Sommario
I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Riconoscimento delle scuole idonee allo svolgimento del praticantato
Art. 2 I soggetti promotori e le strutture che possono essere abilitate
Art. 3 Condizioni per il riconoscimento
Art. 4 Durata dei corsi
Art. 5 Numero programmato e tasse
Art. 6 Iscrizione nel Registro dei praticanti
II COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO E DELEGATI
Art. 7 Compiti e composizione del Comitato
Art. 8 Delegati dei Consigli presso le scuole
Art. 9 Incompatibilità e divieti
III VERIFICHE E VALUTAZIONE
Art. 10 Oggetto delle verifiche
Art. 11 Valutazione
Art. 12 Procedura di revoca del riconoscimento
Art. 13 Organici delle scuole
IV INDIRIZZI PER LA DIDATTICA
Art. 14 Autonomia didattica docenti giornalisti
Art. 15 Raggruppamenti disciplinari di base
V FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 16 Formazione pratica nelle scuole
Art. 17 Gli stage e i doveri delle scuole
Art. 18 Gli stage e i doveri degli allievi
Art. 19 Qualificazione e aggiornamento professionale
VI CONDIZIONI TECNICO ORGANIZZATIVE E ACCESSO
Art. 20 Docenti, tutor e attrezzature tecnologiche
Art. 21 Accesso alle scuole
Art. 22 Le commissioni di selezione
Art. 23 Prove di selezione
VII PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO
Art. 24 Domande per il riconoscimento
VIII NORMA FINALE
Art. 25 Efficacia del “Quadro di indirizzi”
I PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Riconoscimento delle scuole idonee allo svolgimento del praticantato
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, al fine di rafforzare il diritto dei cittadini a ricevere un’informazione corretta, qualificata e libera, promuove lo studio e la formazione al giornalismo attraverso apposite strutture qui di seguito denominate scuole.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti può riconoscere le scuole finalizzate all’accesso professionale e, stipulando apposite convenzioni, le dichiara sedi idonee allo svolgimento del praticantato previsto dalla legge 3/2/1963 n.69.
Il Consiglio regionale competente per territorio può proporre la nascita delle scuole.
Il Consiglio nazionale delibera il riconoscimento dopo aver:
- verificata l’osservanza dei requisiti previsti dal presente “Quadro di indirizzi”
- considerato il parere del Comitato tecnico-scientifico (Cts).
- acquisito il consenso del Consiglio regionale competente, espresso con la maggioranza dei componenti.
Le convenzioni sono stipulate dal Comitato Esecutivo e ratificate dal Consiglio nazionale, hanno validità biennale e non sono tacitamente rinnovabili.
Art. 2. I soggetti promotori e le strutture che possono essere abilitate
Nel quadro degli attuali ordinamenti possono essere riconosciuti, quali scuole abilitate allo svolgimento del praticantato giornalistico, i seguenti corsi per il cui accesso è richiesto il titolo di laurea in una qualsiasi disciplina o classe:
a) master universitari biennali in giornalismo;
b) istituti biennali per la formazione al giornalismo;
c) lauree magistrali in giornalismo.
Possono chiedere il riconoscimento le scuole promosse da Ordini regionali, da associazioni professionali dei giornalisti e dalle Università.
Non possono essere riconosciute scuole di tipo aziendale.
Le scuole possono essere gestite in forme consortili fra i soggetti e gli enti elencati ai punti a), b) e c) e operare con il concorso di soggetti pubblici e privati, enti locali, enti e istituzioni comunitarie, imprese editoriali o radiotelevisive iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (Legge 31 luglio 1997, n. 249).
Art. 3. Condizioni per il riconoscimento
Per chiedere il riconoscimento le scuole devono:
a) provare le finalità esclusivamente formative e non speculative o di lucro;
b) documentare la trasparenza, la legittimità e l’autonomia delle fonti di finanziamento, fornendo, mediante i relativi atti formali, adeguate garanzie circa le risorse annue, documentandone la misura e la natura (es. contributi comunitari, regionali, universitari, soggetti pubblici, soggetti privati, banche, ecc.). I finanziamenti non possono essere limitati alla sola tassa di iscrizione a carico degli allievi e non devono in alcun modo condizionare l’autonomia didattico-culturale e la capacità organizzativa della scuola;
c) garantire una effettiva preparazione professionale adeguata ai diversi mezzi di comunicazione (stampa, radio, televisione, agenzia, web e nuovi media) orientata a una formazione multimediale e a una preparazione culturale post lauream.
Art. 4. Durata dei corsi
La durata dei corsi è biennale e di almeno 1.000 ore effettive all’anno, a tempo pieno e frequenza obbligatoria, di cui non meno dei due terzi dedicate alla pratica guidata all’interno delle scuole.
La pratica guidata nelle aziende è aggiuntiva e non può essere, neanche parzialmente, sostitutiva dell’addestramento svolto nella scuola.
Durante il ciclo formativo, le scuole effettuano verifiche periodiche sul rendimento e sulla formazione acquisita dagli allievi. La documentazione di tali verifiche va trasmessa entro 30 giorni al Comitato tecnico scientifico e al Consiglio regionale competente.
Art. 5. Numero programmato e tasse
Le scuole sono a numero programmato. Non possono essere ammessi più di 30 allievi per ciascun biennio, eccetto le situazioni già formalmente riconosciute. Il numero degli allievi può essere rivisto al rinnovo di ciascuna Convenzione, acquisito il parere favorevole del Consiglio regionale competente e purché non eccedente il limite di 30 per ciascun biennio.
Spetta al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti valutare e determinare il numero degli allievi da assegnare a ciascuna scuola.
Ogni allievo è tenuto a versare una tassa di iscrizione il cui importo può essere variato al rinnovo della convenzione, acquisito il parere favorevole del Consiglio regionale competente. In ogni caso tale importo non potrà essere superiore all’importo massimo della tassazione prevista per i corsi post lauream degli atenei della regione in cui ha sede la scuola.
Ciascuna scuola garantisce un numero di borse di studio equivalenti almeno al 20 per cento della tassa di iscrizione.
Art. 6. Iscrizione nel Registro dei praticanti
Gli allievi ammessi a seguire i corsi sono iscritti, nel rispetto dei requisiti di legge, nel Registro dei praticanti dal Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti nella cui regione ha sede la scuola.
Superato il periodo di tre mesi dall’inizio dei corsi, il direttore responsabile delle testate rilascia la dichiarazione comprovante l’effettivo inizio della pratica, prevista dall’art. 33 della legge 3.2.1963 n. 69, per l’iscrizione nel Registro dei praticanti.
Il mancato rilascio della dichiarazione di effettivo inizio della pratica, di cui al comma precedente, deve essere motivato e comporta l’esclusione dell’allievo dai corsi di formazione.
Al compimento del corso di formazione, il direttore responsabile rilascia all’allievo la dichiarazione sull’attività giornalistica svolta, secondo quanto previsto dall’art. 34 della legge 3.2.1963 n. 69.
La rinuncia dell’allievo o la mancata frequenza, per qualsiasi motivo e in ogni anno scolastico superiore al 20% del tempo stabilito per lezioni o esercitazioni di formazione pratica, nonché l’allontanamento dai corsi a qualsiasi titolo determinata, comportano l’esclusione dai corsi medesimi e devono essere comunicate tempestivamente al Consiglio regionale presso il quale l’allievo è iscritto, per le decisioni di competenza, ai sensi della legge 3.2.1963 n. 69.
Se l’allievo lascia la scuola dopo il primo anno di corso, il direttore è tenuto a certificare il tirocinio svolto. Non possono subentrare altri allievi se la rinuncia o l’allontanamento avvengono dopo i primi due mesi dall’avvio del corso.
II COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO E DELEGATI
Art. 7. Compiti e composizione del Comitato
Il Comitato tecnico scientifico è l’organo di consulenza e assistenza del Consiglio nazionale sulle tematiche dell’accesso e della formazione professionale e sugli orientamenti didattici e organizzativi delle scuole di giornalismo.
Il Comitato tecnico scientifico opera in base ai principi di imparzialità, professionalità specifica, trasparenza e pubblicità degli atti ed è delegato a svolgere i seguenti compiti:
a) istruire le pratiche di riconoscimento ed esprimere il parere sulla conformità delle scuole ai principi e alle norme del “Quadro di indirizzi”
b) ipotizzare, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, il numero degli allievi che possono essere iscritti nelle scuole convenzionate
c) coordinare ed effettuare le verifiche nelle scuole e svolgere l’attività di controllo sul funzionamento, l’organizzazione e la qualità didattica delle stesse scuole, coinvolgendo, secondo le necessità, anche altri consiglieri nazionali o regionali.
Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato esecutivo. E’ composto da un minimo di 8 consiglieri nazionali che al loro interno eleggono un coordinatore, su proposta del Presidente del Consiglio nazionale. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni.
Il Comitato elegge al proprio interno l’ufficio di Segreteria, composto da tre membri e al quale è affidato, in collaborazione con il personale degli uffici del Consiglio nazionale dell’Ordine, il compito di istruire le istanze di riconoscimento.
Ai lavori del Comitato tecnico scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Comitato esecutivo del Consiglio nazionale. Sono invitati, a titolo consultivo, il Presidente e il Vice presidente dell’Ordine regionale interessato all’istruttoria della richiesta di riconoscimento.
Il Comitato ascolta, una volta l’anno e ogni volta che se ne presenti la necessità, la relazione dei Delegati del Consiglio nazionale, di cui all’articolo 8 del presente “Quadro di indirizzi”.
Il Comitato tecnico scientifico compie verifiche ogni volta lo ritenga necessario. In ogni caso almeno una prima della conclusione del biennio. Alle verifiche possono partecipare componenti del Comitato esecutivo.
L’attività di controllo può essere svolta con la collaborazione dell’Ordine regionale competente, che segnala al Consiglio nazionale eventuali irregolarità o violazioni del “Quadro di indirizzi”.
Art. 8. Delegati dei Consigli presso le scuole
Ogni scuola prevede all'interno degli organi di gestione, comunque denominati, almeno un Delegato del Consiglio nazionale e uno del Consiglio regionale competente. La stessa rappresentanza minima deve essere assicurata nel comitato scientifico o di indirizzo delle scuole.
All’interno degli organi di gestione e del Comitato scientifico il numero complessivo dei giornalisti indicati dall’Ordine non può essere inferiore alla metà dei componenti indicati dall’Università.
Il Comitato esecutivo, su proposta del Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, designa tra i consiglieri nazionali i Delegati del Consiglio nazionale e indica l'incarico loro assegnato. I Delegati regionali sono designati dai Consigli regionali degli Ordini territorialmente competenti su proposta del Presidente regionale che ne dà comunicazione al Comitato tecnico scientifico.
I Delegati dei Consigli sono designati al rinnovo di ciascuna convenzione e non possono svolgere più di due mandati consecutivi nella stessa scuola.
I Delegati seguono l’andamento della scuola, riferiscono al Comitato tecnico scientifico almeno una volta l’anno, quando sono convocati, quando essi stessi ne avvertano la necessità. Inoltre partecipano alle verifiche e alle attività di controllo nelle scuole.
Art. 9. Incompatibilità e divieti
I componenti del Comitato esecutivo e del Comitato tecnico scientifico non possono dirigere i laboratori né far parte degli organismi di gestione e di indirizzo delle scuole.
L’incompatibilità si estende ai tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.
I Delegati presso le scuole non possono avere incarichi di insegnamento in alcuna scuola riconosciuta dall’Ordine né possono far parte del Comitato tecnico scientifico del Consiglio nazionale.
Il divieto si estende ai due anni successivi alla cessazione dell’incarico.
Per la durata del mandato, i Consiglieri nazionali dell’Ordine e i Consiglieri degli Ordini regionali non possono avere incarichi di insegnamento retribuiti in alcuna delle scuole riconosciute di cui all’art. 1 del presente “Quadro di indirizzi”.
Per i componenti del Comitato esecutivo e del Comitato tecnico scientifico tale divieto si estende ai tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.
Per dieci anni non possono insegnare né ricoprire alcun incarico nelle scuole i giornalisti per i quali siano diventate definitive le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 54 e 55 della legge n. 69/63.
III VERIFICHE E VALUTAZIONE
Art. 10. Oggetto delle verifiche
Le verifiche di cui agli articoli precedenti, riguarderanno il rispetto del “Quadro di indirizzi” e in particolare:
a) lo svolgimento effettivo degli insegnamenti pratici di giornalismo e della pratica guidata nelle testate della scuola, nelle misure stabilite dal precedente art. 4;
b) la presenza di giornalisti professionisti in qualità di docenti operativi nei vari settori multimediali per gli insegnamenti pratici e professionali coordinati dal direttore delle testate;
c) la disponibilità e l’uso di attrezzature per le pratiche multimediali di base, adeguate alle innovazioni tecnologiche. In caso di ulteriori necessità le scuole, previa verifica e autorizzazione del Comitato esecutivo, possono avvalersi di service non appartenenti ad aziende editoriali;
d) la presenza e l’effettiva diffusione di testate giornalistiche prodotte dagli allievi, del tutto autonome rispetto alla stessa università e a qualsiasi soggetto o ente pubblico o privato, e destinate all’esterno delle scuole;
e) la natura e la disponibilità di mezzi economici tali da garantire l’effettivo svolgimento del biennio autorizzato dal Consiglio nazionale secondo le condizioni poste dall’art.3 , lettera b) e dall’art. 20, comma 6.
Art. 11. Valutazione
Durante il secondo anno del biennio, una commissione formata da tre componenti del Cts, dai Delegati del Consiglio nazionale e del Consiglio regionale competente compie una verifica in ciascuna scuola al fine di valutarne la funzionalità e la rispondenza al “Quadro di indirizzi”. A tale verifica possono partecipare componenti del Comitato esecutivo.
La commissione valuta:
a) il giudizio degli allievi rispetto a:
1) rispondenza dell’insegnamento agli obiettivi didattici previsti,
2) validità dei laboratori,
3) funzionalità generale della scuola.
b) i parametri obbligatori contenuti nel “Quadro di indirizzi”:
1) Effettivo svolgimento delle ore di pratica:
le ore di pratica guidata devono essere reali, consistono in un lavoro redazionale, anche a rotazione tra le diverse testate, che impegni l’intero nucleo, assistito da giornalisti professionisti accreditati e in numero adeguato.
2) Adeguatezza delle materie insegnate nelle ore di studio:
Conoscenza, ampia e approfondita, di diritto pubblico e privato con particolare riferimento a: diritto penale; economia e finanza; storia e geografia politica; deontologia professionale.
3) Consistenza dei prodotti redazionali:
i notiziari realizzati dalle scuole non possono essere house organ ma devono:
- essere diffusi sul territorio;
- essere realizzati integralmente dagli allievi;
- prevedere la partecipazione di tutta la classe;
- prevedere la rotazione dei compiti e delle responsabilità;
- utilizzare tutti i mezzi d’informazione: carta stampata, agenzia, radio, tv, web;
le scuole conservano, almeno fino alla fine del biennio successivo, copia dei prodotti redazionali realizzati e in particolare le registrazioni dei programmi radiofonici e televisivi.
4) Curriculum dei docenti:
i docenti universitari devono avere comprovate competenze scientifiche; i docenti giornalisti un’esperienza professionale almeno decennale e un adeguato curriculum.
5) Strutture e attrezzature in grado di supportare l’attività formativa:
in ciascuna scuola è indispensabile che vi siano le attrezzature previste dall’art. 20, comma 7 lett. a), b) e c) del presente “Quadro di indirizzi”.
6) Piano finanziario adeguato alle esigenze:
Disponibilità di mezzi economici tali da garantire l‘effettivo svolgimento del biennio autorizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine.
7) Analisi e raffronto del numero degli allievi che hanno conseguito l’idoneità professionale:
Sarà considerato il numero degli allievi della scuola che hanno superato l’esame considerando sia i risultati ottenuti alle prove scritte che a quella orale.
Per ciascun elemento o parametro di valutazione sarà espresso un voto da 1 a 10.
La convenzione con l’Ordine non può essere rinnovata se la scuola ottiene un punteggio inferiore a 75/100 o se vi sia una insufficienza su due elementi di valutazione, di cui solo una potrà essere determinata dal giudizio degli allievi.
Art. 12. Procedura di revoca del riconoscimento
In caso di inosservanza anche di uno solo dei principi fissati dal “Quadro di indirizzi” nonché di violazione degli obblighi previsti, il Comitato tecnico scientifico informa il Comitato esecutivo, il quale avvia una procedura di infrazione che può portare alla revoca della convenzione.
Il Comitato esecutivo, sentito il Consiglio regionale competente, accorda alla Scuola un termine di 60 giorni per ristabilire le condizioni previste dal presente Quadro di indirizzi. Trascorso senza esiti tale termine, il Consiglio nazionale revoca il riconoscimento. La revoca diviene operativa al compimento del biennio in corso.
Un nuovo riconoscimento potrà essere richiesto non prima che siano trascorsi due anni.
Al termine di ciascun biennio la convenzione fra la Scuola e il Consiglio nazionale viene rinnovata attraverso una delibera del Comitato esecutivo, acquisiti i pareri del Comitato tecnico scientifico e del Consiglio regionale competente.
In assenza di tale delibera, la Scuola non può procedere alla pubblicazione del bando per il biennio successivo, pena la revoca del riconoscimento.
Art 13. Gli organici delle scuole
All’inizio di ciascun anno di corso ogni Scuola comunica al Comitato esecutivo e al Consiglio regionale competente:
- l’organico del personale amministrativo;
- l’elenco dei docenti e delle relative materie d’insegnamento;
- l’elenco dei tutor di laboratorio, i quali devono essere iscritti nell’Elenco professionisti.
La Scuola comunica anche le eventuali variazioni che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.
IV INDIRIZZI PER LA DIDATTICA
Art. 14. Autonomia didattica e docenti giornalisti
Le scuole organizzano autonomamente piani e programmi didattici entro i limiti fissati dal presente “Quadro di indirizzi”.
Il Comitato esecutivo del Consiglio nazionale, sentiti il Comitato tecnico scientifico e il Consiglio regionale competente, esprime un parere vincolante sulla scelta dei giornalisti docenti. Se entro 30 giorni dalla richiesta il Comitato esecutivo non fornisce alcuna comunicazione alla Scuola, il parere s’intende positivo.
In particolare ai giornalisti docenti sono richiesti:
- iscrizione all’Albo da almeno 10 anni;
- esperienza professionale nella disciplina o nella specialità d’insegnamento comprovata da circonstanziato curriculum;
- capacità didattica ed espositiva;
- adeguata preparazione teorica, soprattutto per quanto riguarda la deontologia professionale,
- abilitazione all’insegnamento nelle scuole di giornalismo rilasciata dal Consiglio nazionale: la richiesta di tale abilitazione è subordinata alla definizione da parte del Consiglio nazionale delle procedure per conseguirla.
Art. 15. Raggruppamenti disciplinari di base
Gli insegnamenti teorici e pratici necessari per la formazione del giornalista rispondono ai contenuti dei quattro seguenti raggruppamenti disciplinari:
a) Il sistema dell’informazione e del giornalismo: istituzioni e profilo professionale.
- Diritto dell’informazione e della comunicazione, doveri del giornalista, etica e deontologia;
- Storia del giornalismo;
- Sociologia della comunicazione;
- Economia dei media e delle imprese editoriali;
- Ruolo degli Istituti di categoria;
- Modelli organizzativi e produttivi internazionali;
b) Fondamenti culturali dell’informazione
- Elementi di economia, micro e macro;
- Elementi di diritto pubblico, civile e penale;
- Storia del mondo contemporaneo (con particolare riferimento al Secondo dopoguerra);
- Scienze sociali (elementi di scienza politica, geografia politica, psicologia e sociologia);
- Discipline scientifiche (con particolare riferimento ai temi della salute, dell’ambiente, delle fonti energetiche e della sostenibilità).
c) Discipline tecniche per le professioni giornalistiche.
- I media, loro organizzazione;
- Comunicazione verbale e non verbale (Dizione, prossemica, ecc.);
- Tecniche e linguaggi del giornalismo quotidiano e periodico nella stampa, nella radio, nella televisione e sul web;
- Linguaggio visivo e grafico;
- Linguaggi settoriali;
- Giornalismo per uffici stampa;
- Statistica e analisi dei dati;
d) Innovazione tecnologica, giornalismo multimediale e di convergenza.
- Accesso alle fonti su Internet e verifica della loro attendibilità ;
- Analisi comparata dei principali siti di informazione nazionali e internazionali ;
- Giornalismo partecipato (public e civic journalism, social network, blog);
- La televisione via Internet: analisi e tecniche;
- Dal telegiornale al videogiornale per infomobilità;
Tutti gli insegnamenti rientranti nei quattro raggruppamenti e quelli eventualmente aggiuntivi dovranno essere ispirati a una utile integrazione fra i principi teorici e le relative applicazioni al giornalismo.
V FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 16. Formazione pratica nelle scuole
La formazione pratica degli allievi deve avvenire attraverso esercitazioni, raccolta di notizie e lavoro redazionale per organi di informazione editi dalle scuole. Solo in via sperimentale – al fine di verificare la preparazione e prendere contatto con il mondo del lavoro – gli allievi trascorrono periodi di formazione (stage) presso testate esterne.
In particolare, a partire dal secondo bimestre, le scuole editano contemporaneamente:
a) un periodico a stampa, almeno quindicinale, distribuito sul territorio, anche attraverso le edicole, dedicato agli approfondimenti sui temi della realtà locale, nazionale e internazionale;
b) un giornale on line costantemente aggiornato sulla cronaca locale e su temi generali. E’ necessario evitare che nel quotidiano on line confluiscano gli stessi materiali prodotti per gli altri media, ognuno dei quali ha un proprio specifico linguaggio;
c) una rubrica radiofonica, almeno quindicinale, disponibile sul sito della scuola e possibilmente ospitata da una stazione locale, previa autorizzazione da parte del Comitato esecutivo. La realizzazione è integrata da corsi di dizione, speakeraggio e conduzione;
d) rubriche e servizi giornalistici televisivi, disponibili sul sito della scuola e possibilmente diffusi attraverso emittenti locali, previa autorizzazione del Comitato esecutivo.
Le scuole possono altresì editare anche un notiziario quotidiano di agenzia, realizzato dagli allievi e diffuso agli organi di stampa.
Tutti gli allievi nel corso del biennio partecipano alla realizzazione delle diverse testate.
Art. 17. Gli stage e i doveri delle scuole
I periodi di formazione (stage) in testate esterne durano due mesi per ciascun anno. Obiettivi dei periodi di pratica guidata sono l’approccio con le realtà operative e la conoscenza dei meccanismi redazionali. All’inizio di ciascun anno di corso la scuola comunica al Comitato tecnico scientifico il periodo di svolgimento dello stage.
Gli stage non possono svolgersi nel periodo 1° luglio-31 agosto. Tale disposizione verrà sottoposta a verifica del Consiglio nazionale ogni anno a partire dall’approvazione del presente quadro di indirizzi.
Gli stage sono regolati da convenzioni, concordate di volta in volta fra la Scuola e le aziende editoriali e non possono svolgersi presso quelle aziende per le quali il ministero del Lavoro abbia dichiarato lo stato di crisi o di ristrutturazione: tale divieto permane per l’intera durata del provvedimento ministeriale. Il divieto è esteso alle società in liquidazione o in stato di crisi ai sensi della legge fallimentare.
Le convenzioni, sottoposte alla verifica del Delegato del Consiglio nazionale, devono prevedere:
- da parte dell’azienda: la disponibilità ad accogliere l’allievo come praticante giornalista; la nomina da parte del direttore della testata di un tutor, che segua il praticante; l’impegno a non utilizzare il praticante in sostituzione di redattori per qualsiasi motivo assenti o per coprire vuoti di organico;
- da parte della scuola: la copertura assicurativa per ogni ipotesi di incidente; il rispetto delle norme aziendali; l’impegno degli allievi a rispettare le norme per i praticanti e a non effettuare prestazioni in sostituzione dei redattori.
Le scuole e i Delegati del Consiglio nazionale e del Consiglio regionale vigilano affinché sia evitata un’utilizzazione impropria degli stagisti. A tal fine denunciano eventuali violazioni al Consiglio regionale competente affinché eserciti il potere disciplinare nei confronti del tutor e del direttore della testata.
L’omessa vigilanza da parte delle scuole sul comportamento delle testate presso le quali gli allievi effettuano gli stage comporta l’avvio della procedura di revoca secondo quanto previsto dall’art. 12 del presente “Quadro di indirizzi”.
Le Università convenzionate con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti accettano di non inviare studenti di altri corsi di laurea nelle redazioni giornalistiche. In caso di violazione sarà avviata la procedura di revoca della convenzione secondo quanto previsto dall’art. 12 del presente “Quadro di indirizzi”.
Art. 18. Gli stage e i doveri degli allievi
Gli allievi, in quanto praticanti, sono tenuti al rispetto delle relative norme contrattuali e deontologiche e non potranno in alcun caso sostituirsi a un giornalista per qualsiasi motivo assente o coprire vuoti d’organico.
Gli allievi possono firmare o andare in voce o video soltanto eccezionalmente e comunque sotto la diretta responsabilità del direttore della testata presso la quale si svolge lo stage.
Durante il biennio formativo, gli allievi non potranno avere contratti di lavoro, né giornalistici né di altro genere. Le eventuali collaborazioni giornalistiche dovranno essere autorizzate dal direttore della testata e saranno svolte fuori dall’orario e dai locali della scuola.
Al termine di ogni stage, ciascun allievo redige una relazione dettagliata sull’attività svolta all’interno delle testate ospitanti. La scuola trasmette le relazioni al Consiglio regionale competente e al Comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. In assenza di tali relazioni, il direttore delle testate non potrà rilasciare il certificato di compiuta pratica.
Art. 19. Qualificazione e aggiornamento professionale
Le Università e gli Ordini regionali territorialmente competenti, di intesa con il Comitato esecutivo e con il Comitato tecnico scientifico del Consiglio nazionale, nell’ambito delle attività della Scuola possono organizzare corsi di qualificazione e aggiornamento professionale per giornalisti professionisti e pubblicisti.
A tal fine possono sottoscrivere convenzioni, con i soggetti di cui al precedente comma nelle scuole riconosciute, finalizzate a realizzare percorsi formativi.
I percorsi formativi possono anche non coincidere con il biennio di praticantato convenzionato con il Consiglio nazionale. Se il percorso formativo coincide anche in parte con il biennio di praticantato riconosciuto dal Consiglio nazionale, la frequenza degli allievi giornalisti professionisti o pubblicisti è limitata al ciclo di lezioni teoriche, previa autorizzazione della direzione della Scuola.
VI CONDIZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE E ACCESSO
Art. 20. Docenti, tutor e attrezzature tecnologiche
L’attività formativa delle scuole si basa sul rapporto fra formazione accademica e formazione pratica volta ad assicurare la padronanza delle tecniche e dei principi necessari per il corretto esercizio dell’attività giornalistica. Per questo essa è affidata a docenti universitari, giornalisti ed esperti.
Il direttore della Scuola può essere un accademico, un esperto di chiara fama, un giornalista laureato iscritto all’albo da almeno 10 anni. A lui la responsabilità complessiva dell’efficienza della struttura, del reperimento dei fondi, del funzionamento dei laboratori e delle attrezzature, dei rapporti con l’Università.
Il direttore dei laboratori e delle testate deve essere un giornalista laureato, iscritto all’albo da almeno 10 anni. A lui spetta l’organizzazione dell’attività professionale, in quanto titolare del potere di certificazione del praticantato, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 della legge 3.2.1963 n. 69 e dell’art. 6 del presente “Quadro di indirizzi”.
Il direttore dei laboratori e delle testate è nominato dall’organo di gestione della scuola con un contratto a tempo determinato nel rispetto dei parametri fissati dal Cnlg.
Al fine di assicurare agli allievi il necessario esercizio pratico del giornalismo, le scuole devono prevedere un numero di giornalisti professionisti adeguato al numero degli allievi e la presenza durante le ore di laboratorio di almeno due giornalisti-tutor.
Le scuole dovranno avere la disponibilità di attrezzature e tecnologie che garantiscano lo svolgimento di attività proprie di cronisti e redattori nelle condizioni di una testata giornalistica. In particolare ogni scuola dovrà disporre almeno di:
a) un sistema editoriale con una postazione pc per allievo, server centralizzato, software editoriali secondo standard di mercato finalizzati alla pubblicazione su carta, all’impaginazione, all’elaborazione di testi, agenzie e immagini;
sistema editoriale secondo standard di mercato finalizzato alla raccolta, al montaggio e alla messa in onda o in rete di materiali radiotelevisivi;
sistema editoriale secondo standard di mercato per la trasmissione attraverso la rete web di testi, audio e video, sistemi per l’acquisizione e l’elaborazione di materiali d’agenzie, banche dati o altre fonti on-line, strumenti per l’acquisizione audio e video di materiali primi per l’editing, strumenti per la connessione di testate esterne eventualmente collegate alle redazioni del master.
b) Emeroteca, televisori, radio, connessioni Internet per il computer di ciascun allievo.
c) Archivi (e/o banche dati) per la documentazione giornalistica.
I docenti e i tutor lavoreranno in stretto rapporto di collaborazione con il direttore dei laboratori e delle testate.
Art. 21. Accesso alle scuole
L’accesso alle scuole avviene per titoli ed esami. Le selezioni si svolgono ad anni alterni, con le eccezioni già formalmente consentite.
Ciascuna scuola predispone la selezione nel rispetto dei principi generali indicati dal presente “Quadro di indirizzi”. Il bando per ogni selezione, 60 giorni prima della pubblicazione, deve essere sottoposto all’approvazione del Comitato esecutivo del Consiglio nazionale.
La graduatoria della selezione, con i punteggi parziali e finali, è pubblicata sul sito della scuola fino allo scadere dei termini per eventuali subentri. La graduatoria deve essere tempestivamente trasmessa al Consiglio regionale competente, al Comitato esecutivo e al Comitato tecnico scientifico del Consiglio nazionale.
Art. 22. Le commissioni di selezione
La commissione per le selezioni d’accesso ai corsi è formata da giornalisti con almeno dieci anni di anzianità e da un egual numero di docenti o esperti indicati dalle Università. La commissione, salvo i casi di impossibilità, è presieduta da un docente universitario.
I giornalisti sono indicati dal Consiglio regionale competente e almeno uno dal Consiglio nazionale.
All’atto della richiesta di un delegato del Consiglio nazionale, la scuola comunica al Comitato esecutivo i nomi degli altri componenti la commissione.
La composizione delle commissioni deve garantire la presenza di competenze nei principali settori del giornalismo (Cronaca, Politica, Economia, Esteri, Cultura, Spettacoli, Sport).
Art. 23. Prove di selezione
Per quanto concerne i titoli, devono essere considerati:
- punteggio del diploma di laurea e della eventuale laurea magistrale;
- frequenza di corsi di specializzazione o di perfezionamento utili all’esercizio del giornalismo;
- eventuale iscrizione all’Albo;
- conoscenza certificata di lingue straniere.
Alle lauree verrà attribuito un valore da 5 a 15/30, mentre per i corsi utili all’esercizio del giornalismo, per l’iscrizione all’Albo e la conoscenza di lingue straniere (oltre l’inglese) verranno assegnati tre punteggi, singolarmente non superiori a 5/30.
Le scuole attribuiscono punteggi differenziati per i diplomi di laurea conseguiti nel nuovo e nel vecchio ordinamento.
Sulla base dei titoli è stilata una graduatoria. I primi 100 o più candidati sostengono gli esami di ammissione, volti ad accertare l’attitudine all’attività giornalistica. Gli esami dovranno articolarsi in prove scritte e orali.
Le prove scritte consistono:
1) nello svolgimento di un argomento di attualità scelto dal candidato tra quelli indicati dalla Commissione esaminatrice (60 righe di 60 battute);
2) nella sintesi di un ampio articolo o di più lanci di agenzia in un massimo di 15 righe.
3) nella risposta a quiz concernenti argomenti di cultura generale;
La prova orale consiste nell’accertamento, da parte di un insegnante o di un esperto di lingua madre, della conoscenza della lingua inglese e in un colloquio individuale con i componenti della Commissione su argomenti di attualità.
La valutazione delle prove scritte e orali è espressa con un punteggio in trentesimi.
La graduatoria finale è ottenuta sommando i punteggi delle prove scritte e orali ed è espressa in sessantesimi.
Per i candidati a pari punteggio ci si attiene all’ordine risultante dalla graduatoria per titoli. In caso di ulteriore parità prevale il punteggio conseguito per la conoscenza delle lingue. In caso di ulteriore parità prevale la minore età.
VII PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO
Art. 24. Domande per il riconoscimento
Al fine di ottenere il riconoscimento, mediante apposite convenzioni biennali con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, le scuole devono presentare, direttamente al Consiglio nazionale dell’Ordine o per il tramite del Consiglio regionale territorialmente competente, una domanda corredata dalla seguente documentazione:
a) Statuto, Regolamento e deliberazioni degli organi direttivi relativi alla istituzione della scuola e composizione degli organi statutari, secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente “Quadro di indirizzi”;
b) preventivo delle spese e previsione di copertura, specificando natura, durata non inferiore al biennio e composizione delle fonti di finanziamento, ai sensi dell’art. 3, lettera b) del presente “Quadro di indirizzi”;
c) consenso motivato del Consiglio regionale territorialmente competente, il quale dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta;
d) programma annuale dettagliato dell’organizzazione dei corsi nonché il relativo piano sia per la parte teorica, sia per i laboratori, nel rispetto del rapporto fissato dall’art. 14 del presente “Quadro di indirizzi”;
e) convenzioni con Università (nel caso degli istituti per la Formazione al giornalismo), oppure con Istituti di formazione al giornalismo promossi dagli organismi professionali dei giornalisti (nel caso di Università), che assicurino la reciproca collaborazione per la formazione culturale e per quella tecnico-pratica;
f) composizione del progetto del corpo docente, sia accademico che giornalistico, con indicazione dei relativi curricula;
g) ampia descrizione delle attrezzature tecnologiche e delle strutture didattico-organizzative in grado di assicurare la più ampia formazione multimediale, secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 6, lett. a), b) e c);
h) indicazione delle testate edite dalla scuola;
i) indicazione dei metodi e dei programmi didattici che la scuola intende perseguire nonché della tipologia delle verifiche che saranno adottate nel corso e al termine dell’attività formativa.
VIII NORMA FINALE
Art. 25. Efficacia del “Quadro di indirizzi” e delle norme contenute.
Le norme contenute nel presente “Quadro di indirizzi” hanno efficacia dalla data del riconoscimento o del rinnovo delle convenzioni.
I nuovi riconoscimenti e le nuove convenzioni potranno avvenire solo in base al presente “Quadro di indirizzi”.