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Stampa

Rimane in salita la strada dell’Inpgi verso l’autonomia dalle regole dell’Inps
Accordo Fieg-Fnsi. Due pesi e due misure.
Condono previdenziale: agli editori
applicata la legge 388/2000.
Cumulo: ai giornalisti pensionati
negata la legge 388/2000.

Intesa sugli incentivi per favorire l’assunzione di giornalisti oggi senza lavoro. Prevista anche la liquidazione di una integrazione straordinaria (da 200mila lire a 280mila lire pro capite) ai pensionati a ruolo prima del primo gennaio 1999. Una elemosina di un miliardo e 66 milioni di lire per 4.657colleghi.

Roma, 7 maggio 2004.  In data 5 maggio 2004  la Federazione Editori (Fieg) e Federazione della Stampa (Fnsi) hanno siglato un accordo che garantisce, tra l’altro, per le aziende editrici il regime sanzionatorio per inadempienze contributive previsto dall’art. 116 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e che in passato era stato negato dall’Inpgi. L’accordo disciplina inoltre, per il settore giornalistico, un condono per le inadempienze contributive e riconosce particolari sgravi contributivi per le aziende in presenza di assunzione di giornalisti disoccupati.


A decorrere dal 1° gennaio 2001  le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente. In tutti gli altri casi l’accordo prevede che il limite di cumulabilità venga elevato da euro 7.747 (lire 15 milioni)   ad euro 13.000 (lire 25.171.510).


L’Istituto di previdenza elargirà  ai 4.657 “vecchi” pensionati una una tantum da quattro soldi: da 200mila lire a 280mila lire pro capite. Una elemosina.


Franco Abruzzo ha dichiarato: “L’accordo è molto buono per quanto riguarda gli incentivi per l’assunzione di giornalisti disoccupati, mentre ha una parte che viola integralmente l’articolo 3 (uguaglianza e pari dignità sociale) della Costituzione. Mi riferisco all’applicazione dell’articolo 116 della legge n. 388/2000 a favore degli editori (per quanto riguarda le sanzioni relative alle evasioni contributive).  Questo è un riconoscimento giusto peraltro presente in una sentenza della Cassazione civile. Ai giornalisti pensionati, invece, viene negata l’applicazione dell’articolo 72 della stessa legge, quell’articolo che prevede per i pensionati di vecchiaia  la piena libertà di cumulo e una trattenuta fino al 30% dell’assegno per i pensionati di anzianità. Ai pensionati di vecchiaia anticipata e ai pensionati di anzianità verrà, invece,  riconosciuto il limite di cumulabilità soltanto  fino ad euro 13.000 (lire 25.171.510). La Fnsi è debole con i forti (gli editori) ed è forte nonché implacabile con i deboli (i giornalisti pensionati).


La soddisfazione della Fnsi. Questo il commento della Fnsi all’accordo: “Misure per favorire il riassorbimento dei giornalisti disoccupati e avvio immediato del confronto sindacale sugli aspetti attuativi della legge Maroni sul mercato del lavoro. Sono questi i maggiori risultati contenuti in un accordo sottoscritto tra la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e la Federazione Italiana Editori Giornali. L’accordo sindacale, che è stato approvato all’unanimità dalla Giunta della Fnsi, pone termine ad un lungo contenzioso con gli editori in relazione a una serie di aspetti inerenti le prestazioni dell’Istituto di previdenza. La giunta ha, quindi, espresso grande soddisfazione per un risultato atteso da anni.


L’aspetto più importante riguarda l’introduzione di facilitazioni contributive a favore delle aziende che assumeranno giornalisti e praticanti, disoccupati o cassaintegrati iscritti negli elenchi nazionali gestiti dalla Fieg e dalla Fnsi. In particolare, le aziende editoriali potranno assumere con contratto a termine di dodici mesi colleghi disoccupati o in cigs, nella misura del 10% dei giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato, senza l’onere dei relativi versamenti contributivi, che verranno accreditati figurativamente dall’Inpgi. Qualora, alla scadenza dei dodici mesi le aziende dovessero trasformare i contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, potranno usufruire della stessa agevolazione contributiva per altri dodici mesi. In presenza di nuove iniziative editoriali sarà possibile per le aziende avere le stesse agevolazioni nella misura del 40% dell’organico previsto e per un periodo complessivo di 24 mesi, qualora dovessero assumere, da subito, giornalisti disoccupati a tempo indeterminato. Si tratta, come è evidente, di una manovra di grande rilievo sociale, realizzata d’intesa con l’Istituto di previdenza dei giornalisti Inpgi, con lo scopo di ridurre in maniera considerevole il numero dei disoccupati e dei cassintegrati.


Con lo stesso accordo le parti sociali hanno concordato di avviare in tempi brevi il confronto sindacale sul decreto legislativo 276/2003 (Legge Maroni), che demanda ai soggetti firmatari della contrattazione collettiva la definizione degli aspetti attuativi relativi alle nuove forme dei rapporti di lavoro. In relazione, poi, alla nuova normativa di legge sulle collaborazione coordinate e continuative le parti hanno confermato che l’iscrizione all’albo dei giornalisti costituisce condizione necessaria per l’esercizio della professione, senza, pertanto, alcuna distinzione tra giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti, come erroneamente qualcuno ha sostenuto nelle scorse settimane.


L’accordo pone anche fine al lungo braccio di ferro che ha visto la Fnsi e l’Inpgi contrapposti alla Federazione degli editori in relazione all’evasione e all’omissione contributiva verificata dagli ispettori dell’Inpgi. Le aziende che, entro sei mesi dall’approvazione ministeriale della relativa delibera, provvederanno spontaneamente alla regolarizzazione contributiva potranno usufruire di una riduzione delle sanzioni civili e degli interessi di mora. Sarà in questo modo garantito l’immediato recupero da parte dell’Istituto di somme contributive consistenti ed eliminato il contenzioso giudiziario al riguardo.


Sono stati inoltre risolti gli aspetti controversi riguardanti il cumulo tra redditi da lavoro e pensione con la previsione, a decorrere dal primo gennaio 2001, che i trattamenti pensionistici maturati con un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni possono essere interamente cumulati con i redditi di lavoro autonomo e dipendente. In presenza di trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipata potranno cumularsi con redditi di lavoro autonomo e dipendente fino al limite di 13mila euro. Lo stesso limite di cumulabilità è previsto per i soli redditi di lavoro autonomo in presenza del trattamento pensionistico di anzianità.


L’accordo prevede anche la liquidazione di una integrazione straordinaria ai pensionati a ruolo prima del primo gennaio 1999, nonché la possibilità di riscatto presso l’Inpgi del corso legale di laurea”.


 Questo il   testo dell’accordo:


 Il giorno 5 maggio 2004  tra la Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana nell'intento di ricondurre a normalità in uno spirito di fattiva collaborazione le relazioni previdenziali concernenti la gestione dell'INPGI;


visti i poteri che l'art. 3, 2° comma, lettera b), del Decreto legislativo n. 509/94 attribuisce alle due Federazioni per quanto concerne le determinazioni in materia di contributi e prestazioni dell'INPGI,


si è convenuto quanto segue:

Art. 1. Le delibere dell'INPGI n. 107 del 28 giugno 2001 e n. 93 del 18 giugno 2002, contenenti proposte del Consiglio di Amministrazione alle parti sociali relative alla liquidazione di un'integrazione straordinaria ai pensionati a ruolo prima del 1° gennaio 1999 e riscatto del corso legale di laurea formano oggetto di positiva determinazione da parte delle sottoscritte Organizzazioni, nel testo allegato al presente accordo (Allegati 1 e 2) e potranno essere trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'approvazione ai sensi dell'Art. 3, 2° comma, lettera b) del Decreto legislativo n. 509/94 ai fini della loro esecutività.Art. 2. La delibera n. 86 del 7 giugno 2001 modificativa del sistema sanzionatorio dell'Istituto (a suo tempo adottato con delibera n. 244/1997), annullata insieme al Decreto ministeriale di approvazione del 16 aprile 2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sentenza n. 8091/02 del 17 febbraio 2003, annullamento impugnato dall'INPGI al Consiglio di Stato, dovrà essere sostituita da altra disciplina che dia piena attuazione al sistema sanzionatorio previsto dai commi da 8 a 19 dell'Art. 116 della legge 23/12/2000, n. 388 e con la medesima decorrenza al 1 gennaio 2001. La decisione del Consiglio di Stato sul ricorso di cui sopra, discusso il 17 febbraio 2004, qualsiasi ne sia l'esito, non altererà il contenuto del presente accordo in materia sanzionatoria e condonale.

Art. 3 . In relazione a quanto previsto dall'Art. 116, comma 18, della Legge 23/12/2000, n. 388 in materia condonale, ed in parziale deroga dello stesso, l'INPGI visto l'art. 4, comma 6bis, della legge n. 140 del 28 maggio 1997 attuerà un condono contributivo per i casi di evasione od omissione, consistenti nel mancato o ritardato pagamento dei contributi ad esso spettanti determinatisi sino al 31 marzo 2004 secondo i seguenti criteri:


a)      applicazione di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento in atto al 1° gennaio 2004, maggiorato di 5,5 punti dell'importo contributivo omesso. La sanzione civile non può essere superiore nel suo complesso al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge e di regolamento;


b)   il condono troverà applicazione alle controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il grado di giudizio, nonché alle rateizzazioni in atto.


In ipotesi di controversia giudiziale o amministrativa, l'azienda che intenderà avvalersi del condono dovrà effettuare nelle competenti sedi, nel primo caso la rinuncia agli atti ed all'azione relativa all'addebito oggetto di condono; nel secondo caso, dovrà effettuare la dichiarazione di riconoscimento del debito. Identica rinuncia dovrà effettuare anche l'INPGI nel caso in cui abbia promosso azioni giudiziali contro l'azienda, previa dichiarazione di riconoscimento del debito da parte dell'azienda stessa. In ipotesi di rateizzo, resta fermo che la quota di sanzione determinata secondo il previgente regime ed afferente le rate già versate sino al 30 settembre 2000, resta acquisita dall'INPGI a tale titolo, incidendo il nuovo regime soltanto sugli importi globali o sulle rate versati dal 1° ottobre 2000. L'INPGI trasmetterà alla Procura della Repubblica per i provvedimenti relativi all'azione penale eventualmente intrapresa, copia delle domande di condono definite dall'Istituto;


c)   per l'evasione od omissione, consistenti nel mancato o ritardato pagamento dei contributi non accertati alla data del 31 marzo 2004 le aziende interessate potranno entro sei mesi dall'approvazione di cui al punto f), effettuare la spontanea regolarizzazione usufruendo dei benefici di cui sopra e della rateizzazione prevista dal punto d);


d)   gli importi relativi ai contributi e alle sanzioni di cui alla lettera a) potranno essere versati con una rateizzazione sino a 36 mesi, con l'applicazione degli interessi di dilazione e di differimento pari al 5 per cento annuo;


e)   nel caso in cui le aziende intendano perseguire l'accertamento giudiziale per contestazioni contributive relative ad elementi per i quali sussistano oggettive incertezze connesse anche a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale, il condono per i relativi importi troverà applicazione sempreché il versamento dei contributi e della sanzione nella misura di cui alla lettera a) sia effettuato entro il termine fissato dall'INPGI;


f)        le istanze di condono relative al contenzioso globale contributivo o a parte di esso dovranno essere presentate all'INPGI dalle aziende entro sei mesi dall'approvazione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della delibera consiliare conseguente al presente accordo. In attesa di tale atto l'Istituto non procederà ad ingiunzione o ad atti esecutivi nei confronti delle aziende interessate

 Art. 4. La delibera n. 106 del 28 giugno 2001 (allegato 3), nella parte relativa alla revisione della disciplina in materia di cumulo ‑ annullata dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali con decreto 18 aprile 2003 ‑ deve essere sostituita da altra delibera che preveda:

‑                la sostituzione del comma 1 con la seguente previsione: "A decorrere dal 1 gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente";


‑     al comma 2, 3 e 4 l'elevazione del limite di cumulabilità


da euro 7.747 (lire 15 milioni) ad euro 13.000 (lire 25.171.510);


 Con tali modifiche la nuova delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'approvazione ai sensi dell'Art. 3, 2° comma, lettera b) del Decreto legislativo n. 509/94 ai fini della sua esecutività.


 Art. 5. Con delibera n. 43 del 19 marzo 2003 (allegato 4) sono state disposte agevolazioni contributive pari a quelle previste dall'art. 8, comma 2 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e limitatamente a n. 130 unità alle aziende in regola con il versamento dei contributi correnti e che avessero assunto con contratto a termine di durata pari a dodici mesi giornalisti iscritti nelle liste di disoccupazione o CIGS tenute a cura della Commissione paritetica Fieg/Fnsi.


L'indicata delibera forma parte di positive determinazioni delle sottoscritte organizzazioni con le seguenti integrazioni e modifiche


-         abolizione dei riferimenti diretti o indiretti inerenti l'individuazione massima dei contratti a termine stipulabili e della ripartizione in relazione al numero dei giornalisti occupati nelle aziende;


-         individuazione per ogni azienda editrice del numero massimo dei contratti a termine stipulabili con i giornalisti professionisti e praticanti iscritti nelle liste di disoccupazione e Cigs nella misura del 10% dei giornalisti professionisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dipendenti alla .data di approvazione dai Ministeri vigilanti della delibera di cui al successivo punto.


Qualora l'applicazione della percentuale determini frazioni di unità, le stesse verranno arrotondate ad unità intera;


-         applicazione del beneficio alle assunzioni a termine che verranno effettuate nel corso di un anno decorrente dal giorno successivo all'approvazione della delibera da parte dei Ministeri vigilanti e per le causali previste dall'art. 3 della disciplina collettiva giornalistica ovvero da quelle di legge;


-         proroga del beneficio per ulteriori 12 mesi alle aziende che trasformino il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;


-         le aziende che promuovano nuove iniziative editoriali ‑ferma restando per esse la possibilità di utilizzare la normativa di cui sopra per le assunzioni a termine ‑ sono ammesse a beneficiare della medesima riduzione contributiva per un periodo di 24 mesi con riferimento alle unità giornalistiche assunte inizialmente a tempo indeterminato provenienti dalle liste di disoccupazione e Cassa integrazione guadagni gestite dalla Fieg e dalla Fnsi.


Tali assunzioni devono essere effettuate entro un periodo di 12 mesi decorrente dalla data di approvazione della conforme delibera INPGI da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.


Il beneficio è limitato ad un numero di assunzioni non superiore al 40% dei giornalisti professionisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato assunti dalle aziende interessate.


-     cumulo con gli incentivi previsti dall'art. 4, lettera B del contratto di lavoro giornalistico per l'assunzione di disoccupati.


Art. 6.  In relazione alla fattispecie di esclusione previste dall'art. 61, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed inerenti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le parti confermano che l'iscrizione all'Albo dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti costituisce condizione necessaria per l'esercizio da parte degli stessi della professione intellettuale di giornalista. Le parti convengono di avviare un confronto in sede sindacale finalizzato all'esame degli aspetti attuativi anche relativi alle ulteriori fenomenologie di rapporto previste dal Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.


-         Le parti convengono di rinviare in sede di rinnovo quadriennale della disciplina collettiva giornalistica in scadenza al 28 febbraio 2005 la proposta della Fieg di esaminare il regime di totale cumulabilità tra i redditi di lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità per i giornalisti che, avendo raggiunto i 58 anni di età, abbiano maturato una anzianità contributiva di 37 anni e ciò in relazione anche ai risultati del bilancio tecnico dell'INPGI in fase di elaborazione.


-         Per quanto concerne il problema, sollevato dalla Fieg, circa l'allineamento dei livelli di minimale retributivo ai fini contributivi per i collaboratori fissi ed i corrispondenti al regime retributivo tabellare previsto per tali qualifiche dal contratto nazionale giornalistico, le parti si attiveranno in sede del Ministero del Lavoro per una definizione, di intesa con l'INPGI, della questione.


 


Letto, confermato e sottoscritto.


 


FEDERAZIONE ITALIANA                            FEDERAZIONE NAZIONALE


EDITORI GIORNALI                                               STAMPA ITALIANA


 


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Il Consiglio di Stato riforma una sentenza del Tar Lazio, ma la Corte costituzionale e la Cassazione civile sono di diverso avviso


Rimane in salita la strada dell’Inpgi


verso l’autonomia dalle regole dell’Inps


 Milano, 28 giugno 2004. Dietro l’accordo del 5 maggio c’è un retroscena. Dice l’articolo 2 dell’accordo medesimo: “La delibera n. 86 del 7 giugno 2001 modificativa del sistema sanzionatorio dell'Istituto (a suo tempo adottato con delibera n. 244/1997), annullata insieme al Decreto ministeriale di approvazione del 16 aprile 2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sentenza n. 8091/02 del 17 febbraio 2003, annullamento impugnato dall'INPGI al Consiglio di Stato, dovrà essere sostituita da altra disciplina che dia piena attuazione al sistema sanzionatorio previsto dai commi da 8 a 19 dell'Art. 116 della legge 23/12/2000, n. 388 e con la medesima decorrenza al 1 gennaio 2001. La decisione del Consiglio di Stato sul ricorso di cui sopra, discusso il 17 febbraio 2004, qualsiasi ne sia l'esito, non altererà il contenuto del presente accordo in materia sanzionatoria e condonale”. Con sentenza n. 3065/2004 (depositata il 12 maggio 2004, cioè 7 giorni dopo la firma dell’accordo), il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar Lazio, respingendo integralmente il ricorso della Fieg. Quella sentenza, quindi, non cambia il contenuto dell’accordo stipulato tra Fieg e Fnsi.


L'Inpgi è legittimato  a deliberare in materia di sanzioni contributive. L’Istituto, con un misurato comunicato stampa, ha reso noto  “di avere agito correttamente, secondo quanto previsto dalla legge 140/97, allorché ha deliberato in materia di sanzioni contributive, distaccandosi parzialmente da quanto previsto dalla legge generale (388/2000). E altrettanto correttamente agirono i Ministeri del Lavoro e dell'Economia, approvando la delibera dell'Inpgi. E' questa la sintesi di una sentenza del Consiglio di Stato, che ha accolto integralmente il ricorso dell'Inpgi e del Ministero del Lavoro, cassando la sentenza del Tar del Lazio, che l'11 giugno 2003 aveva accolto il ricorso presentato dalla Federazione italiana editori giornali. Nel mentre ha espresso grande soddisfazione per una decisione che ha fatto finalmente autorevole chiarezza sulla potestà dell'Ente in materia sanzionatoria (potestà peraltro prevista dalla legge 140/97) il Consiglio di amministrazione dell'Inpgi ha deciso, sempre il 19 maggio, di approvare una delibera che - recependo l'accordo sindacale stipulato il 5 maggio scorso tra Fnsi e Fieg - rende meno pesanti le sanzioni in caso di omissione o di evasione contributiva. Il Cda dell'Ente ha assunto quest'atto nella consapevolezza che ciò non derivava da un obbligo di legge, ma dall'opportunità di contribuire ad eliminare le contrapposizioni con parte del mondo editoriale, e nell'intento di favorire l'allargamento del mercato del lavoro e lo sviluppo delle aziende”.


I passaggi centrali della sentenza del Consiglio di Stato. L’articolo 76 della legge n. 388/2000. prevede che “le forme previdenziali gestite dall’inpgi devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria sia generali che sostitutive”. L’articolo 76 ha previsto, dice il Consiglio di Stato,  “il principio del coordinamento quale criterio di cui devono tener conto l’Istituto (in sede di determinazione delle prestazioni e dei contributi) e i Ministeri vigilanti (anche in sede di approvazione)”. Scrive ancora il Consiglio di Stato: “Ciò comporta che il ‘principio del coordinamento’ non ha vanificato quello di autonomia, ma lo ha integrato quale limite che non consente all’Istituto di prescindere dal sistema generale della previdenza sociale, con cui tendenzialmente deve armonizzarsi”.


La sentenza n. 6680/2002 della sezione lavoro della Cassazione. “Gli enti di previdenza privatizzati esercitano una funzione pubblica. Nell’attività da loro svolta si applica il sistema sanzionatorio previsto dalla legge in caso di inadempienza agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali. La normativa di legge concernente il sistema sanzionatorio da applicare in caso di inadempienza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali si applica anche agli enti di previdenza privatizzati, quale l’Inpgi”.  E’ questo il senso della sentenza della Sezione lavoro della Cassazione civile n. 6680 del 9 maggio 2002 (Pres. Trezza, Rel. Maiorano) resa pubblica  dal sito www.legge-e-giustizia.it diretto dall’avvocato Domenico D’Amati. La sentenza vede prevalere la Rai (assistita dagli avvocati Renato Scognamiglio e Grande Franzo) e soccombere l’Istituto. In sostanza l’Inpgi deve applicare l’articolo 116 della legge 388/2000, che contiene “misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare” e che  concede “sconti” sulle sanzioni che le aziende devono pagare agli istituti previdenziali per il ritardato pagamento dei contributi e dei premi. Franco Abruzzo ha dichiarato al riguardo: “Se l’Istituto è tenuto ad applicare l’articolo 116 della legge 388/2000, deve osservare anche l’articolo 72, che prevede la libertà di cumulo tra pensione e redditi da  lavoro autonomo o dipendente”.


Conclusioni. Corte costituzionale e Cassazione civile limitano l’autonomia dell’Inpgi, ritenendo prevalente il diritto all’uguaglianza.  Dell’articolo 76 della legge n. 388/2000, Consiglio di Stato e Cassazione danno letture sostanzialmente univoche, ma leggermente divergenti sul punto dell’autonomia e dell’operatività. Il Consiglio di Stato riconosce all’Istituto un minimo di autonomia, che invece la Cassazione nega. Tale situazione ha consigliato alla Fnsi di firmare l’accordo con la Fieg. Fnsi e Inpgi  conoscono l’orientamento  della Corte costituzionale su un altro fronte delicato; è noto che i ragionieri possono cumulare pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente o  autonomo. Questo principio, fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 437 pubblicata il 7 novembre 2002, vale ovviamente per i professionisti (medici, commercialisti, giornalisti, veterinari,  chimici, etc) iscritti nelle altre  Casse previdenziali trasformate dal dlgs n. 509/1994 in Fondazioni (è il caso dell’Inpgi) o in Associazioni di diritto privato. Gli avvocati avevano già spuntato un’analoga sentenza (n. 73/1992) dalla Consulta. Nella sentenza n. 437/2002 si legge: E’, infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali .... con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’art. 3 della Costituzione. L’iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera degli iscritti intendono avvalersi”.


 


 


 


 


 


 


 


 





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