Prima dell’avvento di internet i mass-media presentavano una struttura chiaramente definita ed articolata attraverso la diffusione di massa di un messaggio unidirezionale: da uno a molti. Internet, invece, realizza una sistema di «reti di comunicazione orizzontale, che comprende lo scambio multimodale di messaggi interattivi many-to-many, ossia da molti a molti, sincroni e asincroni» (CASTELLS, Comunicazione, potere e contropotere nella network society, in http://www.caffeeuropa.it/socinrete/castells.pdf).
Dunque, l’informazione on-line, funge contemporaneamente sia come mezzo di pubblicazione/diffusione, sia come mezzo di comunicazione individuale, interpersonale e di massa: la rete difatti viene utilizzata sia per diffondere sia per reperire le informazioni più svariate (anche al fine di reinserirle nel circuito on-line attraverso siti web, blog, social network e forum di discussione, etc.).
Ciò posto è noto che l’art. 21 della Costituzione, sancisce il principio che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Internet, in quanto mezzo di comunicazione di massa, rientra a pieno titolo nella tutela di cui alla norma costituzionale. La prima importante, ed ovvia, conseguenza sul piano giuridico, è che anche per la rete la libertà di manifestazione del pensiero soggiace solo ai ben noti limiti, rappresentati dalla tutela della persona umana (e parimenti tutelati dalla Costituzione agli articoli 2 e 3) i quali si concretizzano nella tutela del diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza.
Nel caso di lesione di tali diritti costituzionali attraverso una testata on-line o, comunque, attraverso la rete, giurisprudenza consolidata esclude l’applicabilità ad internet del regime penalistico previsto dalla Legge sulla Stampa (L. 47/1948) o dalla legge sul sistema radiotelevisivo (L. 223/1990). Ciò sul presupposto che l’interpretazione della nozione legislativa di “stampa” e di “trasmissione” non possono estendersi sino a ricomprendere anche i messaggi e le informazioni diffuse per via telematica.
L’ordinanza del Tribunale di Messina che qui (in coda) si pubblica, affronta il problema della responsabilità del direttore di una testata telematica, in un caso in cui era stato diffuso un commento dal contenuto diffamatorio (si additava falsamente il ricorrente come un soggetto “indagato per mafia”) inserito da un utente rimasto anonimo.
Il Tribunale, facendo applicazione di principi consolidati, ha escluso che il direttore di un periodico on-line, possa considerarsi “responsabile per il reato di omesso controllo ex art. 57 c.p. sia per l’impossibilità di ricomprendere detta attività on-line nel concetto di stampa periodica, sia per l’impossibilità per il direttore della testata on-line di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori “postati” direttamente dall’utenza” (cfr. altresì: Cass. pen., 16.07.2010, n. 35511, in RCP, 2011, 85; Cass. pen., 28.10.2011, n. 44126, in D.Inf., 2012, 829).
Il Tribunale ha tuttavia ravvisato una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al direttore per non aver “tempestivamente rimosso il commento dal contenuto diffamatorio (…) essendo trascorsi circa quattro mesi dall’inserimento del predetto commento alla sua eliminazione (avvenuta solo a seguito di richieste di informazioni da parte della Procura)”.
Ad avviso del tribunale tale circostanza dimostrava “una assoluta mancanza di controllo da parte dei convenuti in ordine ai commenti inseriti dai lettori, e, conseguentemente, l’astratta possibilità che i predetti commenti possano divenire un modo agevole e sostanzialmente impunito (atteso l’anonimato degli stessi) per ledere la reputazione altrui”. Accertata quindi una responsabilità ex art. 2043 c.c. il Giudice ha liquidato l’ammontare de risarcimento del danno da diffamazione in un importo molto contenuto (€ 300,00), considerato che: il commento non era più visibile on-line; che il numero dei lettori che ne aveva avuto visione era abbastanza esiguo, tenuto conto che “il commento era stato inserito il giorno dopo rispetto alla pubblicazione dell’articolo che, peraltro, la maggior parte dei lettori di un giornale on-line si limita a leggere l’articolo pubblicato e non già i commenti inseriti dagli utenti”; che una “circostanza, ancorché lesiva della reputazione altrui, riportata nell’ambito di un anonimo commento non può certo avere una portata diffamatoria analoga a quella che la stesa circostanza avrebbe ove inserita, ad esempio, in un articolo giornalistico, trattandosi in modo evidente di commenti inseriti da soggetti anonimi senza alcun filtro o vaglio di attendibilità o verosimiglianza”.
.Testo in http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=45675&catid=234&Itemid=486&contentid=45675&mese=07&anno=2014