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Le dichiarazioni false rese alla PA costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto (esempio: l’iscrizione all’Albo).

Rilevanti novità sono state introdotte  negli articoli 75 e 76 del Dpr 445/2000 (che hanno assorbito norme precedenti): le dichiarazioni false rese alla Pa (anche l’Ordine dei Giornalisti  fa parte della Pubblica Amministrazione) costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto (esempio: l’iscrizione all’Albo deliberata  sulla base di  un’autocertificazione con dati mendaci e, quindi, falsi). Le autocertificazioni vengono verificate a campione dagli uffici della Pa.


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DPR 445/2000. TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.


.ARTICOLO 75.DECADENZA DAI BENEFÌCI.


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.


.ARTICOLO 76. NORME PENALI.


1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.


2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.


3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.


4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.




(Testo normativo in www.normattiva.it)




 




 




 




 




 


 


 


 


 


 



 






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