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Welfare/Il Ddl approvato
a Montecitorio č adesso
all’esame di Palazzo Madama

Due commi riguardano Inps e Inpgi.
L’Inpgi tenuto a coordinare il regime
della propria gestione separata
previdenziale con quello dell’Inps.

Una recente sentenza della Cassazione (in allegato) affonda il “parere” dell’ex Ministro Salvi e la correlata “circolare Cescutti” del 26 gennaio 2001, che hanno consentito all’Inpgi di assoggettare a contribuzione anche i proventi della cessione del diritto d’autore. Soltanto Franco Abruzzo (vedi documento richiamato in coda) aveva contestato questa “svolta”.

 


Roma, 10 dicembre 2007. L'articolo 80 del ddl  sul  welfare (dedicato all’Inpgi) ipotizza, recuperando principi della legge finanziaria 2007, la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 24 mesi. In sintesi la normativa promuove la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato (non inferiori a 24 mesi).


L’Inpgi č tenuto a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello dell’Inps. Per quanto riguarda l’Inpgi/2, nell'arco dei prossimi 4 anni, i contributi attualmente assestati al 12% (di cui il 10% pagato dal lavoratore del settore) ai fini pensionistici verranno portati progressivamente al 26%, due terzi dei quali pagati dalle imprese.  Cosě su questo terreno tra Inps e Inpgi non ci sarŕ alcuna differenza: l’armonizzazione tra i due Istituti sarŕ perfetta a partire dal 2011. Va precisato che le aziende provvederanno a trattenere anche il terzo del contributo totale direttamente dai compensi pagati ai collaboratori.


Frattanto č stata diffusa la sentenza delle sezione unite civili della Cassazione (n. 23031 del 2 novembre 2007) con la quale, in modo definitivo, č stato espresso il corretto valore di una circolare emanata dalla pubblica amministrazione. Ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo rivestire alcuna efficacia normativa esterna, non puň contenere disposizioni derogative di norme di legge né puň essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. La legge resta l’unica fonte di riferimento. La circolare esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante addirittura per la stessa autoritŕ che l'ha emanata e per il contribuente/cittadino. Questa sentenza affonda il parere del l’ex ministro del Lavoro Cesare  Salvi, che č alla base della “circolare Cescutti” del 26 gennaio 2001 con la quale l’Inpgi ha preteso di assoggettare a contribuzione anche i contratti  giornalisti ci di cessione del diritto d’autore. La legge prevede che la cessione del diritto d'autore non comporti l'obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale separata. L’Inps rispetta scrupolosamente questo principio, non altrettanto si puň dire dell’Inpgi. La sentenza della Cassazione determina il crollo del castello costruito dall’Inpgi.


Pubblichiamo il testo dei commi  79 (Inps) e 80 (Inpgi) del ddl sul welfare approvato da uno dei rami del  Parlamento, la Camera dei deputati.


INPS - comma 79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche č stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.


INPGI - comma 80. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede all'approvazione di apposite delibere intese a:


a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entitŕ della medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualitŕ, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79;


b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo le relative modalitŕ.


 


I commi 1202-1210 dell’articolo 1 della legge 296/2006.


 


Accordi aziendali o territoriali per stabilizzazione dei rapporti di lavoro


1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piů rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.


 


Contenuto degli accordi sindacali


1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.


 


Misure a favore dei co.co.pro. e monitoraggio delle retribuzioni dei co.co.pro.


1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni piů favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.


 


Versamento di un contributo straordinario quale presupposto per la validitŕ degli atti di conciliazione


1205. La validitŕ degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metŕ della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.


 


Obbligo di deposito presso l'INPS degli atti di conciliazione e ricevuta versamento del contributo straordinario


1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilitŕ di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.


 


Effetti della stipula degli atti di conciliazione su diritti relativi al periodo pregresso


1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, č precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.


 


Accesso dei datori di lavoro alla procedura di trasformazione


1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 č consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.


 


Autorizzazione di spesa per la trasformazione dei rapporti di lavoro


1209. Per le finalitŕ dei commi da 1202 a 1208 č autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.


 


Vincolo minimo di durata dei contratti di lavoro subordinato


1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.


 


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 in: www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1484


 


Cessione dei diritti d'autore e Inpgi-2.
I cittadini senza Albo non versano
alcunché all’Inps/2, mentre i giornalisti
avrebbero l’obbligo opposto rispetto
all’Inpgi/2 in base a una circolare
(illegittima) di un ex ministro del Lavoro.
Eppure nel 1996 Cescutti scriveva:
“Non č obbligato a iscriversi all’Inpgi-2
chi effettua cessioni di diritti d'autore”.

Non č possibile, sotto il profilo dell’articolo 3 della Costituzione, che le gestioni separate dell’Inps e dell’Inpgi abbiano regole contrastanti tali da creare disuguaglianze tra i cittadini. Le circolari non modificano le leggi.


analisi di Franco Abruzzo
presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia



 


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