Home     Cercadocumenti     Chi è     Link  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
  » FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  FNSI-Giornalismo dipendente
Stampa

Anche per far fronte agli obblighi fiscali (addizionale regionale e addizionale comunale previste dai decreti legislativi n. 446/1997 e n. 360/1998).
Quanti hanno la dimora abituale
in un dato centro hanno l’obbligo
di fissarvi la residenza anagrafica
(e di iscriversi al relativo Albo)

L’Inpgi recentemente ha chiesto ai propri iscritti di comunicare all'Ente “l'esatta residenza anagrafica, al fine di consentire agli uffici di adempiere in modo corretto agli obblighi imposti dalla legge”. Negli anni scorsi, infatti, sono stati emanati – scrive l’Inpgi - due decreti legislativi (n. 446/97 e n. 360/98) con i quali sono state istituite nuove imposte l'addizionale Irpef regionale e comunale. Tali imposte devono essere trattenute dall'Inpgi sui trattamenti economici erogati agli iscritti, e versati alle Regioni ed ai Comuni in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti fiscali risultanti al 31 dicembre di ogni anno. A questo riguardo va anche sottolineato che eventuali responsabilità, da un punto di vista fiscale, non ricadrebbero sull’Inpgi, che ha effettuato l’adempimento avvalendosi di dati forniti in modo non esatto dall’iscritto, ma sull’iscritto medesimo.

di Franco Abruzzo


L’Inpgi recentemente ha chiesto ai propri iscritti di comunicare all'Ente “l'esatta residenza anagrafica, al fine di consentire agli uffici di adempiere in modo corretto agli obblighi imposti dalla legge. Questa esigenza non riguarda soltanto i pensionati, ma anche coloro che sono in attività di servizio che percepiscono prestazioni temporanee, quali trattamento di cassa integrazione, disoccupazione, mobilità, ovvero di assegno temporaneo di inabilità o trattamento  tbc, per i duali l'Istituto è sostituto d'imposta”.


“Negli anni scorsi, infatti, sono stati emanati – scrive l’Inpgi - due decreti legislativi (n. 446/97 e n. 360/98) con i quali sono state istituite nuove imposte l'addizionale Irpef regionale e comunale. Tali imposte devono essere trattenute dall'Inpgi sui trattamenti economici erogati agli iscritti, e versati alle Regioni ed ai Comuni in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti fiscali risultanti al 31 dicembre di ogni anno. E' evidente che in questo contesto è assai rilevante avere a disposizione dati esatti, in mancanza dei quali 1'Inpgi potrebbe compiere in modo inesatto gli adempimenti di legge. La misura dell'aliquota relativa all'addizionale Irpef comunale, ad esempio, viene determinata dai singoli Comuni. Di conseguenza, una residenza anagrafica inesatta potrebbe condurre l'Istituto a commettere errori, nel momento in cui opera la trattenuta, sia in riferimento all'individuazione del Comune destinatario dell'imposta, sia per quanto riguarda la misura dell'aliquota da applicare. A questo riguardo va anche sottolineato che eventuali responsabilità, da un punto di vista fiscale, non ricadrebbero sull’Inpgi che ha effettuato l’adempimento avvalendosi di dati forniti in modo non esatto dall’iscritto, ma sull’iscritto medesimo. Per questo motivo, non soltanto nell'interesse dell'Istituto ma anche e soprattutto nell'interesse dei giornalisti, tutti gli iscritti sono invitati a comunicare la propria residenza anagrafica ed un altro eventuale domicilio per la corrispondenza”.


Una delibera del Consiglio nazionale (5 luglio 2002) “dà la facoltà”,  - in applicazione del principio di equiparazione tra residenza e domicilio professionale (l’art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526) ai fini dell’iscrizione negli albi professionali anche nei confronti dei giornalisti che abbiano fissato nel territorio italiano sia la residenza che il domicilio professionale -, di opzione agli iscritti nell’Albo dei giornalisti circa l’utilizzo dell’uno o l’altro requisito ai fini dell’iscrizione medesima, ferma restando in ogni caso l’osservanza delle norme in tema di residenza, con i relativi obblighi derivanti dall’art. 3, primo comma, del Dpr n. 223/1989, che identifica la residenza anagrafica nel luogo dove si ha la dimora abituale”.


Presso ogni Consiglio  dell’Ordine regionale è istituito - dice l’articolo 26 della legge n. 69/1963 -  l’Albo dei giornalisti che hanno la residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. La residenza, quindi, determina l’appartenenza a un determinato Albo. L’articolo 16 della legge n. 526/1999 equipara residenza e domicilio professionale.


Chi, comunque,  “ha la dimora abituale” (per ragioni di stabile occupazione lavorativa) in un dato centro ha l’obbligo giuridico di fissarvi la sua residenza anagrafica (articolo 3, prima comma, del Dpr n. 223/1989 in relazione all’articolo 43 del Codice Civile) anche per far fronte ai suoi obblighi fiscali (addizionale regionale e addizionale comunale previste dai decreti legislativi n. 446/1997 e n. 360/1998).  In sostanza “l'imposta è dovuta alla regione o al Comune  nel cui territorio il  reddito è stato prodotto”.


L'articolo 43 del Codice civile fissa il domicilio di una persona "nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi", mentre "la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale".


L’articolo 3 del Dpr n. 223/1989 (“popolazione residente”) afferma: “1. Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune. 2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata”. La giurisprudenza sulla residenza è eloquente: “Ai  sensi  dell'art.  43 comma 2, c.c. e dell'art. 3 Dpr. 30 maggio 1989  n.  223,  la  residenza  come  dimora abituale, cioè stabile, è data  dall'elemento  oggettivo  della permanenza in un dato luogo, la quale  non  è  incompatibile  con  eventuali allontanamenti, mentre è irrilevante  la  mera  intenzione,  sganciata  dal  dato di fatto, di scegliere  altro  luogo  di  residenza  (nella specie, mantenendo ivi consuetudini e rapporti sociali)” (Tar Valle d'Aosta, 20 novembre 1995, n. 172; Riviste: Foro Amm., 1996, 1312).


La vicenda solleva, infine, questioni di grande profilo:


A. Il nuovo articolo 119 della Costituzione stabilisce che I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome...stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri....dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”. Pertanto  Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni  avranno compartecipazioni al  gettito dei tributi erariali in rapporto al  numero dei cittadini residenti nel loro territorio. Conseguentemente la mancata iscrizione nelle liste dei cittadini residenti comporterà un danno alle entrate di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni,


B. Chi, lavorando in  Lombardia, mantiene la residenza (fittizia) altrove, elude non solo l’articolo 119 della Costituzione e l’articolo 43 del Codice Civile quant’anche l’articolo 25 (I comma) della Costituzione: il suo giudice disciplinare naturale è innegabilmente il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.


C.   E’ da considerare  anche l’opportunità che il rapporto del giornalista venga mantenuto con l’Ordine regionale o interregionale ove viene esercitata la professione, anche per stabilire comunque una relazione oggettiva tra il singolo giornalista e la sua attività;


D. Tutti i cittadini “hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi” (articolo 54 Cost.).


E’  evidente il significato della delibera 5 luglio 2002 del Cnog: ogni giornalista può ancorare l’appartenenza all’Albo sia in base alla residenza e sia in base al domicilio professionale, ma non può non collocare la sua residenza nella città dove abbia la dimora abituale.


 


Rassegna normativa


Dlgs  n.  446/1997


Articolo 3. Soggetti passivi.  - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta (2/a):


c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917) esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico (3/cost);


Articolo 21. Domicilio dei soggetti passivi.


1. Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.


Articolo 24. Poteri delle regioni.


1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei princìpi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35.


Articolo 27. Compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'imposta.


1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attività produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (21).


Articolo 50. Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.


1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.


2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta


3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento (42/a). Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento.


Dlgs n. 360/1998


Articolo 6. L'addizionale è dovuta alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed è versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno.


 


Dpr n. 917/1986


Articolo 2. Soggetti passivi.


1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.


2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.


2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (4).


------------------------


(4) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Gli Stati e i territori con un regime fiscale privilegiato sono stati individuati con D.M. 4 maggio 1999.


 


Giurisprudenza


Residenza fiscale: nozione e presupposti.


1. In tema d'imposte sui redditi, l'art. 2, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 individua, perché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via alternativa: il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue, pertanto, che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. Né a diversa conclusione conduce la Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni (ratificata e resa esecutiva con legge 5 novembre 1990, n. 329), atteso che, ai sensi dell'art. 4 del testo dell'accordo, il concetto di residenza fiscale ben può essere ricollegato, ove non sia possibile l'utilizzazione di altri criteri, al centro degli interessi vitali, ossia al luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento sotto il profilo degli interessi personali e patrimoniali.  (Sez. V, sent. n. 13803 del 07-11-2001, Dubini c. Ministero delle Finanze).


 Si deve presumere che la residenza effettiva coincida con quella anagrafica. L'iscrizione anagrafica relativa alla residenza di una persona, ossia all'elemento obiettivo della sua permanenza in tale luogo e all'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, ha pur sempre valore di presunzione semplice circa la rispondenza della situazione di fatto a quella di diritto, sicché, fermo restando che, pur dovendosi presumere che la residenza effettiva coincida con quella anagrafica, l'efficacia presuntiva delle risultanze anagrafiche risulta superabile con ogni mezzo di prova purché idoneo a dimostrare la volontaria e abituale dimora di un soggetto in un luogo diverso. (Cons. Stato Sez.IV 18-10-2002, n. 5746; Pres. Cons. c. Arianna; FONTI Foro Amm. CDS, 2002, 2377)


 Il domicilio coincide con la sede principale dove una persona  ha stabilito affari  e interessi personali. La nozione di domicilio deve intendersi, ai sensi dell'art. 43 comma 1 c.c., come il luogo ove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi e non vi è dubbio che il riferimento agli interessi della persona ricomprenda tanto gli interessi patrimoniali quanto quelli personali. (Commiss. Trib. Reg. Reggio Emilia Sez.XIX 27-03-2000, n. 16 -L.P. c. Uff. imp. dir. Modena; FONTI GT Riv. Giur. Trib., 2000, 60 nota di Tazzioli).


 





Sito aggiornato al 5 febbraio 2025
Già editore/proprietario/direttore: Franco Abruzzo (3.8.1939-12.4.2025) Per qualsiasi informazione rivolgersi a Vittoria Abruzzo vittoria.abruzzo@gmail.com
© Copyright 2003-2025 Franco Abruzzo, successori e rispettivi titolari - Tutti i diritti riservati
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR)