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Stampa

L’ordinamento della professione
giornalistica. Dal 1925 al 1944.



Appendice 1. Nasce, ma solo sulla carta, l’Ordine dei Giornalisti. Legge 31 dicembre 1925 n. 2307. Disposizioni sulla stampa periodica.


Appendice 2. I giornalisti italiani conquistano l’Albo professionale. Rd 26 febbraio 1928 n. 384. Norme per la istituzione  dell’Albo professionale dei giornalisti.


Appendice 3. Nasce a Roma la prima scuola professionale di giornalismo. Regio Dereto 21 novembre 1929, n. 2291. Modificazione dell'art. 4 del Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 384 sull'Albo professionale dei giornalisti.


Appendice 4. Commissione unica per la tenuta dell’Albo. Decreto legislativo luogotenenziale 23 ot­tobre 1944 n. 302. Revisione degli albi dei giornalisti.


........................


1. Nasce, ma solo sulla carta, l’Ordine dei Giornalisti. Legge 31 dicembre 1925 n. 2307. Disposizioni sulla stampa periodica. (Pubbl. G. U. 5‑1‑1926, n. 3).


 


Art. 7.  E' istituito un Ordine dei giornalisti che avrà le sue sedi nelle città ove esiste Corte d'appello. L'Ordine costituirà i suoi albi professionali che saranno depositati presso le cancellerie delle Corti d'appello. L'esercizio della professione giornalistica è consentito solo a coloro che siano iscritti negli albi stessi.


Le norme per tale iscrizione verranno stabilite con speciale regolamento.


****


 


2. I giornalisti italiani conquistano l’Albo professionale. Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 384. Norme per la istituzione dell'albo professionale dei giornalisti. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1928, n. 61)


 


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA


 


Vista la legge 31 dicembre 1925, n. 2307, recante disposizioni sulla stampa periodica;


Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il regolamento legislativo approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 ;


Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;


Udito il parere del Consiglio di Stato;


Sentito il Consiglio dei Ministri;


Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie e per le corporazioni;


Abbiamo decretato e decretiamo


 


Art. 1.


Per esercitare la professione di giornalista nei periodici del Regno e delle Colonie è necessaria l'iscrizione nell'albo professionale.


 


Art. 2


Presso ogni Sindacato regionale fascista dei giornalisti esistente nel Regno è istituito l'albo professionale per i giornalisti, che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Sindacato.


I giornalisti, che siano residenti nelle Colonie, sono iscritti nell'albo professionale di Roma.


 


Art. 3.


La tenuta dell'albo professionale dei giornalisti e la disciplina degli iscritti sono esercitate dall'Associazione sindacale a mezzo di un Comitato composto di cinque membri. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti che sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza o di impedimento.


I componenti del Comitato devono appartenere al Sindacato ed essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati dal Ministro per la giustizia, di concerto con quelli per l'interno e le corporazioni, fra coloro che la competente associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere confermati.


Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario. Esso decide a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.


 


Art. 4


L'albo dei giornalisti è composto di tre elenchi, uno di professionisti, l'altro di praticanti, il terzo di pubblicisti.


Nell'elenco dei professionisti possono essere iscritti soltanto coloro che, da almeno diciotto mesi, esercitano esclusivamente la professione di giornalista.


Nell'elenco dei praticanti possono essere iscritti coloro che, pure esercitando esclusivamente la professione di giornalista, non abbiano raggiunta la anzianità di diciotto mesi o i 21 anni di età. Trascorsi i diciotto mesi di esercizio, i praticanti, che abbiano compiuto 21 anni di età, possono chiedere di far passaggio nell'elenco dei professionisti, previa dichiarazione di idoneità del direttore della pubblicazione in cui hanno compiuta la pratica, convalidata dal direttorio del Sindacato.


Nell'elenco dei pubblicisti possono essere iscritti coloro che esercitano, oltre l'attività retribuita di giornalista, anche altre attività o altre professioni.


All'albo dei giornalisti è annesso un elenco speciale nel quale sono iscritti coloro che, pure non esercitando l'attività retribuita di giornalista, attendano alla pubblicazione ed assumano la responsabilità, come direttori o redattori, di riviste scientifiche o tecniche, escluse quelle sportive e cinematografiche o di pubblicazioni periodiche prive di carattere concettuale o aventi semplici finalità commerciali. Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato o del direttorio regionale dei giornalisti, la Commissione superiore indicata nell'art. 14.


Per la iscrizione nell'elenco dei praticanti occorre l'età di diciotto anni compiuti. Per la iscrizione negli albi occorre l'età di anni ventuno.


 


Art. 5.


La iscrizione nell'albo è deliberata dal Comitato di cui all'art. 3, su domanda dell'interessato.


Non possono essere iscritti nell'albo e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni. Nel caso di condanna per un tempo inferiore, il Comitato può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze del fatto, giudichi che la condanna non intacchi la personalità morale del richiedente; se si tratta di persona già iscritta nell'albo, il Comitato apre procedimento disciplinare per l'applicazione, ove sia il caso, di una delle pene indicate nell'art. 11. Nel caso che contro l'iscritto sia stato rilasciato mandato di cattura, gli effetti della iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato.


In nessun caso possono essere iscritti e, qualora vi si trovino iscritti, devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività. in contraddizione con gli interessi della Nazione. La cancellazione ha luogo, in seguito a procedimento disciplinare, a norma dell'art. 12, di ufficio o su richiesta del Prefetto della provincia dove l'iscritto risiede.


 


Art. 6.


La domanda di iscrizione è presentata al Comitato, di cui all'art. 3.


La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:


1° certificato di cittadinanza italiana;


2° certificato da cui risulti che il richiedente gode dei diritti civili;


3° certificato di nascita;


4° certificato penale di data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda;


5° certificato di un direttore di giornale o di una pubblicazione periodica, dal quale risultino le funzioni che il richiedente esercita nella pubblicazione.


Prima di provvedere sulla iscrizione il Comitato domanderà al Prefetto della provincia, in cui il richiedente risiede, un'attestazione sulla condotta politica di questo ultimo, per stabilire se alla iscrizione osti il motivo indicato nel secondo capoverso dell'art. 5. Se l'attestazione è sfavorevole, si applica l'art. 12.


Per la iscrizione nell'elenco speciale, di cui al penultimo comma dell'art. 4, si osserva la disposizione del terzo comma dell'art. 19.


 


Art. 7.


Gli stranieri residenti in Italia possono esercitare la professione di giornalista in giornali o riviste che si pubblicano in Italia, purché abbiano l'età ­indicata nell'ultimo comma dell'art. 4 e risultino forniti dei requisiti, di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo precedente.


Il Comitato incaricato della tenuta dell'albo forma un elenco a parte degli stranieri.


 


Art. 8.


A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata una tessera.


Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo, ma è consentito il trasferimento, contemporaneamente alla cancellazione dell'iscrizione precedente. Tale trasferimento è obbligatorio dopo tre mesi di cambiamento di residenza: trascorso questo termine, senza che l'interessato chieda il trasferimento, il Comitato procede di ufficio alla cancellazione.


 


Art. 9.


Gli albi dei giornalisti sono a cura del Comitato, inviati alla cancelleria della Corte d'appello della rispettiva giurisdizione, alle autorità politiche locali e alla segreteria della Commissione superiore di cui all'art. 14.


Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve egualmente essere data comunicazione alla cancelleria della Corte di appello e alle autorità politiche della circoscrizione.


 


Art. 10.


La cancellazione dall'albo, oltre che per i motivi indicati negli articoli 5 e 11, è pronunziata dal Comitato, di ufficio a su richiesta del Procuratore del Re, anche nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata.


La cancellazione è pure pronunziata quando, trattandosi di iscritti negli elenchi di professionisti, di pubblicisti o di praticanti, sia cessato da oltre due anni il requisito professionale necessario per l'iscrizione e nel caso indicato nell'art. 8. Questa disposizione non si applica quando la sospensione dell'attività di giornalista sia dovuta ad assunzione di cariche o di funzioni di natura politica.


 


Art. 11.


Il Comitato, di cui all'art. 3, è chiamato a reprimere di ufficio, o su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.


Le pene disciplinari, che il Comitato può pronunziare contro gli iscritti nell'albo, sono:


1° l'avvertimento;


2° la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;


3° la cancellazione dall'albo.


Il Comitato esercita i suoi poteri disciplinari anche in confronto degli iscritti nell'albo speciale, di cui al penultimo comma dell'art. 4.


 


Art. 12.


Il Comitato, in seguito alla, richiesta del pubblico ministero o quando abbia comunque notizia di mancanze professionali commesse da iscritti nell'albo, assunte sommarie informazioni, contesta per iscritto all'incolpato i fatti che gli vengono addebitati e gli assegna un termine per presentare le sue giustificazioni. Trascorso il termine, il Comitato, sentito l'incolpato, ove questi lo richieda, e vagliate le giustificazioni da lui addotte, pronuncia la sua. decisione.


 


Art. 13.


 


Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Comitato, entro il mese di dicembre di ogni anno, procede alla revisione generale dell'albo per le variazioni eventualmente necessarie.


 


Art. 11.


Tutte le deliberazioni del Comitato, così sulle domande di iscrizione come in materia disciplinare, e i provvedimenti di cancellazione devono essere comunicati all'interessato, mediante lettera raccomandata, e al Procuratore del Re presso il tribunale locale.


Nei trenta giorni successivi l'interessato può proporre ricorso ad una Commissione superiore per la stampa, che ha sede presso il Ministero della giustizia.


La Commissione è nominata con decreto reale, sulla proposta del Ministro per la giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno e per le corporazioni. Essa ò composta del presidente e di dieci membri, dei quali cinque sono scelti fra coloro che in numero doppio verranno designati dal direttorio del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti.


I membri della Commissione durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere confermati.


La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Per la validità della deliberazione occorre la presenza di almeno sei membri.


Il Ministro per la giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della segreteria della Commissione.


La facoltà di ricorrere entro il termine anzidetto compete in ogni caso al pubblico ministero e al direttorio del Sindacato nazionale, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso.


I provvedimenti emessi su richiesta del Prefetto, a norma dell'art. 5, debbono essere comunicati anche al Prefetto, a cui pure spetta la facoltà di ricorso entro il termine sopra stabilito.


La Commissione superiore, con suo regolamento interno, approvato dal Ministro per la giustizia, stabilirà le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi.


La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal pubblico ministero o dal Prefetto, deve essere accompagnata dal versamento presso la segreteria della Commissione di una tassa di lire cento.


 


Art. 15.


Il giornalista cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivata la sua cancellazione.


Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere fatta quando siasi ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale.


Se la cancellazione sia avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.


Se la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo precedente.


 


Art. 16.


Per ogni nuova iscrizione nell'albo professionale dei giornalisti, dopo il 30 settembre 1928 sono necessari, oltre i requisiti di cui ai precedenti articoli, anche quello di aver conseguito una licenza di scuole medie superiori o di possedere titoli culturali, anche non scolastici, giudicati equipollenti dal Comitato chiamato a provvedere sulla domanda d'iscrizione.


 


Art. 17.


Il Ministro per la giustizia esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di Appello, l'alta sorveglianza sui Comitati locali.


Egli può, con suo decreto, sciogliere il Comitato, ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del Comitato sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato fino a che non sia provveduto alla nomina di un nuovo Comitato.


Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'associazione sindacale, il Ministro per la giustizia ha facoltà di disporre, con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale.


Le spese necessarie per la stampa degli albi e per il funzionamento dei Comitati professionali sono sostenute dai Sindacati regionali dei giornalisti.


 


Art. 18.


Le spese necessarie per la stampa degli albi e per il funzionamento dei Comitati professionali sono sostenute dai sindacati regionali dei giornalisti.


 


Art. 19.


Il direttore o redattore responsabile di un giornale quotidiano deve essere iscritto nell'elenco dei professionisti.


Per le altre pubblicazioni periodiche il direttore o redattore responsabile può essere iscritto tanto nell'elenco dei professionisti quanto in quello dei pubblicisti, salva la disposizione del penultimo comma dell'art. 4.


Chi chiede di essere riconosciuto come direttore o redattore responsabile deve unire alla domanda da presentare al Procuratore Generale il certificato di iscrizione nell'albo dei giornalisti, ovvero, quando si tratti di pubblicazioni per le quali basti l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo, la prova di aver presentato domanda al Comitato per essere iscritto nell'elenco medesimo. Il riconoscimento come direttore o redattore responsabile è titolo per l'iscrizione in tale elenco.


La disposizione di cui al comma precedente avrà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1929. Da questa data cessano di avere efficacia tutti i provvedimenti di riconoscimento di direttori o di redattori responsabili di pubblicazioni periodiche, qualora l'interessato non presenti al Procuratore Generale il certificato di iscrizione nell'albo dei giornalisti o, secondo i casi, la prova di aver presentato domanda per la iscrizione nell'elenco speciale.


 


Art. 20.


Agli iscritti nell'albo dei giornalisti non si applica il contratto di lavoro giornalistico stipulato tra il Sindacato nazionale fascista dei giornalisti e l'Associazione nazionale fascista editori di giornali, se non in quanto ricorrano le condizioni e i requisiti indicati nel contratto medesimo.


 


Art. 21.


Coloro, che alla data di pubblicazione del presente decreto si trovino regolarmente iscritti come soci nel Sindacato Nazionale Fascista dei giornalisti, saranno dal Comitato, di cui all'art. 3, iscritti di ufficio nell'albo dei giornalisti, qualora il Comitato ritenga che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto.


Quando, posteriormente alla iscrizione così eseguita, venga a stabilirsi il difetto di alcuno dei requisiti prescritti, si farà luogo alla cancellazione, colle norme di cui all'art. 12 del presente decreto.


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


 


Dato a Roma., addì 26 febbraio 1928 ‑ Anno VI


 


VITTORIO EMANUELE.


 


MUSSOLINI ‑ ROCCO ‑ FEDERZONI.


 


Visto, il Guardasigilli: Rocco.


Registrato alla Corte dei conti, addi 12 marzo 1928 ‑ Anno VI


Atti del Governo, registro 270, foglio 84. ‑ SIROVICH.

...............

 


3. Nasce a Roma la prima scuola professionale di giornalismo. Regio Dereto 21 novembre 1929 n. 2291. Modificazione dell'art. 4 del R. decreto 26 febbraio 1928 n. 384 sull'Albo professionale dei giornalisti. (Pubblicalo nella Gazzetta Ufficiale del  24 gennaio 1930, n. 19)


 


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

 


Vista la legge 31 dicembre 1925, n. 2307, recante disposizioni sulla stampa periodica;


Visto il R, decreto 26 febbraio 1928, n. 384, per la istituzione dell'albo professionale dei giornalisti;


Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;


Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;


Udito il parere del Consiglio di Stato;


Sentito il Consiglio dei Ministri;


Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie e per le corporazioni;


Abbiamo decretato e decretiamo


 


Articolo unico.


Agli effetti della iscrizione nell'elenco dei professionisti dell'albo dei giornalisti, il diploma rilasciato da una scuola professionale per giornalisti, debitamente riconosciuta, costituisce titolo equivalente a quello della pratica professionale per la durata di mesi diciotto, richiesta dall'art. 4 del regolamento per la istituzione dell'albo professionale dei giornalisti, approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384.


 


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


 


Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 ‑ Anno VIII


 


VITTORIO EMANUELE


 


Mussolini ‑ Rocco ‑ De Bono -  Bottai.


 


Visto, il Guardasigilli:Rocco.


Registrato alla Corte dei conti,addì 21 Gennaio 1930 ‑ Anno VIII


Atti del Governo, registro 292,  foglio 98  ‑ MANCINI.


............. 



4. Commissione unica per la tenuta dell’Albo. Decreto legislativo luogotenenziale 23 ot­tobre 1944 n. 302. Revisione degli albi dei giornalisti.


 


UMBERTO DI SAVOIA.


PRNICIPE DI PIEMONTE


Luogotenente Generale del Regno


 


In virtù dell'autorità a Noi delegata;


Visto i1 decreto‑legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;


Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384, sulla professione di giornalista;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;


Sulla proposta dei Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la grazia e giustizia;


Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:


 


Art. 1.


Fino a quando non saranno emanate nuove norme sulla professione di giornalista, le funzioni della tenuta degli albi dei giornalisti e della disciplina degli iscritti sono affidate ad un'unica commissione sedente in Roma e composta di non meno di dodici e di non più di quindici membri, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni e la Federazione nazionale della stampa italiana.


 


Art. 2.


Le designazioni spettanti agli organi incaricati della tenuta degli albi ed agli organi professionali, ai sensi dei commi 2° e 3° dell'art. 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono devolute alla commissione di cui all'articolo precedente, sen­tito il parere della Federazione nazionale della stampa italiana.


Ordiniamo,. a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.


 


Dato a Roma., addì 23, ottobre 1944


 


UMBERTO DI SAVOIA


 


Bonomi - Tupini


 


Visto, il Guardasigilli: Tupini


Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944


Registro Presidenza n. 1, foglio n. 242. ‑Emanuel





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