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In vigore il nuovo Regolamento che disciplina l’attività di formazione professionale continua per gli iscritti all’Albo dei giornalisti. La novità più importante è costituita dalla cancellazione dell’esenzione dalla formazione per i giornalisti iscritti da meno di tre anni.


Roma, 4 marzo 2015. Con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 4 del 28 febbraio 2015 è entrato in vigore il nuovo Regolamento che disciplina l’attività di formazione professionale continua per gli iscritti all’Albo dei giornalisti. La novità più importante è costituita dalla cancellazione dell’esenzione dalla formazione per i giornalisti iscritti da meno di tre anni: poiché la nuova normativa si applica dall’entrata in vigore del suddetto Regolamento, per coloro che decadono dall’esenzione, così come per i neoiscritti, l’obbligo formativo decorrerà dal 1° gennaio 2016. Come, infatti, recita il nuovo Regolamento (art. 2 comma C) “La FPC è obbligo deontologico per tutti i giornalisti in attività”. All’articolo 10 si specificano i “Contenuti e le materie dei programmi formativi” che devono contenere “argomenti relativi all’attività professionale giornalistica e in particolare alle materie attinenti all’informazione, alla cultura, alla comunicazione e lo sviluppo tecnologico dei media, alle materie giuridiche ed economiche, alle problematiche sociali e ambientali, alla storia del giornalismo, all’ordinamento professionale, alla multimedialità, alla deontologia, nonché alle problematiche sindacali, previdenziali, fiscali e retributive”. Al giornalista che, al termine del triennio, non abbia assolto l’obbligo (art. 20) “l’Ordine regionale notifica l’inadempienza formulando l’invito ad avviare entro tre mesi il percorso formativo. Qualora persista l’inosservanza, il consiglio regionale dell’Ordine ne dà segnalazione al Collegio territoriale di disciplina”. Sono poi specificati i casi di esenzione giustificata e le cause di incompatibilità per i docenti, che non possono ricoprire il ruolo di componente del CTS (Comitato tecnico scientifico, ndr) del CNOG ed essere presenti a qualsiasi titolo negli enti autorizzati, “fatta eccezione per la docenza gratuita; il divieto di insegnamento a titolo oneroso è esteso a tutti i componenti del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali”. (da sito www.assostamparegionali.wordpress.com)



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 






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