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PALERMO. La Corte d’Appello ha riconosciuto il rapporto di lavoro dipendente con la Regione di due giornalisti, componenti da oltre vent’anni dell’Ufficio stampa della Presidenza e licenziati nel 2012 dal governatore Rosario Crocetta. La Corte, con la stessa ordinanza, ha deciso di trasmettere gli atti alla Consulta affinché si pronunci sulla legittimità della procedura di assunzione.


PALERMO 11 maggio 2015 – La Corte d’Appello, sezione Lavoro, di Palermo ha riconosciuto il rapporto di lavoro dipendente con la Regione dei giornalisti Gregorio Arena e Giancarlo Felice, componenti da oltre vent’anni dell’Ufficio stampa della Presidenza e licenziati nel 2012 dal governatore Rosario Crocetta. Inoltre la Corte, con la stessa ordinanza, ha deciso di trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla legittimità della procedura di assunzione.


Nell'ordinanza la Corta afferma:  <Non sembra potersi dubitare sulla natura di rapporto di lavoro subordinato, sussistendo infatti tutti quegli elementi sintomatici che secondo la giurisprudenza amministrativa strutturano il rapporto di impiego pubblico come il vincolo di subordinazione gerarchica, l’inserimento stabile nell’organizzazione dell’Ente, l’utilizzazione sulla base di ordini di servizio o atti equivalenti nel quadro di un orario di lavoro predeterminato, stabilità e continuità del corrispettivo, l’esclusività nella prestazione dell’attività lavorativa>.


Il collegio presieduto dal dott. Fabio Civiletti, si sofferma sull’art. 11 della legge regionale 79/76 (istitutiva dell’Ufficio stampa e documentazione della Regione) affermando che <poiché si tratta di posti in organico istituiti con legge, soltanto così (cioè come lavoro subordinato ndr) può intendersi il testuale richiamo al trattamento normativo ed economico previsto dal Ccnl (Fnsi-Fieg, ndr) per i giornalisti in relazione alle qualifiche di equiparazione>.


Il giudizio della Corte conferma, quindi, semmai ce ne fosse stato ulteriore bisogno, che il rapporto di lavoro tra i due colleghi e la Regione era di < natura subordinata>. Ma la Corte ha ritenuto di dovere trasmettere gli atti  alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla legittimità della procedura di assunzione che risale al 1991 e al ’92 e che prevedeva una modalità di selezione tra coloro che possedevano determinati requisiti professionali e che veniva suggellata di legittimità anche dal visto della Corte dei Conti.


Una conferma ulteriore del tipo di rapporto di lavoro subordinato era intervenuta appena pochi giorni prima quando il Tribunale di Palermo, sezione Lavoro (dott. Donatella Draetta) con sentenza aveva statuito il diritto di un altro giornalista, Giulio Ambrosetti, già componente dell’ufficio stampa della Presidenza, ad avere corrisposti i compensi previsti dal contratto integrativo sottoscritto nel 1999 tra l’Assostampa e Presidenza della Regione, confermando trattarsi di un rapporto di lavoro di natura subordinata.


Viene così clamorosamente e definitivamente smentita la fantasiosa tesi del presidente Crocetta che il rapporto di lavoro fosse di natura meramente fiduciaria e di collaborazione. Tant’ è che la stessa Corte evidenzia come da 1991 a oggi nessuno degli undici presidenti che si sono avvicendati aveva neanche semplicemente immaginato di trattarsi di rapporto fiduciario al punto che i colleghi erano  sempre e continuativamente rimasti al loro posto di lavoro.


Va ricordato infine che, perseguendo i suoi fini, il governatore ha lasciato da oltre due anni la Sicilia senza un ufficio stampa strutturato e soprattutto al passo con i tempi. Unico caso attualmente esistente in Italia. (Assostampa siciliana)



 



 






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