Milano, 19 maggio 2004. Franco Abruzzo ha presentato un esposto alla Procura a tutela della dignità di una giornalista professionista per presunta violazione degli articoli 2, 3, 4, 32 e 41 della Costituzione in relazione ad alcuni articoli del Codice penale (maltrattamenti, lesioni volontarie o violenza privata) che potrebbero assorbire il “reato di mobbing”. Abruzzo ha agito come presidente del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, persona giuridica di diritto pubblico ed ente pubblico non economico, quindi nella veste di pubblico ufficiale. La giornalista è redattrice di una importante casa editrice milanese. L’iniziativa del presidente è stata condivisa dal Consiglio e ha il supporto di un parere espresso dall’avvocato Raffaele Di Palma. L’inchiesta è stata affidata al sostituto procuratore, dott. Basilone.
L’Ordine, - come afferma la sentenza n. 11/1968 della Corte costituzionale -, ha il compito di “contribuire a garantire il rispetto della personalità dei giornalisti e, quindi, della loro libertà nei confronti del contrapposto potere economico del datori di lavoro, compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria”. L’Ordine dei Giornalisti è istituzionalmente deputato a vigilare sul rispetto della dignità professionale e, quindi, della libertà di informazione e di critica. In altre parole, secondo la Corte, l’Ordine dei Giornalisti è l’organismo istituzionalmente deputato, tra l’altro, a vigilare affinché, nel rapporto tra giornalista ed editore, la subordinazione del primo non comporti alcun sacrificio ai diritti strettamente connessi all’attività giornalistica.
Il parere dell’avv. Di Palma è netto: “Il presidente dell’Ordine era tenuto ad agire, ex art. 331 Cpp, una volta venuto a conoscenza dei fatti nell'esercizio od a causa delle funzioni o del servizio, fatti nei quali siano astrattamente ravvisabili ipotesi di reato perseguibili di ufficio”. Scrive ancora l’avvocato Di Palma: “La vicenda costituisce ipotesi pressoché scolastica di "mobbing" per quanto viene esposto dalla parte offesa e salvo, quindi, l'accertamento della veridicità di quanto narrato (il che sarà compito dell'Autorità Giudiziaria penale, non apparendo, per converso, già ictu oculi manifestamente inverosimile e/o infondato quanto addotto)”. L’azienda ha tenuto “una condotta sistematicamente vessatoria, dequalificante, emarginante, volta a svuotare d'ogni contenuto la stessa attività lavorativa del soggetto attaccato ed a svilirne e mortificarne il bagaglio professionale, condotta priva d'ogni ragione giustificatrice non essendo rapportata, neppure per implicito, a ragioni di carattere disciplinare, di produttività e/o di preparazione e laboriosità da parte del soggetto dipendente, che, anche per le conseguenze fisio-psichiche lesive cagionate, è a ritenere abbia subìto veri e propri abusi e "maltrattamenti".
Secondo la sentenza n. 359/2003 della Corte costituzionale, "è noto che la sociologia ha mutuato il termine mobbing da una branca dell'etologia per designare un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Ciò implica l'esistenza di uno o più soggetti attivi cui i suindicati comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo che di tali comportamenti sia destinatario e vittima".
Per quanto riguarda le ricadute penali del mobbing, l’esposto cita lo studio del prof. Domenico Garofalo (professore associato nell’Università di Bari) apparso su www.labourlaw.it e ripreso da www.odg.mi.it: “Mobbing e delitto di maltrattamenti. Commettono il delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., il datore di lavoro e/o il preposto che realizzino nei confronti dei lavoratori ripetute e sistematiche vessazioni atte a produrre in essi uno stato di abituale sofferenza fisica e morale [la condanna viene inferta a due persone: il capo-gruppo responsabile di zona per vendite porta a porta di prodotti per la casa, per aver maltrattato, con atti di vessazione fisica e morale, i giovani sottoposti alla sua autorità nello svolgimento dell’attività lavorativa (art. 572c.p.), e per aver, con i medesimi atti, costretto tali giovani a intensificare l’impegno lavorativo oltre il tollerabile (art.610 c.p.), nonché il titolare della ditta, sempre ai sensi dell’art. 610 c.p., anche per non aver impedito, ex art. 2087c.c., la perpetrazione di tali vessazioni da parte del capo-gruppo”.