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Stampa

L.R. 8 maggio 1990, n. 33 (1). Istituzione dell'agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine.
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(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 11 maggio 1990, n. 19, II S.O.

Art. 1. Istituzione dell'Agenzia di stampa e informazione.


1. È istituita presso il settore Presidenza della Giunta regionale una specifica struttura operativa denominata «Agenzia di stampa e informazione», con il compito di garantire un'efficace, tempestiva e professionale informazione ai cittadini in ordine all'attività della Giunta regionale.


2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16 la Giunta regionale provvede a definire le competenze dell'Agenzia di cui al comma 1 (2).


3. L'Agenzia si avvale di uno specifico sistema informativo tale da consentire la più celere e completa comunicazione con i vari settori della Giunta regionale, con le testate di quotidiani, scritti e televisivi e con le Agenzie di stampa (telex, fax, ecc.), nonché di un sistema di elaborazione informatica dei dati e dei testi.


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(2) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 15 dell'articolo 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.


 


Art. 2  Organico.


1. Per lo svolgimento delle attività giornalistiche di competenza della struttura di cui al precedente art. 1, la Giunta regionale può assumere non più di dodici giornalisti (3) iscritti all'Ordine, il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto nazionale di lavoro della categoria; con i singoli provvedimenti di incarico la Giunta determina la durata del rapporto, la qualifica ed il relativo trattamento economico.


1-bis. Fermo restando il limite numerico di cui al comma 1, può far parte dell'agenzia di stampa anche personale esterno all'amministrazione, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti ed in possesso di provata esperienza nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, utilizzato, per un periodo non superiore a cinque anni rinnovabili, con le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia del pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili per le medesime finalità (4).


2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale assegna all'Agenzia personale appartenente al proprio ruolo per lo svolgimento di attività segretariali e per quelle connesse all'uso della specifica strumentazione tecnica.


3. Il responsabile dell'Agenzia di cui all'art. 1, che assume la qualifica di «Direttore», è nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, al quale risponde del suo operato.


4. Nell'ambito del contingente organico del Consiglio regionale possono essere affidati incarichi di direzione del servizio Stampa, istituito con L.R. 14 gennaio 1980, n. 5, art. 2, o di collaborazione con il medesimo, a giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti all'Ordine, per un numero massimo di cinque unità. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico si applica il contratto nazionale di categoria.


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(3) Le parole "non più di dieci giornalisti" sono state così sostituite dall'art. 2, comma 5, lett. a) della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.


(4) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 7, lett. a) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.


  


Art. 3  Commissione tecnica.


1. La Giunta regionale costituisce una commissione tecnica in materia di comunicazione, editoria e immagine determinandone le funzioni, la composizione, anche con la presenza di esperti esterni, le modalità di funzionamento, nonché i compensi per i componenti esterni.


2. La commissione di cui al comma 1 esprime il parere preventivo previsto dall'articolo 4, comma 1, della L.R. 13 febbraio 1990, n. 9 (Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione e di informazione della Regione Lombardia) (5);


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(5) Articolo modificato dall'art. 1, comma 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18 e in seguito sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a) della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.


 


Art. 4  Soppressione di servizi e abrogazione di norme.


1. In conseguenza di quanto stabilito nei precedenti articoli il Servizio stampa, istituito alla lett. c), secondo comma dell'art. 14 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale», è soppresso a decorrere dal trentesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge, e comunque in concomitanza con l'esecutività dei provvedimenti amministrativi che consentono l'operatività dell'«Agenzia per la stampa e l'informazione» di cui al precedente art. 1.


2. È altresì abrogato, con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, l'art. 16 della L.R. 25 novembre 1973, n. 48, così come modificato dalla L.R. 25 novembre 1973, n. 49.


3. Sono altresì soppresse tutte le norme contenute nella stessa L.R. 1 agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni che regolano la composizione o il funzionamento del Servizio stampa soppresso al precedente primo comma del presente articolo; in particolare il terzo comma dell'art. 14 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42, già modificato dal quarto comma dell'art. 5 della L.R. 16 settembre 1988, n. 49 «Modifica alla L.R. 1 agosto 1979, n. 42. Ridefinizione delle competenze delle strutture ordinate all'espletamento delle attività di pianificazione generale e di programmazione economica».


 


Art. 5  Ridefinizione delle competenze del Gabinetto del Presidente.


(6).


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(6) Ha modificato l'All., Parte prima della L.R. 1 agosto 1979, n. 42, ora abrogato dalla L.R. 23 luglio 1996, n. 16.


 


Art. 6  Norme transitorie e finali.


1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assume i provvedimenti relativi:


a) all'articolazione in uffici, e relativa definizione delle attribuzioni, dei servizi per i quali sono intervenute modificazioni nelle competenze;


b) alla mobilità del personale conseguente alla soppressione del Servizio stampa nonché alla modificazione del Gabinetto del Presidente e del Servizio affari generali del settore affari generali;


c) alla nomina dei dirigenti degli uffici istituiti in conseguenza dell'entrata in vigore della presente legge e all'assunzione dei provvedimenti di cui alle precedenti lett. a) e b).


2. In fase di prima applicazione della legge, la Giunta regionale individua i giornalisti iscritti all'Ordine di cui al primo comma del precedente art. 2 tra il personale assegnato al Servizio stampa che ne abbia i requisiti, che potrà optare per la permanenza nei ruoli regionali per essere addetto ad altre attività nell'ambito dei settori della Giunta.


3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita l'Associazione lombarda dei giornalisti, provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 della presente legge.


4. [Tutti i riferimenti contenuti nella L.R. 1 agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè di altre leggi regionali che fanno riferimento ai Servizi della Giunta regionale e alla loro attribuzione o assegnazione ai settori che compongono la Giunta regionale, s'intendono modificati per effetto delle presente legge.] (7).


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(7) Comma abrogato dalla L.R. 23 luglio 1996, n. 16.


 


Art. 7  Norma finanziaria.


(8).


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(8) Si omette il testo.


 


Art. 8  Clausola d'urgenza.


(9).


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(9) Si omette il testo.


 


Allegati


Istituzione dell'Agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine


Allegato A: Competenze dell'Agenzia di stampa e di informazione (10) (11);


[Allegato B: Competenze della «Commissione per la comunicazione, l'editoria e l'immagine»] (12);


Allegato C: Competenze del Gabinetto del presidente (13);


Allegato D: Competenze del Servizio Affari generali del settore Affari Generali della Giunta e servizi dell'organo regionale di controllo (14);


Allegato E: Competenze del Capo di Gabinetto (15);


Allegato F: Competenze del Coordinatore di settore del settore Affari generali della Giunta e servizi dell'organo regionale di controllo (16).


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(10) Ha modificato l'All., Parte prima della L.R. 1 agosto 1979, n. 42.


(11) Allegato abrogato dalla lettera b) del comma 15 dell'articolo 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.


(12) Ha modificato l'All., Parte prima della L.R. 1 agosto 1979, n. 42, viene abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b) della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.


(13) Ha modificato l'All., Parte prima della L.R. 1 agosto 1979, n. 42.


(14) Ha modificato l'All., Parte prima della L.R. 1 agosto 1979, n. 42, ora abrogato dalla L.R. 23 luglio 1996, n. 16.


(15) Ha modificato l'All., Parte prima della L.R. 1 agosto 1979, n. 42, ora abrogato dalla L.R. 23 luglio 1996, n. 16.


(16) Ha modificato l'All. A, della L.R. 14 febbraio 1987, n. 10, ora abrogato dalla L.R. 23 luglio 1996, n. 16.


 


 


 





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