Milano, 12 dicembre 2001. Il Gip del Tribunale di Roma, Adele Rando, ha archiviato la querela/denuncia del presidente dell’Inpgi, Gabriele Cescutti, contro Franco Abruzzo (presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, difeso dall’avvocato Raffaele Di Palma). Secondo il Gip, non è diffamatorio né calunnioso sostenere, come ha fatto Abruzzo in un esposto alla Procura di Roma, che i vertici dell’Inpgi hanno dolosamente violato la norma sulla libertà di cumulo tra pensione e redditi (da lavoro autonomo o da lavoro dipendente). Cescutti si riteneva diffamato dalle affermazioni di Abruzzo: il Pm Giuseppe De Falco, invece, ha escluso il reato di diffamazione, e ha ipotizzato quello di calunnia, concludendo che anche questa seconda ipotesi di reato era da escludere. Secondo il Gip, “la manifestazione della critica, sebbene duramente espressa, preclude l’utile esercizio dell’azione penale sia in ordine al reato di diffamazione, sia in ordine all’ipotizzata calunnia, non emergendo elementi probatori sui quali fondare la consapevolezza dell’altrui estraneità”.
Secondo l’articolo 72 della legge 388/2000 (Finanziaria per il 2001), “a decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”.
In conclusione sono obbligati a rispettare l’articolo 72 l’Inps e le forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria. L'Inpgi – dice il successivo articolo 76 della stessa legge - gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti. C’è bisogno di interpretazioni dinanzi a tanta chiarezza? L’Inpgi non ha inteso mai adeguarsi ai vincoli degli articoli 72 e 76 della legge 388/2000, sostenendo di non avere i mezzi economici (affermazione poi smentita dall’andamento positivo dei bilanci dell’istituto). Abruzzo ha scritto nell’esposto: “La mancata applicazione dell’articolo 72 della legge 388/2000 implica la responsabilità penale degli amministratori dell’Inpgi sotto il profilo delle due ipotesi dell’abuso di ufficio (l’ingiusto vantaggio patrimoniale arrecato eventualmente all’Istituto e il danno ingiusto arrecato, in ipotesi, al giornalista pensionato privato del diritto di cumulare pensione e redditi da lavoro dipendente o autonomo). Appare francamente inconcepibile e insostenibile che il Regolamento dell’Inpgi (in particolare l’articolo 15 che disciplina il cumulo) possa prevalere su una legge dello Stato, quando un’altra legge dello Stato (il comma 12 dell’articolo 3 della legge 335/1995) indica gli strumenti per garantire l’equilibrio del bilancio dell’Istituto, suggerendo l’aumento delle aliquote”.
Esistono, però, a livello ministeriale, difformità di interpretazioni sull’applicabilità dell’articolo 72 della legge 388/2000 all’Inpgi, difformità e “conclusioni diverse” che hanno determinato il Gip del tribunale di Roma, Laura Capotorto, ad archiviare la segnalazione di Abruzzo sulle omissioni dell’Inpgi sul fronte del cumulo. Questo Gip si è limitato a leggere soltanto l’articolo 72 senza coordinarlo con l’articolo 76 della legge 388/2000, come, invece, ha fatto un giudice fallimentare dello stesso Tribunale di Roma. Tot capita, tot sententiae!
“Tanti giornalisti - dice Abruzzo - aggirano i diktat dell’Inpgi dando vita a società familiari, che diventano intestatarie di contratti di prestazioni giornalistiche professionali. In sostanza l’Inpgi, ponendo assurdi veti, favorisce chi dribla i suoi vincoli o addirittura favorisce il lavoro nero!!!”.