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Il datore di lavoro non può spiare le conversazioni Skype dei dipendenti. Il principio riaffermato dal Garante della privacy.

30.9.2015 - I contenuti di comunicazioni di tipo elettronico o telematico scambiate dai dipendenti nell’ambito del rapporto di lavoro godono di garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale.   Il principio è stato riaffermato dal Garante della privacy nell’accogliere il ricorso proposto da una dipendente. La donna lamentava l’illecita acquisizione da parte del proprio datore di lavoro di conversazioni intrattenute con alcuni clienti e fornitori che erano poi state poste alla base del suo licenziamento.


A seguito del provvedimento del Garante, il datore di lavoro «non potrà effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito, limitandosi alla conservazione di quelli finora raccolti ai fini di una eventuale acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria». La violazione è avvenuta tramite l’installazione di un software.


Nel caso esaminato, ha sottolineato il Garante, il datore di lavoro è incorso «in una grave interferenza nelle comunicazioni», attuata, come ha ammesso lo stesso datore, tramite l’installazione di un software sul computer assegnato alla dipendente. Per mezzo di tale software, il datore ha potuto visualizzare sia le conversazioni effettuate dalla ricorrente dalla propria postazione di lavoro prima di uscire dall’azienda, sia quelle avvenute successivamente da un computer collocato presso la propria abitazione.


 Una procedura – prosegue il Garante – evidentemente irrispettosa delle Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet e delle disposizioni poste dall’ordinamento a tutela della segretezza delle comunicazioni, nonché con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro.


Spetta al datore di lavoro definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali, però le modalità devono comunque rispettare «la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti di dati devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy». Si tratta di principi, conclude il Garante, da tenere sempre presenti, poiché l’esercizio del controllo da parte del datore di lavoro può determinare la raccolta di informazioni personali, anche non pertinenti, di natura sensibile oppure riferite a terzi.  - Fonte: www.dirittoegiustizia.it (in http://www.lastampa.it/2015/09/30/italia/i-tuoi-diritti/lavoro/il-datore-di-lavoro-non-pu-spiare-le-conversazioni-skype-dei-dipendenti-Z6T4BsxS6zl8BIlNPNC7pL/pagina.html)


 


 





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