Corriere della Sera del 26 marzo 2008
La (non) radiazione dell' avvocato Previti
Domani l' Ordine del Lazio doveva
finalmente decidere. Invece si va a dopo il voto
di Gianantonio Stella
Pareva che domani fosse la volta buona. E sarebbe apparso uno scherzo del destino: nel lontano 27 marzo 1994 aveva fatto irruzione nella politica italiana come il braccio destro del Cavaliere trionfante, destinato a sfiorare il ministero della Giustizia (fu dirottato alla Difesa solo per le troppe polemiche) e il 27 marzo di quattordici anni dopo sarebbe stato probabilmente radiato, salvo sorprese, dall' Ordine degli Avvocati. Macché: tutto rinviato. Di nuovo. Questa volta al 22 aprile, la settimana dopo le elezioni. Fino ad allora, Cesare Previti continuerà a figurare nel sito come iscritto all' albo di Roma. Sospeso dall' esercizio della professione, perché la magistratura gli allegò questa pena accessoria. Ma iscritto. Tredici anni dopo le prime rivelazioni di Stefania Ariosto, cinque dopo le condanne in primo grado per i casi «Imi-Sir» e «Lodo Mondadori», tre dopo i verdetti d' Appello e quasi due dopo la prima sentenza definitiva della Cassazione che il 4 maggio 2006 gli confermò per la corruzione del giudice Vittorio Metta la pena di sei anni di carcere, «Cesarone» non è infatti ancora stato mai sanzionato dall' Ordine di appartenenza. Direte: com' è possibile? E qualcuno ricorderà che, stando alla fascistissima legge del 1938 che è rimasta di fatto il fulcro del sistema, «coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari». Certo, per «specchiata condotta politica» lì si intendeva l' obbedienza a Benito Mussolini. Che oggi, grazie a Dio, non c' è più. Ma la «specchiata condotta morale»? I presidenti di questo e quell' Ordine, davanti alla domanda, allargano le braccia. Dicono che è la legge che impone loro di aspettare la sentenza definitiva, in Cassazione, prima di prendere qualsiasi provvedimento. Tranne l' apertura formale di un procedimento (perché anche in questi casi, pare impossibile, dopo cinque anni scatta la prescrizione) non possono fare niente. Di più: una sentenza della Corte Costituzionale del ' 99, nel delirio ipergarantista di questi anni, ha stabilito che «le sanzioni destitutive, sia nel campo del pubblico impiego che in quello delle professioni inquadrate in ordini professionali, non siano disposte in modo automatico dalla legge, ma siano irrogate solo a seguito di un procedimento disciplinare che consenta di adeguare la sanzione al caso concreto». Traduzione: neppure una condanna definitiva può essere automaticamente riversata in una punizione. Gli Ordini devono decidere volta per volta. Con un processo disciplinare loro. Processo che Previti, dopo aver tirato in lungo il più possibile quello penale, ha cercato di rallentare di nuovo più che poteva. «E' stata un' istruttoria complessa, molto complessa», spiega l' avvocato Livia Rossi, la relatrice. «E' arrivato a chiederci di ascoltare centinaia di testimoni», sospira Alessandro Cassiani, il presidente dell' Ordine capitolino. Resta sempre la stessa domanda: se gli Ordini resistono accanitamente a ogni critica dichiarandosi essenziali per garantire la professionalità e il decoro dei propri iscritti che però possono sanzionare (forse) solo dopo una sentenza di condanna della Cassazione, a cosa servono?
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Corriere della Sera del 29 marzo 2008
INTERVENTI E REPLICHE
Ordini e riordino delle professioni
Il discorso sugli Ordini e sul riordino delle professioni coinvolge l'intera Comunità Europea e non può essere trattato, come continua a fare Gian Antonio Stella, sulla base di eventi episodici, anche se numerosi. Qualche settimana fa Stella partiva dalla lettura del libro di Nino Amadore, che affronta l’argomento in una chiave di lettura sostanzialmente "locale" (Sicilia, mafia e professionisti), ora riparte dal caso Previti. Nel campo della salute, di cui mi occupo, penso sia utile fare alcune riflessioni sugli scritti di Stella, partendo dalla posizione di chi deve essere al centro del sistema, cioè l'utente.
I cittadini sono garantiti dalla Costituzione nel loro diritto alla salute e chiedono sicurezze sulla qualità di un pubblico servizio come è quello della salute. Gli Ordini dei medici, che garantiscono i cittadini riguardo alle prestazioni di salute, quelli degli avvocati, che ne tutelano la difesa e quelli dei giornalisti, che ne forniscono l'informazione, camminano, in un certo senso, su binari paralleli e vanno visti nel loro ruolo costituzionale e nella loro funzione di interesse pubblico.
In particolare, nel campo della salute, il cittadino chiede di esser curato in modo appropriato alle necessità della sua malattia con i rimedi più attuali e più efficaci, compatibilmente con le esigenze del sistema sanitario, attento all'appropriatezza della spesa, da commisurare alla limitatezza delle risorse e al costante e incalzante progresso della scienza medica; procedure di diagnosi e di cura che si sono apprese come valide nel corso degli studi fanno presto ad essere sorpassate da altre che talora le modificano tal'altra le contraddicono come dannose. Per tutti i professionisti, ma per i medici in particolare, è necessario un sforzo formativo e di aggiornamento serio e costante, che si sostanzia nell'Educazione Continua (EC).
I contenuti per la Formazione e per l'EC vengono provvisti dalle Università e dalle Società Scientifiche; queste ultime, in Italia, ma ancora maggiormente all'estero, sono alla base della formazione e dell'aggiornamento dei medici. Oggi ce ne sono in Italia varie centinaia e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane ne raggruppa oltre 200, cui aderiscono circa 140.000 medici.
Agli Ordini dei Medici spettano sia compiti primari nei campi della giustizia deontologica e nella scelta, insieme alle Società Scientifiche e a altre istituzioni, dei contenuti formativi in rapporto alle esigenze di salute dei cittadini, sia funzioni di controllo, di registrazione e di certificazione degli esiti dei programmi di aggiornamento e di verifica della ricaduta positiva di questi programmi sulla salute dei cittadini. Gli Ordini (per conto dello Stato) garantiscono i cittadini sulla professionalità dei loro iscritti e delle prestazioni da questi erogate.
Al funzionamento del sistema di formazione-aggiornamento conseguirà inevitabilmente un sostanziale incremento nella qualità delle prestazioni, una riduzione degli errori e dei contenziosi che turbano attualmente i rapporti dei medici coi loro pazienti.
Noi vediamo negli Ordini professionali, correttamente gestiti, una importante garanzia a tutela dei cittadini e una risorsa non tanto e non solo nel potere sanzionatorio del professionista, quanto nella prevenzione della frode e del danno.
La funzione degli Ordini nel ricreare un rapporto equilibrato tra il medico e il paziente, nel tenere viva , da parte del medico, un'idea di servizio nel proprio operato, è di fondamentale importanza. Un paziente correttamente informato significa una risorsa notevole per il sistema salute e gli Ordini possono giocare, insieme alle Società Medico-Scientifiche, un ruolo primario in tutta quest'area.
D'altra parte le società scientifiche sono garanti del fatto che gli ideali della medicina
corrano appaiati con le scoperte e che il progresso scientifico sia finalizzato alla tutela dei cittadini, ma delle finalità e delle modalità dell'atto terapeutico è il medico, con i suoi ideali, col suo senso di responsabilità, a doverne rispondere ed è l'Ordine a rispondere di quel medico.
Dalla cooperazione tra queste risorse e da una politica che le utilizzi al meglio ci aspettiamo incremento della qualità, riduzione dei rischi, e soddisfazione dei cittadini.
Pasquale Spinelli
Presidente Federazione delle Società Medico-Scientifiche italiane
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Avvocati: il processo penale sospende
quello disciplinare sui medesimi fatti
“Per effetto della modifica dell'art. 653 cod. proc.pen. operata dall'art.1 della legge n. 97 del 2001 (norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), applicabile in virtù della norma transitoria di cui all'art. 10 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della citata legge, l'efficacia di giudicato - nel giudizio disciplinare - della sentenza penale di assoluzione non è più limitata a quella dibattimentale ed è stata estesa, oltre alle ipotesi di assoluzione perchè "il fatto non sussiste" e "l'imputato non l'ha commesso", a quella del "fatto non costituisce reato". Ne consegue che, qualora l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, si impone, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso che dalla definizione di quest'ultimo può dipendere la decisione del procedimento disciplinare”.(Cass. civ. Sez. Unite, 08-03-2006, n. 4893 (rv. 587171); FONTI Mass. Giur. It., 2006; CED Cassazione, 2006; RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI ConformiCass. civ. Sez. III, 23-05-2006, n. 12123; Vedi Cass. civ. Sez. Unite, 17-11-2005, n. 23238; Cass. civ. Sez. Unite, 19-09-2005, n. 18451; Cass. civ. Sez. Unite, 10-09-2004, n. 18260).