'unica espressione che può in qualche modo avere offeso la dignità del Comitato di relazione ma che in realtà non è offensiva per le valutazioni che vi ho esplicitate in discussione. Vi rammento peraltro che non è offensivo ciò che si reputa tale sulla base della propria particolare suscettibilità. Il direttore Fede è noto diciamo per il suo carattere umorale, per il grande trasporto che comunque consegna ai telespettatori, che talora consegna ai colleghi nell'un senso e nell'altro, nel caso di specie, a mio avviso, non è andato assolutamente al di là – per stare in linea con le valutazioni che il Pm ha fatto in un caso analogo – non è andato al di là dei limiti di continenza che a mio avviso sono stati tutti rispettati. Quindi sotto questo profilo vi chiedo appunto di archiviare il procedimento disciplinare in questione.


Abruzzo: Grazie avvocato.


Pino: Grazie.


 


3.  Conclusioni


 La lettera di Fede (datata 30 aprile 2004) alla redazione è da inquadrarsi in una critica, che appare incomprensibile per molti versi, rivolta a tutti i redattori del Tg4. La vicenda  non è “di piccolo cabotaggio”; l’incidente non può essere considerato uno “sfogo”.  Non avere ringraziato il ministro delle Comunicazioni e coloro che lo hanno aiutato a far passare la sua legge è considerato da Fede un vero affronto nei confronti dell'Azienda.  Fede, con il suo comportamento, ha violato diversi principi  deontologici fissati negli articoli 2 e 48 della legge professionale n. 69/1963: la dignità dei suoi redattori, il mantenimento del decoro e della dignità professionali, il rispetto della propria reputazione,   il rispetto della dignità dell'Ordine professionale (al quale lo stesso Fede appartiene e di cui è stato dirigente nazionale) e  il dovere di promozione dello spirito di collaborazione tra i colleghi.


Fede in sostanza ha l’obbligo di comportarsi in modo conforme alla dignità professionale: “In assenza di tipizzazione dei comportamenti illeciti sul piano disciplinare, la rilevanza deontologica dei comportamenti del giornalista va teleologicamente valutata in rapporto all'obbligo di comportarsi in modo conforme al decoro ed alla dignità professionale e tale da non compromettere la propria reputazione o la dignità dell'Ordine sancito dall'art. 48 1. n. 69 del 1963 nonché al dovere di lealtà e buona fede ed all'obbligo di promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti ed editori e la fiducia tra la stampa ed i lettori sanciti dall'art. 2 della legge medesima(App. Milano, 18 luglio 1996; Foro It., 1997, I, 919). Il giornalista deve essere e deve apparire corretto con l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede:  “Oltre all'obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti con l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, il giornalista, nel suo comportamento oltre ad essere, deve anche apparire conforme a tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa” (App. Milano, 18 luglio 1996; Riviste: Foro Padano, 1996, I, 330, n. Brovelli;  Foro It., 1997, I, 938).


Il direttore Fede  non ha la libertà di dire quel che crede in questo caso sulle persone che formano il collettivo redazionale del  Tg4.  La legge sull’ordinamento della professione giornalistica (n. 69/1963)  assegna un ruolo centralissimo alla tutela della persona umana, quando afferma (all’articolo 2) che “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”.  La libertà d’informazione e di critica, insopprimibile, quindi, sulla scia dell’articolo 2 della Costituzione, ha due confini invalicabili: il rispetto della dignità della  persona e quello della verità sostanziale dei fatti. Il diritto di critica, infatti, non è un diritto sciolto dal rispetto degli altri diritti primari costituzionalmente protetti (onore, decoro e dignità della persona, riservatezza e identità personale): “Il  diritto  di  critica  giornalistica,  che  rientra  tra i diritti pubblici  soggettivi  inerenti  alla libertà di pensiero e di stampa, deve consistere in un dissenso motivato, espresso in termini corretti e  misurati  e  non  deve assumere toni gravemente lesivi dell'altrui dignità  morale  e  professionale.  Il  limite  all'esercizio di tale diritto   deve  intendersi  superato  quando  l'agente  trascenda  in attacchi  personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna  finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato,  giacché  in  tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere  nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel  campo  dell'aggressione  alla  sfera  morale  altrui, penalmente protetta“ (Cass. pen., sez. V, 11 marzo 1998; Parti in causa Iannuzzi; Riviste Giust. Pen., 1999, II, 183).


Fede per di più non ha mai spiegato da dove nasce (o nasceva) il dovere dei suoi redattori di esprimere gratitudine verso qualcuno per  l’approvazione di una legge sulla quale anche il Presidente della Repubblica ha espresso il suo dissenso pubblico, rinviando alle Camere la prima stesura, e sulla quale, comunque, grava il rischio di una pronuncia della Corte costituzionale e della Giustizia comunitaria.


Il richiamo della vicenda Ricci-Bonolis è improprio.  Fede è un professionista,  professionisti sono i suoi redattori. Tra professionisti i comportamenti del tipo di quelli messi in atto da Fede non sono ammissibili;

PQM

 


il Consiglio  dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, valutati i fatti,


                                  


                                                              delibera


 


di sanzionare con l’avvertimento (articolo 52 legge n. 69/1963) il giornalista professionista Emilio Fede, che viene richiamato all'osservanza dei suoi doveri fissati negli articoli 2 e  48 della legge professionale.


 


 


Avverso la presente deliberazione (notificata ai controinteressati ex legge n. 241/1990) può essere presentato (dall’interessato e dal Procuratore generale della Repubblica) ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (Lungotevere dei Cenci 8, 00186 Roma) ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 69/1963 nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso e secondo le modalità fissate dagli artt. 59, 60, e 61 del Dpr 4 febbraio 1965 n. 115.


 


                                                           Il presidente dell’OgL-estensore


                                                               (prof. Francesco Abruzzo)        


 


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 Delibera dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia


Cereghini sanzionato (avvertimento):


“attore pubblicitario” e telecronista.


Matrimonio  vietato dalla deontologia.


 


Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia


nella sua seduta del 13 settembre 2004;


sentito il consigliere istruttore,  Sergio  D’Asnasch  (articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241);


visti gli articoli 2 e 48 della legge 3.2.1963 n. 69 sull’ordinamento della professione giornalistica con riferimento all’articolo 44 del vigente Cnlg e alla Carta dei doveri del giornalista dell’8 luglio 1993 nonché al Dlgs n. 74/1992;


lette la sentenza n. 11/1968 della Corte costituzionale secondo la quale l’Ordine <....con i suoi poteri di ente pubblico vigila, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla> e la sentenza n. 7543 del 9 luglio 1991 (Mass. 1991) della Cassazione civile secondo la quale ;


espletate le sommarie informazioni di cui all’articolo 56 della legge 3.2.1963 n. 69;


tenuto conto della sentenza 14 dicembre 1995  n. 505 della Corte costituzionale;


visti altresì gli atti del procedimento;


Considerato quanto segue:


 


1. I fatti. L’avviso disciplinare 22 settembre 2003. L’assunzione delle “sommarie informazioni” di cui all’articolo 56 della legge n. 69/1963. Note difensive 21 ottobre 2003. L’apertura del procedimento disciplinare.


La segreteria di questo Consiglio ha acquisito, tramite la società Ecovideo Mediamonitor di Milano (L’Eco della Stampa), un monitoraggio della trasmissione  delle prove e della gara del Gran Premio della Repubblica Ceca di motociclismo (Italia 1 - 16 agosto, dalle ore 13.30;  Italia 1 - 17 agosto, dalle ore 11.00), per mettere in luce eventuali messaggi promozionali a cura di iscritti all’Ordine dei giornalisti. Nella giornata del 16 agosto è andato in onda un messaggio promozionale in cui  Enrico Cereghini  promuove dei modellini di motociclette della De Agostini. Nella giornata successiva è andato nuovamente in onda un messaggio promozionale + 6 spot all’interno delle pause pubblicitarie (è sempre Enrico Cereghini a pubblicizzare il medesimo prodotto). Al termine della trasmissione del GP è andato in onda un programma (“Fuori Giri” ) di commenti e analisi  condotto dallo stesso  Cereghini. 


Ad Enrico  Cereghini  con l’avviso del 23 settembre 2003 (integralmente recepito in questo atto amministrativo) è stato  contestato in linea di ipotesi:


a) che ha gli stessi obblighi dei giornalisti professionisti in quanto a rispetto delle regole deontologiche (articoli 2 e 48 della legge professionale n. 69/1963) come affermato dalla sentenza n. 98/1968 della Corte costituzionale;


b)  che ha violato il punto sulle incompatibilità della Carta dei doveri del giornalista (“ Il giornalista…non può prestare il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili  con la tutela dell’autonomia professionale”);


c)  che non ha tenuto, come “attore pubblicitario”, un comportamento leale e corretto  con i telespettatori, che non ha agito per promuovere la fiducia tra i lettori e la stampa, che ha conseguentemente arrecato un danno alla  sua immagine e  a  quella dell’Ordine professionale cui appartiene;


d) che ha  ignorato i principi generali  affermati dal Consiglio (regionale e nazionale) del suo Ordine professionale in episodi simili a quello che oggi  viene contestato.


Nella memoria difensiva 21 ottobre 2003  (che fa parte integrante di questo atto amministrativo), Cereghini sostiene che “a maggior ragione, ancora più occasionale, è l’attività promozionale cui lo scrivente ha prestato la  propria immagine, che rimane, in via pressoché esclusiva, quella del giornalista esperto nel campo delle due ruoteIn realtà, le censure sollevate nei confronti dello scrivente ignorano un dato di fondamentale e decisiva importanza, ovvero che gli spot pubblicitari contestati sono stati inseriti solo nel corso delle prove e del Gran Premio della Repubblica Ceca, ovvero nel corso di eventi presentati e commentati da altri giornalisti, nessuno spot è invece andato in onda nel corso di “Fuori Giri”, la rubrica di approfondimento condotta in prima persona dallo scrivente….Per quanto attiene alla supposta violazione della Carta dei doveri del giornalista, nella parte in cui impone a quest’ultimo di “non prestare il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell’autonomia professionale”, occorre verificare se, nel caso di specie, l’iniziativa pubblicitaria intrapresa dallo scrivente possa venire ragionevolmente interpretata come incompatibile con l’autonomia professionaleNessuna violazione può invece essere rilevata nel comportamento dell’esponente atteso che: 1) i messaggi promozionali contestati sono stati chiaramente presentati al pubblico come tali con tanto di scritte indicatrici in tal senso; 2) tutti gli spot  sono andati in onda o durante una pausa delle prove o della corsa, o sotto forma di vera e propria telepromozione all’interno dei medesimi programmi; 3) in  nessuna occasione gli spot sono stati inseriti nella trasmissione “Fuori Giri”, programma condotto e curato dallo scrivente”.


Il Consiglio ha deliberato il 19 gennaio 2004  di aprire il  procedimento disciplinare nei confronti del giornalista pubblicista Enrico Cereghini, contestandogli i fatti e le relative considerazioni di cui sopra. Il  Consiglio in quella occasione ha sottolineato quanto affermato dalla Cassazione (sez. un.  civili  25 ottobre 1979 n. 5573) per cui “il provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine deliberi l’apertura del procedimento disciplinare non implica, neppure implicitamente, alcuna pronuncia sulla colpevolezza del professionista, ma costituisce mero atto preliminare della decisione”. Quella delibera fa  parte integrante di questo provvedimento amministrativo.


 


2. Audizione di Enrico Cereghini


Nella seduta del 13 settembre, il Consiglio ha ascoltato  Enrico Cereghini, difeso dall’avvocato Guglielmo Gulotta (in sostituzione dell’avvocato Salvatore Pino). Questa la trascrizione dell’audizione:


Abruzzo: Cereghini è assistito dall’avvocato Guglielmo Gulotta (in sostituzione dell’avvocato Pino). Cereghini ha la parola...


Cereghini: Benone, dunque…


Abruzzo: ...ci dici chi sei...giornalista pubblicista…


Cereghini; Io sono giornalista pubblicista da una trentina d'anni, mi occupo di motociclette, solo di quello, sono un giornalista specializzato…


Abruzzo: Tu collabori con…?


Cereghini: Io collaboro, sono freelance, collaboro con Mediaset e con Ascette-Rusconi.


Abruzzo: Con Ascette-Rusconi Benissimo. Con Mediaset che cosa fai?


Cereghini: Con Mediaset in questo momento sono diciamo…


Abruzzo: Faccio queste domande perché tutti abbiamo un quadro preciso di riferimento. Ecco, che cosa fai con Mediaset?


Cereghini: Mediaset, diciamo, faccio l'esperto di motociclette, cioè da vent'anni ho un rapporto con loro…


Abruzzo: Come esperto…


Cereghini: …nello specifico in quest'ultimo accordo io sono…


Abruzzo: Ultimo accordo dell'anno…?


Cereghini: Questo è il secondo anno, dunque riguarda il 2003-2004, sì. Io sono l'opinionista e faccio dei servizi per il settimanale Grand Prix che è un settimanale di motori e invece sono il conduttore di un programma di approfondimento dopo la corsa, dopo le gare del moto mondiale che si chiama "Fuori giri" e quindi conduco questo …(SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI - ININTELLIGIBILE)


Abruzzo: Su quale rete, su…?


Cereghini: Su "Italia 1". Tutto ciò su "Italia 1".


Abruzzo: Com'è nata questa vicenda? È nata al Gran premio, al dopo corsa del Gran premio di…?


Cereghini: Si riferisce al Gran premio di Cecoslovacchia del 16 agosto 2003. Ora, appunto, in quell'occasione sono andato in onda il sabato, giorno delle prove ufficiali, uno spot della De Agostini in cui io pubblicizzavo questa iniziativa editoriale…


Abruzzo: Diciamo ad una certa ora del pomeriggio tu hai presentato questi modellini, mi pare…


Cereghini: Sì, era una iniziativa editoriale della De Agostini, è un programma, cioè fascicoli settimanali (come sono specializzati su questo De Agostini) e allegato al fascicolo dei pezzettini di una motocicletta con motore a scoppio: finita la raccolta l'utente si montava il suo modellino di motore, molto interessante perché è il primo radiocomandato con motore a scoppio, quindi una cosa anche tecnicamente molto interessante. Quindi il sabato è andato in onda questo minispot, durante le prove ufficiali dell'evento, cioè del Gran premio di Cecoslovacchia, anzi di Repubblica Ceca. La domenica, durante la gara, durante le gare, è andato in onda ancora lo spot e anche alcune telepromozioni sempre riferite…


Abruzzo: Questo intorno a una certa ora, verso le due, verso le tre…


Cereghini: Questo, sì adesso gli orari precisi non me li ricordo…


Abruzzo: I dibattiti, diciamo, li hai fatti dopo…


Cereghini: Sì, finito l'evento ho iniziato il mio programma "Fuori giri" nel quale non è andato in onda né spot, né telepromozioni, naturalmente.


Abruzzo: Bene.


Cereghini: Ecco. Ora, niente! Io tengo a precisare che voi mi contestate o comunque mi rimproverate un'iniziativa giudicata – beh, sono tanti i rilievi che mi muovete ma ce n'è uno in particolare che mi pare sia l'unico nel quale posso ritrovarmi – e cioè mi rimproverate di avere preso una iniziativa pubblicitaria incompatibile con la dignità professionale. Benissimo, questa è forse la vostra opinione, ma io ritenevo, e tuttora ritengo, che in questa iniziativa non ci fosse alcuna incompatibilità con la dignità professionale. Mi spiego meglio. Nel corso di questi vent'anni di collaborazione con Mediaset tante volte mi è stato proposto di fare telepromozioni ma ho sempre rifiutato perché in quel caso trovavo una precisa incompatibilità. Per esempio perché mi si chiedeva di fare telepromozioni per una casa motociclistica e allora le ho rifiutate perché la mia autonomia, che considero importantissima e ho perseguito per trentacinque anni, era in gioco e non se n'è parlato nemmeno, così pure mi sono state proposte telepromozioni per merceologie, per prodotti merceologici diversissimi ma che mi sembravano poco dignitosi, poco vicini alla mia professionalità. In questo caso, invece, l'indicativa mi era piaciuta molto perché da un lato metteva in evidenza la mia competenza come esperto di motociclette, dall'altro non mi metteva assolutamente in gioco nel mercato perché non pubblicizzava una marca di moto o un attore del mio settore motociclistico ma un editore (peraltro nemmeno il mio, e dunque…), un editore che faceva un bellissimo oggetto, una cosa che mi è piaciuta, che mi sembrava adattarsi perfettamente al mio spirito di libertà e di indipendenza, alla mia competenza, alla mia autonomia; e come tale ho accettato. Si è risolto in una sola occasione, dunque non era una serie di uscite, si è risolto lì in quel weekend del 16, 15 o 16 agosto ed è definito lì. Dunque mi è sembrato insomma una cosa non solo non lesiva ma anche bella, cioè mi era sembrata allora bella e continuo a ritenerla bella, adatta a me e che non ledeva in nessun modo né l'autonomia né l'indipendenza né la dignità professionale. Ripeto, l'ho accolta volentieri proprio perché mi sembrava tagliata molto bene su misura, non soltanto per la mia figura ma anche per quello che io voglio fare, insomma, nella mia visione della professione. Altre volte invece ho rifiutato proprio perché non erano tali, non erano così. Questo è tutto, se volete fare qualche domanda in più, ma insomma questo è il mio punto di vista.


Gullotta: Signori del collegio, il signor Cereghini, il vostro collega Cereghini ha bene espresso il suo punto di vista che coincide perfettamente con il mio, lo voglio illustrare semplicemente sotto il profilo diciamo più giuridico visto che questa è la parte che mi tocca, anche facendo riferimento a quello che voi stessi dite nella raccomandata del 28 giugno 2004. Gli si contesta di avere violato l'articolo 13 della legge 327 del '91 in quanto la pubblicità non deve far ricorso né visivamente, né oralmente a persone che presentano – l'accentuazione è mia –"regolarmente" i telegiornali e le rubriche di attualità. Allora io richiamo la vostra attenzione intanto su questo "regolarmente" e la trasmissione che lui segue, che non è poi quella che lui presenta, che non è quella de quo, perché quella è un'altra ancora, è una trasmissione che si fa, questa che si chiama "Fuori giri" solo alla fine…


Abruzzo: Avvocato, non vorrei sbagliare,  ma questa contestazione era nell'avviso, poi l’abbiamo tolta.... in sede di apertura del procedimento.


Cereghini: Ah, benissimo, allora di questa non parliamo. Allora non ne parliamo più.


Gullotta: Benissimo, allora perché questa effettivamente era estranea al nostro caso perché, come vi dico, serve comunque per illustrarle la cosa, non si tratta di una trasmissione che lui segue, né presenta. È chiaro che quando si parla dell'immagine e della commistione confusiva che può essere rappresentata dal fatto che si è "servitori di due padroni", può succedere per ipotesi che io sia al tempo stesso qualcuno che presenta o partecipa alla trasmissione e che nel frattempo, diciamo, tra una pausa e l'altra, faccio della pubblicità a qualche prodotto. Vedo che voi per esempio avete fatto riferimento nella contestazione originaria "Ah! Non hai tenuto conto – gli si dice – dei nostri orientamenti precedenti", io vi voglio ricordare semplicemente due casi in cui voi siete intervenuti, diciamo, censurando il comportamento del giornalista che è il caso Vanali e il caso Mosca (non li sto illustrando perché probabilmente voi vi ricorderete i casi). Ora, in quei casi, nel caso Vanali si diceva …(ININTELLIGIBILE)… sanzioni del Consiglio voi dicevate, tra l'altro, "Rilevare l'esistenza di una precisa strategia secondo la quale la pubblicità deve presentarsi come informazione, cioè con il volto e la firma dei giornalisti – concludendo – che non c'è niente di meglio – ironicamente) – che far recitare lo spot pubblicitario a un giornalista che lavora con il suo volto e il suo nome all'interno della trasmissione stessa finendo questa strategia con l'inquinare la figura del giornalista professionista" che era il caso Vanali. Nel caso Mosca si dice "In quell'occasione Mosca partecipa alla trasmissione di Biscardi come giornalista, a un certo punto compare lo spot di MZ, sempre con Mosca protagonista, rendendo ancora più subdola come sembra la commistione di informazione e pubblicità". Qui abbiamo un caso, secondo me abbastanza chiaro, di commistione confusiva: Sono una persona che in quel momento è giornalista  e che l'ascoltatore-consumatore può intendere che in quel momento da giornalista, con la stessa competenza che esprimo nella trasmissione a tale proposito, io adesso ti faccio fare questo acquisto e tu mi devi credere perché te lo dico ex autoritate, diciamo. Qui lo capisco. Noi dobbiamo quindi tenere conto di quello che succede: la sua presentazione di questo prodotto è una presentazione che avviene in occasione, in questa sola e unica occasione, di un prodotto – e veniamo qui alla parte che riguarda l'autonomia – di un prodotto che non è il prodotto che è specifico della sua come dire professionalità specializzata. Forse voi non lo sapete, il vostro collega è stato anche un campione di motociclette e quindi è chiaro, lui è una persona competente per avere provato su se stesso e per essere un giornalista specializzato. Sta forse pubblicizzando una moto dicendo «Signori, ve lo dico io che sono un corridore e che sono giornalista, comprate (che so io) la Yamaha al posto della Honda»? Uno può dire «No, amico, tu questo scherzo non lo puoi fare, non è pulito perché tu confondi, fai il gioco delle tre tavolette, giochi su due tavoli». No, lui sta dicendo «Guardate che c'è una casa editrice che pubblica dei fascicoli che fa una macchinetta che per me è molto carina». Vi diceva «È davvero molto carina perché è proprio la prima». Perde l'autonomia nei confronti di questa casa editrice? Mah! È un rapporto insussistente, avviene solamente in quell'occasione.


Signor consigliere, il presidente l'ha fermata mentre lei chiedeva – e io, a me non può impedire di rivolgermi delle domande, presidente – e quindi mi rivolgo la domanda che lei stava per rivolgere al mio assistito, vostro collega: «Lei pensa che un giornalista non perda la faccia quando si mette a fare pubblicità?», se posso interpretare quel genere di domanda e comunque quella che io rivolgo a me stesso. O si dice che c'è un divieto assoluto e generale che dice "Il giornalista non può fare pubblicità" e allora non riesco a spiegarmi perché il Comitato permanente del Consiglio d'Europa nell'interpretazione autentica dell'articolo 13.4 della legge 91 secondo la quale "Il divieto di apparire come testimonial si applica esclusivamente ai giornalisti che conducono un telegiornale e le rubriche di approfondimento e di analisi delle notizie e di attualità politica". Cioè voi avete una norma che lo dice. Vi parlo chiaro che il cliente non mi senta: se io mi mettessi a fare pubblicità di una toga l'Ordine mi caccia perché per noi è assoluta questa cosa, noi non lo possiamo fare. Voi avete addirittura una norma che interpreta la possibilità che avete dicendo "purché tu non lo faccia in questo contesto". E allora ci dobbiamo parlare chiaro. O c'è una norma che dice "il giornalista non può fare pubblicità" oppure come il presidente diceva – a proposito dei proscioglimenti che ci sono stati in altri casi – bisogna distinguere (come diceva all'inizio) caso per caso. Qui abbiamo il caso di una persona che pubblicizza non una motocicletta ma una pubblicazione giornalistica che contiene pezzettini per fare questo assemblaggio di questa motocicletta, che non lo fa nella sua trasmissione, che lo fa una volta sola. Se censurate questa cosa, alla fine dite chiaro «Non fate pubblicità perché questa è vietata» ma questo vorrebbe dire dare al Consiglio una capacità normativa che, e una autorità normativa che non ha. I consiglio può interpretare in modo evolutivo e protettivo rispetto all'Ordine e ai suoi iscritti ma non può arrivare sin là. Se le norme dovranno cambiare, se il Consiglio riterrà che si sta manifestando, non certo per questo caso, ma un trend pericoloso perché i giornalisti vengono coinvolti (ai medici l'han detto chiaro: «Basta, voi non potete più». Cioè ai medici è stato fatto, c'è una norma che lo dice: il medico non può fare pubblicità di farmaci o cose del genere. Hanno fatto la norma ad hoc). Qui la norma non c'è, potete essere d'accordo o non d'accordo, ma noi non possiamo, voi non potete, anche per voi stessi perché voi stessi siete iscritti all'Ordine di cui siete consiglieri, lasciare la situazione così nel vago in modo che il giornalista non sappia più come si deve regolare. Cosa vi ha detto il mio assistito? Vi ha detto «Mi hanno offerto delle altre cose nella mia vita, ho sempre detto di no perché quelle non erano dignitose. Io non dico che, che so io – (gli chiedevo prima un consiglio) – che il "Grillo" è meglio del "Ciao" perché questo sarebbe una cosa che io non posso, capisco che non posso fare (la mia dignità), io sarei strumentalizzato e perderei la mia autonomia. Non solo, io non farei mai una cosa nell'ambito della mia trasmissione». Notate bene che poi la sua trasmissione non è neanche di quelle, come vi dicevo, che ha la caratteristica della regolarità perché la sua trasmissione, come vi ho detto, c'è solamente quando ci sono delle gare). E allora in queste condizioni se lui non poteva fare quello che ha fatto, allora nessuno può fare più pubblicità. Se questo è quello che noi auspichiamo dobbiamo promuovere una norma in questo senso, finché le cose sono come queste, quelle che sono, in un caso come questo va decisamente lasciato libero da ogni carico deontologico e anzi, secondo me, la vostra motivazione potrebbe essere un'ottima occasione per fare di nuovo il punto per dare indicazioni ai giornalisti che possa essere di questo tenore. Il giornalista deve assolutamente evitare che la propria competenza professionale venga messa al servizio di chicchessia perché venga illuso il consumatore che il prodotto che egli sta in quel momento glorificando lo fa in quanto giornalista e non in quanto testimonial pubblicitario. Questo deve essere impedito. In casi come questo, dove questo fatto deve avvenire la cosa è lecita finché ci sarà un divieto più generale per quello che riguarda la pubblicità da parte dei giornalisti.


Nigro: Posso dire una cosa all'avvocato? Potrebbe rileggermi quella cosa del Consiglio d'Europa perché mi sembra che…?


Abruzzo: Ma ce la può lasciare...


Gullotta: Sì, ma ho letto la norma…


Nigro: No, quella frase che ha detto…


Gullotta: Sì, allora gliela dico. Allora…


Gullotta (segue) …questa norma mi serve per dire che non esiste un divieto di fare la pubblicità per un giornalista.


__________: …(VOCE FUORI CAMPO - ININTELLIGIBILE)… per cui il Consiglio d'Europa secondo (…) quello che fa il telegiornale, finito il telegiornale un'ora dopo faccio la pubblicità…


Abruzzo: No, no, no…


Gullotta: No, non la può fare, non la può fare. Quello non la può fare. Ma la sua trasmissione non rientra…


Abruzzo: Ma c'è anche la regola che nei telegiornali non si può trasmettere pubblicità. Attenzione!


Gullotta: Eh?


Abruzzo: C'è anche una regola di legge che nei telegiornali non ci può stare pubblicità Gullotta: …(ININTELLIGIBILE)… delle notizie di attualità politica, attenzione, "notizie di attualità politica". Questa è "notizie, notizie, sì…


__________: Ma quello che voglio dire è che per la proprietà transitiva così come lei mi dice che un conduttore di telegiornale anche fuori dall'orario del telegiornale non può fare pubblicità, allo stesso modo il conduttore di una trasmissione di approfondimento, di notizie, siano sportive e quant'altro, anche fuori dall'orario non può fare…


 


3. Conclusioni


La legge professionale detta vincoli fondamentali per l'attività giornalistica, impegnando il giornalista a essere e ad apparire corretto. La  “Carta dei doveri” vieta “ai giornalisti di intraprendere iniziative pubblicitarie incompatibili con l'autonomia professionale”. L’articolo 1 del Contratto nazionale di lavoro giornalistica (che ha assunto forza di legge con il Dpr n. 153/1961) recita: “La legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede». Ne discende che l’autonomia professionale sia ancorata agli articoli 2 e 48 della legge professionale – quegli articoli che fissano i parametri deontologici – e anche alla  “Carta dei doveri” del 1993, che, rispetto alla legge professionale, assume le vesti di casistica.


In breve gli articoli 2 e 48 formano un ombrello ampio che contiene i precetti della Carta i quali, quindi, derivano dalla legge professionale. Il rafforzamento del rapporto di fiducia tra i giornalisti e i lettori/radiotelespettatori è un perno del sistema giuridico dei doveri da osservare da parte di chi esercita, come ha osservato più volte la Corte costituzionale,  un’attività d’informazione di rilevanza pubblica e di pubblico interesse come quella dei giornalisti. («In assenza di tipizzazione dei comportamenti illeciti sul piano disciplinare, la rilevanza deontologica dei comportamenti del giornalista va teleologicamente valutata in rapporto all'obbligo di comportarsi in modo conforme al decoro ed alla dignità professionale e tale da non compromettere la propria reputazione o la dignità dell'Ordine sancito dall'art. 48 1. n. 69 del 1963 nonché al dovere di lealtà e buona fede ed all'obbligo di promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti ed editori e la fiducia tra la stampa ed i lettori sanciti dall'art. 2 della legge medesima» (App. Milano, 18 luglio 1996; Foro It., 1997, I, 919)”).


Il Consiglio  nell’affermare la colpevolezza di Cereghini sottolinea che ha  già affermato in un’altra vicenda che esiste a livello di varie aziende editoriali una strategia precisa secondo la quale la pubblicità deve presentarsi come informazione, cioè con il volto e la firma dei giornalisti. Si punta a collocare il messaggio pubblicitario in maniera sempre più diretta all'interno dell'informazione o accanto a una trasmissione popolare; gli spot in questo caso andavano in onda durante la trasmissione del  Gran Premio seguita subito dalla trasmissione (“Fuori Giri” ) di Cereghini: così il volto dell’attore pubblicitario e quello del giornalista erano contigui con il rischio di essere percepiti come un tutt’uno. Non c'è niente di meglio che far recitare lo spot pubblicitario a  una giornalista, che lavora con il suo volto e il suo nome.  Questa strategia finisce per inquinare la figura del giornalista. La nuova frontiera della pubblicità, che sta invadendo l'informazione, mette in discussione l'autonomia professionale del giornalista con ricadute lesive sull’immagine del giornalista, dell’Ordine  e della professione. Enrico Cereghini “recita” in un contesto commerciale e mercantile, gettando un’ombra sulla sua indipendenza. La confusione dei ruoli crea quel clima negativo che  limita l’autonomia professionale, perché  elimina il confine morale tra informazione e pubblicità. Cereghini – ex campione di motociclismo e personaggio autorevole - ha affermato che  la sua attività di “attore pubblicitario”   non sia  “incompatibile con la dignità professionale. Mi spiego meglio. Nel corso di questi vent'anni di collaborazione con Mediaset  tante volte mi è stato proposto di fare telepromozioni ma ho sempre rifiutato perché in quel caso trovavo una precisa incompatibilità”. Cereghini  con queste parole dimostra di non percepire i confini deontologici dell’attività giornalistica. Il Consiglio  ritiene che il  giornalista debba assolutamente evitare che la propria competenza professionale venga messa al servizio di chicchessia. Il giornalista non può fare il testimonial  pubblicitario;


 


PQM


il Consiglio  dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, valutati i fatti e tenuto conto del comportamento leale tenuto dall’incolpato,


                                  


                                                              delibera


 


di sanzionare con l’avvertimento (articolo 52 legge n. 69/1963) il giornalista pubblicista Enrico Cereghini, che viene richiamato all'osservanza dei suoi doveri fissati negli articoli 2 e  48 della legge professionale.


 


 


Avverso la presente deliberazione (notificata ai controinteressati ex legge n. 241/1990) può essere presentato (dall’interessato e dal Procuratore generale della Repubblica) ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (Lungotevere dei Cenci 8, 00186 Roma) ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 69/1963 nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso e secondo le modalità fissate dagli artt. 59, 60, e 61 del Dpr 4 febbraio 1965 n. 115.


 


                                                           Il presidente dell’OgL-estensore


                                                                (prof. Francesco Abruzzo)        


 


           


 


 


 


 


 





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