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ItaliaOggi del 12 dicembre 2007
Il parere di Abruzzo
sulla cessione del diritto d’autore.

Inpgi2, nuove regole.

Collaborazioni:
contributi non dovuti

DI JARVIS MACCHI


Cambia tutto per l'Inpgi2. Una sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione (la numero 23031) rimette in discussione il meccanismo sul quale si basa la contribuzione all’Inpgi2 per quanto riguarda la cessione del diritto d'autore e le collaborazioni occasionali. In particolare la Suprema  Corte ha corretto il valore delle circolari emanate dalla pubblica amministrazione. Secondo i giudici  (che si riferivano ad alcune circolari dell'Agenzia delle entrate), le circolari non possono rivestire alcuna efficacia normativa esterna e possono contenere disposizjoni derogative di norme di legge né possono essere considerate alla stregua di norme regolamentari  vere e proprie.


La circolare esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante addirittura per la stessa autorità che l'ha emanata e per il contribuente/cittadino. Con queste premesse anche la circolare dell'ex ministro del Lavoro, Cesare Salvi (5 agosto 1999) e la correlata “circolare Cescutti”  (4 aprile 2000), che hanno consentito all'Inpgi2 di assoggettare a contribuzione anche i proventi del lavoro giornalistico occasionale, sarebbero da considerarsi nulle come spiega Franco Abruzzo, ex presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, che da sempre ha sostenuto l'illegittimità delle posizioni Inpgi sulle collaborazioni occasionali e su quelle regolate dalla cessione del diritto d’autore. "Si era creata una stortura: chi non era iscritto all'Ordine e aveva l’Inps non veniva tassato, chi invece aveva l'Inpgi sì. Ho ricevuto da qualche giorno una lettera di un collega che si lamentava dì dover pagare 270 euro all'Inpgi2 per una collaborazione di 250. Ora questa sentenza chiarisce in modo inequivocabile il valore delle circolari all'interno della pubblica amministrazione e, di fatto, destituisce ufficialmente tutte le pretese dell'Inpgi. Il fisco è una cosa seria e non può essere regolamentato da circolari, ci vogliono delle leggi dello Stato, fatte dal Parlamento”.


Torna d'attualità dunque il parere del Consiglio di Stato (numero 881) del 1995, secondo il quale:  “Non sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per i soggetti iscritti nell'Albo. che esercitano un'attività professionale in maniera occasionale”. Cosa si intende con collaborazioni occasionali? In base al “dlgs Biagi”, sono occasionali le prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente oppure retribuite con un compenso complessivamente non superiore a 5 mila euro.


E ora cosa può succedere? "Ora si può fare causa all'Inpgi2 e chiedere indietro i soldi versati illegittimamente, così come le multe e le more che l’Istituto applicava. Le leggi le fa il Parlamento e non le circolari dei ministri, quindi le posizioni dell'Inpgi sono sempre state illegittime", spiega Abruzzo. E perché il sindacato non è mai intervenuto in difesa dei giornalisti? "Il segretario del sindacato, Paolo Serventi Longhi, è un membro di diritto nel consiglio di amministrazione dell'Inpgi, che ogni anno distribuisce quattro miliardi di vecchie lire alla Fnsi e alle strutture regionali”.


 





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