Art. 1 Finalità.
1. Anche ai sensi dei principi previsti dalla L. 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la Regione programma e coordina annualmente le iniziative di informazione e comunicazione istituzionale (2).
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(2) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 6, lettera a) della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.
Art. 2 Piano delle iniziative.
1. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio annuale, la Giunta Regionale formula, con propria deliberazione, il piano annuale delle iniziative di cui al precedente art. 1 ed a tal fine può effettuare preventive indagini conoscitive (3).
2. Per ogni iniziativa proposta si dovrà specificare:
a) le finalità con riferimento alle competenze ed agli obiettivi della struttura proponente;
b) la tipologia dell'intervento;
c) il titolo o la materia trattata;
d) il numero di copie indicativo e le categorie di destinatari;
e) il capitolo di spesa del bilancio cui fa capo l'iniziativa;
f) il servizio cui sarà affidata la cura dei contenuti dell'iniziativa.
3. Il piano viene trasmesso immediatamente al Consiglio Regionale. Entro 20 giorni dalla data di trasmissione la competente Commissione può formulare osservazioni al piano al fine di ottenere dalla Giunta chiarimenti e concordare modifiche. Se, trascorso il termine di cui sopra, la competente Commissione non ha formulato osservazioni, la deliberazione segue l'ulteriore corso.
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(3) Comma modificato dalla lettera a) del comma 7 dell'articolo 1 della L.R. 14 agosto 1998, n. 16.
Art. 3 Iniziative urgenti.
1. Le iniziative editoriali urgenti, assunte sulla base di precisi obblighi di natura istituzionale ed allo scopo di garantire, in particolari situazioni, una tempestiva informazione, vengono adottate dalla Giunta regionale, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 2, fatto salvo l'acquisizione del parere preventivo previsto dall'articolo 4, e la comunicazione alla competente commissione consiliare (4).
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(4) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 6, lettera b) della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.
Art. 4 Realizzazione delle iniziative.
1. La realizzazione delle iniziative previste dal piano annuale, nonché di quelle normate dall'articolo 3, è deliberata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento previo parere della commissione prevista dall'articolo 3 della L.R. 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell'Agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine) (5).
2. Il parere preventivo dal precedente primo comma, che è allegato in copia alla deliberazione, deve contenere ogni utile elemento di verifica e deve dare atto delle valutazioni del gruppo di lavoro in particolare su:
a) la tipologia dell'iniziativa;
b) la congruità economica della spesa presunta in rapporto alle finalità espresse nel piano ed alle specifiche competenze regionali;
c) il numero di copie ed il relativo piano di distribuzione;
d) il numero di eventuali copie aggiuntive, nonché la quota di concorso alla spesa a carico dei richiedenti non compresi nel piano di distribuzione gratuita di cui alla precedente lettera c).
[3. Il gruppo di lavoro di cui al precedente primo comma può essere integrato da non più di tre esperti esterni all'amministrazione incaricati a norma dell'art. 1 della L.R. 22 aprile 1974, n. 21 «Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di Commissioni consultive o di studio e per l'indizione di congressi o convegni da parte della Giunta Regionale» e dell'art. 1 della L.R. 31 agosto 1981, n. 52 «Modifiche alla L.R. 22 aprile 1974, n. 21».] (6)
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(5) Comma sostituito dall'art. 1, comma 6, lettera c) della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.
(6) Comma abrogato dall'art. 1, comma 6, lettera d) della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.
Art. 5 Pubblicazioni del Consiglio.
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro i termini previsti dal primo comma del precedente art. 2, delibera il proprio programma annuale delle pubblicazioni e delle iniziative di cui all'art. 1 della presente legge, e sovraintende alla redazione, stampa e diffusione delle stesse nell'ambito della normativa attinente all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale.
2. Il programma annuale di cui al presente articolo viene trasmesso al Consiglio unitamente al rendiconto dell'anno precedente ai sensi del successivo art. 6.
Art. 6 Rendicontazione.
1. Unitamente alla deliberazione del piano delle iniziative di cui al precedente art. 1, la Giunta trasmette al Consiglio Regionale il rendiconto delle iniziative realizzate nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sugli obiettivi conseguiti.
2. Per ogni iniziativa il rendiconto deve specificare:
- il numero di copie acquisite o realizzate e quelle distribuite;
- i destinatari raggiunti;
- la modalità di realizzazione;
- il costo globale dell'iniziativa specificando la distribuzione, gli editori o stampatori o librai o altre agenzie cui è stata commissionata ciascuna iniziativa.
3. Una copia di ciascuna iniziativa è trasmessa alle competenti strutture di documentazione della Giunta e del Consiglio.
Art. 7 Norma finanziaria.
(7).
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(7) Si omette il testo di carattere esclusivamente finanziario.
Art. 8 Abrogazioni e modificazioni.
1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della L.R. 23 aprile 1985, n. 33 «Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale nonché ad altre pubblicazioni della Regione»sono abrogati.
2. I riferimenti agli articoli abrogati della citata L.R. 23 aprile 1985, n. 33 sono pertanto da intendersi sostituiti dalle disposizioni contenute nella presente Legge.
3. Il titolo della L.R. 23 aprile 1985, n. 33 è così modificato «Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia».