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20/21 luglio 2004 – L’Inpgi conferma la linea dura
Cessione dei diritti d'autore e Inpgi/2.
I cittadini senza Albo non versano
alcunché all’Inps/2, mentre i giornalisti
avrebbero l’obbligo opposto rispetto
all’Inpgi/2 in base a una circolare
(illegittima) di un ex ministro del Lavoro.
Eppure nel 1996 Cescutti scriveva:
“Non č obbligato a iscriversi all’Inpgi-2
chi effettua cessioni di diritti d'autore
e chi svolge prestazioni occasionali”.


analisi di Franco Abruzzo


presidente dell’Ordine dei Giornalisti della  Lombardia


Milano,  21 luglio 2004. Nello spazio di poche ore, tra il 20 e 21 luglio, il direttore dell’Inpgi, Arsenio Tortora, ha  ribadito con due note la linea dura dell’Istituto e la “condanna” dei pareri resi pubblici da chi scrive in merito alla raccomandata 6 luglio 2004 della signora Giuseppina Cappa (dirigente dell’Inpgi/2).  Gli iscritti sono frastornati, mentre monta la rabbia contro una gestione separata giudicata iniqua e vessatoria. I colleghi soprattutto non comprendono perché l’Inpgi/2 riconosca la cessione dei diritti d’autore fino al 2000 e non piů a partire dall’anno d’imposta 2001. I colleghi non comprendono perché l’Inpgi/2 si ostini a non  rispettare una legge che dichiara lavoro occasionale quello che coincide con l’introito annuale di 5mila euro.  Soprattutto non capiscono perché i cittadini assicurati con l’Inps/2 hanno un trattamento piů favorevole sia sul fronte del diritto d’autore sia sul fronte del lavoro occasionale. Eppure il  Consiglio di Stato – con il parere n. 881 (17 giugno 1998) emesso su richiesta del Ministro del Lavoro (“in linea con il Ministero del Tesoro) - ha stabilito che “non sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per i soggetti iscritti nell'Albo che esercitano un'attivitŕ professionale in maniera occasionale”.  Il pensiero della suprema magistratura amministrativa della Nazione dovrebbe avere un peso maggiore rispetto a una circolare ministeriale, tenuta ad interpretare le leggi o una legge avvicinandosi il piů possibile ai valori costituzionali di solidarietŕ, giustizia ed uguaglianza.


I cittadini italiani non giornalisti, che, avvalendosi del diritto sancito nell’articolo 21 della  Costituzione, scrivono sistematicamente od occasionalmente articoli, servizi, analisi e commenti, retribuiti con la cessione dei diritti d’autore, non versano alcunché alla gestione separata dell’Inps (vedi Circolare Inps n° 83 del 28 marzo 1997). Diverso č, invece, il destino dei cittadini italiani iscritti negli elenchi (professionisti e pubblicisti) dell’Albo dei Giornalisti e che collaborano sistematicamente od occasionalmente con giornali e riviste. Eppure la Costituzione (articolo 3) non consente discriminazioni e trattamenti economici diseguali. La vicenda assume i contorni della farsa ove si pensi che  il presidente dell’Inpgi il  16 maggio 1996 ha scritto in una circolare indirizzata agli iscritti alla gestione separata, affermando categoricamente: “Non č obbligato a iscriversi all’Inpgi-2 chi effettua cessioni di diritti d'autore”. Questo il suo pensiero (di allora):  “Non č obbligato all'iscrizione chi effettua cessioni di diritti d'autore. Possono essere considerate tali esclusivamente quelle prestazioni che esplicitamente sono regolate tra le parti (azienda editoriale e giornalista) come cessione del diritto d'autore, e che come tali sono soggette all'imposizione Irpef. La cessione dei diritti d'autore, se effettuata direttamente dall'autore stesso, č esente da Iva ed in sede di dichiarazione dei redditi deve essere compilata nella sezione II del quadro E (in apposito rigo, differente da quello di cui all'ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa) con l'indicazione dei compensi lordi effettivamente percepiti e dai quali viene detratta una percentuale forfetaria a titolo di riconoscimento delle spese sostenute. Anche in questo caso non č previsto obbligo (né possibilitŕ) di iscrizione ad alcuna forma di previdenza”. Nella stessa circolare Cescutti era stato perentorio sul fronte delle prestazioni occasionali giornalistiche: “Non č obbligato a isdcriversi all’Inpgi/2 chi svolge attivitŕ occasionale. In tal caso l'attivitŕ giornalistica č saltuaria e sporadica. Non puň sicuramente costituire la fonte principale di reddito e nemmeno una fonte secondaria permanente, in quanto non sussiste un rapporto fisso con l'editore. I servizi vengono resi in via eccezionale, anche se su specifica ordinazione, e non sussiste alcuna situazione giuridica che garantisca la prosecuzione del rapporto, il conseguimento di ulteriori compensi o la pretesa dell'editore di ricevere altri servizi. In senso tecnico specifico il soggetto non č nemmeno considerato ai fini fiscali come lavoratore autonomo tanto che, oltre a non essere tenuto all'apertura di partita Iva, in sede di dichiarazione dei redditi non č neanche tenuto alla compilazione del quadro E, ma del differente quadro L. Conseguentemente non ha la possibilitŕ di iscriversi ad alcuna forma di previdenza, né deve versare contributi, né puň pretendere prestazioni”.


Ai piani alti di via Nizza 35-00198 Roma non hanno  ancora capito che un free-lance puň svolgere benissimo un’attivitŕ professionale non occasionale (500 articoli all’anno) ed essere retribuito, soprattutto in provincia,  in maniera occasionale (cioč con 4 euro ad articolo, cioč con 2mila euro all’anno).


Dal 16 maggio 1996 la normativa in vigore č sempre quella, l’Inps non ha cambiato linea. Per l’Inps, gli autori e gli occasionali non hanno alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata.


La svolta (sbagliata) del 26 gennaio 2001. Il 26 gennaio 2001 il presidente dell’Inpgi, facendo riferimento a una lettera del Ministro del Lavoro (il carteggio č…. segreto di Stato!)  ha mutato idea sull’argomento, sia pure dopo aver affermato che “la legge prevede che la cessione del diritto d'autore non comporti l'obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale separata”!


L’Inpgi nutre, questa l’amara veritŕ, dubbi sulla correttezza dei giornalisti e pertanto – spiega il presidente dell’Istituto - ha chiesto al Ministero del Lavoro  “regole le quali consentano di distinguere senza equivoci quando ci si trovi in presenza di autentica cessione di diritto d'autore, e quando invece tale formula sia illegittima, e non possa quindi costituire elemento per evitare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata”.


Il Ministero avrebbe condiviso le osservazioni dell’Inpgi “in merito alla possibilitŕ che il ricorso alla cessione del diritto d'autore fosse, in determinati casi, illegittimo”, invitando quindi l’Istituto “ad individuare parametri oggettivi attraverso i quali sia possibile determinare se la cessione del diritto d'autore sia corrispondente alla norma, o mascheri invece una sia pur inconsapevole elusione contributiva”.


I  “parametri” dell’Inpgi, perň, confliggono con due articoli della Costituzione (4 e 41). Ogni cittadino ha il diritto al lavoro e di scegliere il lavoro piů confacente alla sua personalitŕ.  Anche l’impresa gode di una sua libertŕ e puň pertanto stipulare contratti con i cittadini professionisti regolati dalla legge sul diritto d’autore sul presupposto che, in base alla legge n. 633/1941, articoli, servizi giornalistici, servizi fotogiornalistici e progetti grafico-giornalistici sono opere dell’ingegno.


I parametri dell’Inpgi, avallati a quanto sembra   dal Ministero del Lavoro, non hanno alcun raccordo con l’Inps e  con le normative fiscali. Il reddito derivante dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno (in particolare i compensi pagati da quotidiani e da riviste agli autori di articoli) va dichiarato nel rigo D4 del Quadro D (altri redditi) del  Modello 730 oppure nel Modello unico (Quadro RE). I compensi a titolo di cessione di diritti d’autore  costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49 (comma 2, lettera b) del   Dpr  n.  917/1986 e, come tali, ridotti del 25% (art. 50, comma 8, del Dpr n. 917/986), sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20% (art. 25 del Dpr n. 600/1973). E’ escluso, come d’altro lato riconobbe lo stesso presidente dell’Inpgi, che debbano iscriversi all’Inpgi-2 coloro che percepiscano “redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno (articoli, servizi giornalistici, progetti grafici e servizi fotografici ndr)” in quanto gli stessi redditi sono compresi nel comma 2 (lettera b) dell’articolo 49 del Dpr  n. 917/1986. “Un  articolo ricade nella tutela della legge sul diritto d’autore  quando ha il requisito dell’originalitŕ e della creativitŕ e reca l’impronta di una elaborazione personale del giornalista” (Cassazione civile, 19 luglio 1990, n. 7397).  Anche la Sezione lavoro della Cassazione  (sentenza n. 1° giugno 1998, n. 5370) ha ritenuto applicabile la tutela del diritto d’autore all’opera giornalistica. La massima giurisprudenziale suona cosě: “Puň qualificarsi come giornalistica l'opera svolta in favore di editori di quotidiani e periodici, di agenzie d'informazione o di emittenti televisive, ove esplicata con energie prevalentemente intellettuali e consistente nella raccolta, elaborazione o commento della notizia destinata a formare oggetto di comunicazione di massa; tale opera si distingue da quelle collaterali o ausiliarie per la creativitŕ, ossia per la presenza, nella manifestazione del pensiero finalizzata all'informazione, di un apporto soggettivo e inventivo, secondo i criteri desumibili anche dall'art. 2575 c.c. e dall'art. 1 l. n. 633 del 1941 in materia di protezione delle opere dell'ingegno, letterarie e artistiche”.


Si puň, pertanto, ritenere che si possa configurare la cessione dei diritti d’autore tutte le volte in cui oggetto della cessione sia un’opera originale e creativa (articoli, interviste e servizi giornalistici, progetti grafici giornalistici, servizi fotogiornalistici). Tonino Morina su “Il Sole 24  Ore” del 21 giugno 1999, rispondendo a un pubblicista che erroneamente aveva aderito all’Inps/2, ha scritto: “Il conferimento dell'opera dell'ingegno da parte dell'autore, sia esso a titolo di cessione o di mera concessione (la differenza č esclusivamente civilistica, mentre ai fini fiscali č irrilevante), e indipendentemente dall'occasionalitŕ della produzione stessa, č fonte generatrice di quella tipologia di redditi che trova il suo regime impositivo nell'articolo 50, comma 8 del Tuir, ed č tassato quindi in capo al percettore per un importo corrispondente all'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nell'anno solare, ridotto del 25% a titolo di deduzione forfettaria delle spese. Si noti infine che ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma 26, nessun versamento č dovuto alla gestione separata dell'Inps, la quale abbraccia solo i redditi di lavoro autonomo prodotti in forma abituale di cui al primo comma dell'articolo 49, e quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa indicati alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49”.


Il presidente dell’Inpgi e con lui l’ex ministro del Lavoro dei Governi D’Alema/Amato, cercando di stabilire quando non si puň applicare il diritto d'autore, teorizzano che tale formula non vale per i giornalisti quando un'opera č "tesa ad esaurire la sua funzione con la prima e tempestiva diffusione"; quindi, se ne deduce, la formula vale invece in caso contrario, cioč dove l'articolo non "muore" affatto con la prima pubblicazione. Ebbene: di norma i giornalisti che applicano il diritto d'autore, almeno nel caso di settimanali e soprattutto di mensili, cedono la proprietŕ dei loro articoli non solo per la "prima e tempestiva diffusione", ma anche per le eventuali pubblicazioni successive, che di fatto non sono solo "eventuali", perché le riviste ripubblicano i testi su siti web, cd, pubblicazioni distribuite all'estero. Ergo: se gli stessi Salvi e Cescutti, pur avendo come obiettivo la limitazione dell'uso del diritto d'autore da parte dei giornalisti, ammettono di fatto che questo diritto si puň applicare nel caso di testi destinati alla ripubblicazione,  le pretese dell’Inpgi-2 appaiono deboli e con fondamenta di argilla.


I parametri dell’Inpgi svelano una impronta dirigistica degna di altri regimi e non tengono conto dell’evoluzione delle tecnologie informatiche e delle banche dati. Le aziende editoriali in base alla legge n. 633/1941 hanno il diritto di  sfruttamento delle opere dell’ingegno acquisite attraverso liberi contratti individuali e pubblicate nei loro giornali e periodici. I giornalisti hanno diritto, con accordi scritti, di tutelare la loro produzione intellettuale (utilizzando anche i principi contenuti nell’articolo 14 del vigente  Cnlg). Anche i quotidiani e le agenzie di stampa – come i periodici - immagazzinano articoli e servizi giornalistici nelle banche dati e cedono a terzi, dietro pagamento, questi articoli e questi servizi giornalistici. Sono pochissimi gli articoli che “esauriscono la loro funzione con la prima e tempestiva diffusione”


L’errore dell’ex ministro Salvi. L’ex ministro del Lavoro Salvi non aveva il potere di abrogare, cambiare, manipolare o interpretare le leggi (potere che č del Parlamento, della Corte costituzionale o della Cassazione). Bisogna ribadire con forza, invece, quello che Cescutti ha scritto nella circolare 16 maggio 1996 e ripetuto nella circolare 26 gennaio 2001: “La legge prevede che la cessione del diritto d'autore non comporti l'obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale separata”! Conseguentemente “non č obbligato a iscriversi all’Inpgi-2 chi effettua cessioni di diritti d'autore”. La circolare di Cescutti richiama una circolare, quella di Salvi, che č un mostro giuridico!


Non č possibile, sotto il profilo dell’articolo 3 della Costituzione, che le gestioni separate dell’Inps e dell’Inpgi abbiano regole contrastanti tali da creare disuguaglianze tra i cittadini (si veda sul punto la sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale). Dopo la sentenza n. 5280/2003 del Tar Lazio, l’Inpgi č maggiormente tenuto a rispettare le regole che sono dell’Inps (punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000). Nella sentenza n. 15/1999  la Corte costituzionale ha scritto: “La garanzia dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati, che costituisce un principio direttivo della delega, non attiene tanto alla struttura dell’ente quanto piuttosto all’esercizio delle sue funzioni. In tal senso il legislatore delegato ha recepito la formulazione della norma delegante inserendo tale garanzia nella disposizione che disciplina la gestione degli enti privatizzati (art. 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994). Ma anche se, considerando isolatamente i singoli segmenti della formula normativa adottata dal legislatore, si intendesse l’autonomia organizzativa come elemento del tutto distinto dalla organizzazione della gestione amministrativa e contabile, riferita quindi alla struttura dell’ente ed alla composizione dei suoi organi, essa non implicherebbe un’assoluta libertŕ di configurare le strutture dell’ente e non escluderebbe l’eventuale indicazione di limiti entro i quali l’autonomia debba essere esercitata”. Il punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000 in effetti fissa per l’Inpgi dei paletti: l’esercizio da parte dell'Inpgi della potestŕ di autonomia normativa, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 388/2000, ''richiede il coordinamento specifico con le norme generali che regolano il sistema contributivo e delle prestazioni previdenziali''.


L’articolo 1 (comma 2) della legge 335/1995 dice: “Le disposizioni della presente legge costituiscono princěpi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni”.  In sostanza ciň che decide una legge non puň essere "corretto"  con un atto amministrativo qual č una circolare ministeriale. Questo piccolo/grande particolare č finora sfuggito ai vertici dell’Inpgi, che vogliono “tassare” le opere dell’ingegno dei giornalisti in forza di una circolare ministeriale.


Conclusioni.



  • I compensi a titolo di cessione di diritti d’autore costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49 (comma 2, lettera b) del   Dpr  n.  917/1986 e, come tali, ridotti del 25% (art. 50, comma 8, del Dpr n. 917/986), sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20 % (art. 25 del Dpr n. 600/1973). Gli stessi non sono tra quelli assoggettati alle gestioni separate come  “i  titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico”!!!

  • la ritenuta d’acconto del 20% si applica in sostanza sul 75% del compenso a  titolo di cessione di diritti d’autore (art. 110 della legge 633/1941 e art. 2581 del Codice civile);

  • i compensi collegati alla cessione di diritti d’autore  vanno denunciati fiscalmente nel Modello unico (Quadro RE) o nel Modello 730 (Quadro D);

  • chi cede i propri diritti sulle opere dell’ingegno (articoli, servizi giornalistici o fotografici, progetti grafici) non paga il 12% all’Inpgi-2. La legge 335/1995, il Dlgs 103/1996, l’Inps, il  Regolamento dell’Inpgi-2, la Cassazione civile, il Ministero delle Finanze e…la circolare 16 maggio 1996 dell’Inpgi escludono dalla gestione separata i “soggetti” che ricadono nel campo della cessione dei diritti d’autore.

  • La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto” (Articolo 110 della legge 633/1941 sul diritto d’autore).

  • ·Chi ha compiuto i 65 anni  non ha obbligo di iscrizione all’Inpgi-2. Dice il comma 6 dell’articolo del Regolamento: “I giornalisti che hanno compiuto il 65° anno di etŕ hanno facoltŕ di iscriversi alla gestione di cui al comma 1. Gli iscritti che compiono il 65° anno di etŕ senza avere maturato il diritto a pensione hanno facoltŕ di continuare a versare all'Istituto i contributi di cui all'art. 3 e seguenti”.

  •  “La prescrizione dei contributi dovuti all’Istituto interviene con il decorso di 5 anni” (art.  7 del Regolamento Gestione separata Inpgi)

  • Chi svolge prestazioni giornalistiche occasionali fino a 5mila euro (comma 2 dell’articolo 44 della legge n. 326/2003) non ha obbligo di iscrizione all’Inpgi/2;

  • Le circolari ministeriali e le delibere dell’Inpgi  in contrasto con le leggi sopra citate non possono correggere o cambiare le leggi stesse.

 


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INPGI2/ Una risposta possibile alla raccomandata  della signora Cappa

data..........................raccomandata ar


Servizio Contributi  Gestione separata Inpgi (o Inpgi/2)


Via Nizza 35 – 00198 Roma


 


Preciso che le mie collaborazioni degli anni 1998, 1999 e 2000 cadono tutte sotto il regime della cessione dei diritti d’autore. Chiedo di conoscere la legge che a partire dal 2001 ha modificato detto regime, assoggettando a contribuzione i proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno.


(firma)


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