Roma, 14 gennaio 2007. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti il 13 dicembre ha approvato – con un solo voto contrario e otto astensioni – il nuovo Quadro di indirizzi in base al quale saranno stipulate le convenzioni con le scuole di formazione per i praticanti.
Tutte le convenzioni fin qui stipulate sono state disdettate e le scuole fin qui riconosciute potranno completare i corsi in atto nel rispetto della precedente normativa.
I nuovi riconoscimenti saranno accordati solo a quelle strutture, vecchie o nuove, che avranno i requisiti previsti dalla normativa approvata dal Consiglio dell’Ordine il 13 dicembre.
Il nuovo Quadro di indirizzi prevede molte innovazioni rispetto al precedente. Due – tra le tante – vengono considerate particolarmente importanti dal comitato esecutivo, presieduto da Lorenzo Del Boca: la norma che detta rigorose incompatibilità e quella che vieta gli stage degli studenti nel periodo 1 luglio-31 agosto. (www.fnsi.it).
Politi: "Illegale lo stop agli stage estivi degli studenti delle scuole di giornalismo"
Roma, 14 dicembre 2007. E' ''illegale'' e ''anticostituzionale'' vietare agli studenti delle scuole di giornalismo la possibilità di praticare stage nelle redazioni a luglio e agosto: è la protesta di Marco Politi, membro della commissione giuridica del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, contro l'orientamento espresso dall'esecutivo dello stesso Odg
''Da oggi - sottolinea Politi in una nota - centinaia di giovani delle scuole di giornalismo non potranno più lavorare a luglio e agosto come stagisti nei giornali, nelle radio, nelle televisioni. La decisione negativa, propugnata dalla dirigenza nazionale dell'Ordine dei giornalisti, non contribuirà a contrastare realmente la disoccupazione, ma toglierà a tantissimi giovani seri e preparati l'unica possibilità di farsi conoscere senza raccomandazioni nelle redazioni e di farsi valere in vista di un primo, vitale contratto a termine''.
''Arrogarsi il diritto di vietare a cittadini italiani di esercitare un'attività di studio e lavoro in due mesi dell'anno - conclude - è peraltro illegale e anticostituzionale''. (ANSA)
..................................................
In allegato il quadro di indirizzi
Scuole di giornalismo:
preparato un regolamento
asfissiante, burocratico
e romanocentrico,
che viola l’autonomia
delle Università e i poteri
(fissati per legge)
degli Ordini regionali
nonché la libertà
delle imprese editoriali
(art. 41 Costituzione).
ANALISI DI FRANCO ABRUZZO
Roma, 10 dicembre 2007. Rimane in piedi la crisi potenziale nei rapporti tra diversi Ordini regionali e Ordine nazionale dei Giornalisti sulla stesura di un nuovo testo (varato il 15 novembre 2007) del “QUADRO DI INDIRIZZI PER IL RICONOSCIMENTO, LA REGOLAMENTAZIONE E IL CONTROLLO DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE AL GIORNALISMO”. Ne hanno discusso animatamente i presidenti degli Ordini regionali nella riunione del 18 ottobre svoltasi nella sede romana del Consiglio nazionale e successivamente, presenti i direttori delle 22 scuole, in una riunione (8-9 novembre) a Torino. Le critiche hanno bombardato colui al quale si attribuisce la paternità del testo, Enzo Iacopino, neo segretario del Consiglio nazionale (Cnog). Jacopino ha sostituito Vittorio Roidi, che aveva un’altra visione dei rapporti tra centro e periferia dell’Ordine professionale e dell’autonomia delle Università. Tira aria di crisi anche nei rapporti tra Ordine nazionale e Università, che hanno istituito i master biennali in giornalismo e che oggi hanno il diritto di istituire corsi biennali di laurea magistrale in giornalismo. Le Università hanno comunicato informalmente al Consiglio nazionale (Cnog) che non accetteranno giammai le condizioni-capestro del “Quadro di indirizzi”. Il che potrebbe determinare la chiusura di alcuni master “riconosciuti”.
In breve, come si potrà verificare leggendo il nuovo quadro di indirizzi, il Cnog tenta di espropriare le Università dei loro legittimi poteri di gestire in piena autonomia i master biennali in giornalismo e i futuri corsi biennali di laurea magistrale in giornalismo. L’autonomia degli Atenei è fissata nell’articolo 33 (ultimo comma) della Costituzione. Va detto che il regolamento (“quadro di indirizzi”) dell’Ordine nazionale non ha alcun retroterra giuridico. E’ una vacua esercitazione di onnipotenza fondata sul nulla.
Il Consiglio nazionale espropria anche l’autonomia giuridica degli Ordini regionali, quando nell’articolo afferma: “Il Consiglio nazionale dell’Ordine può riconoscere le scuole finalizzate all’accesso professionale e, stipulando apposite convenzioni, le dichiara sedi idonee allo svolgimento del praticantato previsto dalla legge 3/2/1963 n. 69, Il Consiglio regionale competente per territorio può proporre la nascita delle scuole”. Il riconoscimento da parte del Consiglio nazionale avviene attraverso una deliberazione dopo aver acquisito anche “il consenso del Consiglio regionale competente, espresso con la maggioranza dei componenti”. Nessuna legge autorizza il Cnog ad emanare regolamenti di tale natura e ad arrogarsi il diritto di vita e di morte. Soltanto i Consigli regionali hanno il potere di iscrivere nel Registro dei praticanti gli allievi di una scuola, che svolgano un effettivo tirocinio sostitutivo di quello che avviene tradizionalmente, dal 1928, nelle redazioni dei giornali.
Va affermato il principio che agli effetti della iscrizione nel Registro dei praticanti, la frequenza a tempo pieno di una scuola biennale o di un master biennale in giornalismo (debitamente riconosciuti da un Ordine regionale, da una Università o da una Regione ex art. 117 Cost.) costituisce titolo equivalente a quello della pratica professionale, richiesta dall'articolo 34 della legge 69/1963, per l’accesso all’esame di Stato di cui agli articoli 33 (V comma) della Costituzione e 32 della legge professionale. Il riconoscimento è subordinato al rispetto del quadro di indirizzi elaborato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, che deve limitarsi a dettare le regole. Le materie insegnate nei master e nelle scuole sono fondamentalmente quelle previste nell’articolo 44 del Dpr 115/1965.
Nell’articolo 3 viene stabilito che gli Istituti di formazione al Giornalismo e le Università debbano gestire i corsi in perdita, quando si afferma che “Per chiedere il riconoscimento le scuole devono provare le finalità esclusivamente formative e non speculative o di lucro….I finanziamenti non possono essere limitati alla sola tassa di iscrizione a carico degli allievi e non devono in alcun modo condizionare l’autonomia didattico-culturale e la capacità organizzativa della scuola”. Ma chi versa gli altri finanziamenti?
L’onnipotenza romana affiora dall’articolo 5: “Le scuole sono a numero programmato. Non possono essere ammessi più di 30 allievi per ciascun biennio, eccetto le situazioni già formalmente riconosciute. Il numero degli allievi può essere rivisto al rinnovo di ciascuna Convenzione, acquisito il parere favorevole del Consiglio regionale competente e purché non eccedente il limite di 30 per ciascun biennio. Spetta al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti valutare e determinare il numero degli allievi da assegnare a ciascuna scuola. Ogni allievo è tenuto a versare una tassa di iscrizione il cui importo può essere variato al rinnovo della convenzione, acquisito il parere favorevole del Consiglio regionale competente. In ogni caso di tale importo non potrà essere superiore all’importo massimo della tassazione prevista per i corsi post lauream degli atenei della regione in cui ha sede la scuola. Ciascuna scuola garantisce che almeno il 20 per cento delle tasse sia coperto da borse di studio”. Chi ha scritto questo articolo peraltro è digiuno di conti e bilanci, soprattutto quando ritiene che le borse di studio piovano dall’alto del cielo. Un altro gianiaccio vorrebbe obbligare le scuole ad editare notiziari e periodici diffusi sul territorio (attraverso le edicole!) senza porsi il problema dei costi.
Il Cnog è assurdamente dominante anche nella determinazione del numero degli allievi dei singoli corsi. Pretesa bestiale. Le tasse universitarie variano da ateneo ad ateneo, mentre le tasse di iscrizione ai master sono sganciate dalle tasse relative ai corsi di laurea. Ogni Università ha il potere di fissare le tasse. Qualora il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti dovesse porre paletti e vincoli alle scelte delle Università e delle Scuole di giornalismo, subordinando il numero dei corsi e il numero degli allievi dei singoli corsi a sue decisioni (illegittime sotto il profilo normativo come emerge dall’articolo 20 della legge n. 69/1963), lo stesso Consiglio nazionale si verrebbe a trovare in palese e grave conflitto con la legislazione comunitaria e le delibere dell’Antitrust italiano. I paletti e i vincoli potrebbero essere equiparati a restrizioni della libera concorrenza e del libero mercato. Il Cnog in sostanza non può predeterminare il numero dei corsi e il numero degli allievi dei corsi, mentre non può non favorire l'accesso di tutti i soggetti in possesso dei prescritti requisiti alla libera professione. I trattati della Ue vogliono che l’accesso alle professioni rispetti le regole della libera concorrenza e del libero mercato.
Il Cnog promuove il turismo con l’articolo 7 e afferma il potere assoluto dello stesso Cnog: “Il Comitato tecnico scientifico compie verifiche delle quali almeno una prima della conclusione del biennio. Alle verifiche possono partecipare i componenti del Comitato esecutivo. L’attività di controllo può essere svolta con la collaborazione dell’Ordine regionale competente, che segnala al Consiglio nazionale eventuali irregolarità o violazioni del “Quadro di indirizzi”. L’attività di controllo può essere svolta con la collaborazione degli Ordini regionali: in sostanza gli Ordini regionali vengono privati del loro potere di vigilanza, fissati per legge, sugli iscritti praticanti. E’ una norma nulla perché in chiaro contrasto con la legge professionale. Se dovesse essere operativa, le scuole verrebbero ispezionate da un nugolo di 40 persone (tutte a spese del Cnog). Evviva!
Che dire poi della selva di regole e regolette, cavilli, lacci e laccioli (delegati nazionali e regionali presso le singole scuole con compiti di “controllo”, verifiche asfissianti). Nell’articolo 4 si legge una norma assurdamente romacentrica: “Durante il ciclo formativo, le scuole effettuano verifiche periodiche sul rendimento e sulla formazione acquisita dagli allievi. La documentazione di tali verifiche va trasmessa entro 30 giorni al Comitato tecnico scientifico e al Consiglio regionale competente”.
Viene stabilito che i periodi di stage non si possono fare nei mesi di luglio e agosto in contrasto con quello che è avvenuto finora sul presupposto che in detti periodi le redazioni sono svuotate dalle assenze per ferie e le stazioni di lavoro sono conseguentemente libere. Il Cnog si avventa come un treno impazzito anche contro l’articolo 41 della Costituzione, che proclama la libertà delle imprese.
L’argomento dovrebbe essere discusso con la Fieg (Federazione degli editori). Non si possono imporre presenze di estranei nelle singole redazioni con un “decreto” velleitario dell’Ordine nazionale. Nell’articolo 17 si legge una affermazione almeno assurda se non ridicola: “Le scuole e i Delegati del Cnog e del Consiglio regionale vigilano affinché sia evitata una utilizzazione impropria degli stagisti. A tal fine denunciano eventuali violazioni al Consiglio regionale competente affinché eserciti il potere disciplinare nei confronti del tutor e del direttore della testata”. Provate a immaginare le redazioni dei grandi e piccoli giornali invase dai delegati dell’Ordine. Pretese lunari. Gli stage, poi, sono regolati dalla “legge Treu “ (196/1997). Nell’articolo 18 di questa legge vengono fissati i criteri regolanti i “tirocini formativi e di orientamento” (altrimenti definiti “stages”):
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ….sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro.
QUESTE SONO LE REGOLE DA FAR RISPETTARE DA SCUOLE E MASTER, STAGISTI E GIORNALI.
Le pretese del Cnog sembrerebbero non trovare nell’ordinamento giuridico attuale alcun supporto. I regolamenti sganciati dalle leggi sono privi di validità sul piano concreto della operatività. Oggi la concorrenza riguarda anche le singole Università, che ricorrono sempre più spesso alla pubblicità per attrarre iscritti. Non si vede come un Ordine professionale possa entrare nella partita-competizione tra Atenei e concedere “licenze” a una Università e negare la stessa licenza (di corsi in giornalismo con il praticantato incorporato) a un’altra Università. Il metro, che deve guidare gli Ordini (nazionale e regionale), sono gli affidamenti circa il rispetto sostanziale del quadro di indirizzi. Si può, però, consigliare alle Università di avviare corsi di giornalismo, ricorrendo al numero programmato dei posti messi in palio. Consiglio nazionale e Consigli regionali devono preoccuparsi, credo, della compatibilità economica delle singole iniziative, studiando le esigenze dei singoli mercati.
Il Consiglio nazionale, quindi, non può andare al di là della elaborazione della organizzazione dei programmi e degli esami (articolo 20-bis, punto b, del Dpr n. 115/1965), mentre poteva dare vita a una Scuola nazionale di giornalismo (articolo 20-bis, punto a, del Dpr n. 115/1965), possibilità, quest’ultima, alla quale ha rinunciato e che oggi appare obsoleta (il Dlgs n. 300/1999 e l’articolo 1, comma 18, della legge 4/1999 hanno assegnato alle Università la missione di formare i professionisti, abrogando tacitamente l’articolo 20-bis del Dpr 115/1965, che è, comunque, norma secondaria rispetto alle leggi 300/1999 e 4/1999). Il 9 luglio 2007 la “riforma Mussi” ha finalmente dato vita ai corsi biennali di laurea magistrale in giornalismo.
La facoltà di stipulare convenzioni con le Università e con le Regioni (che governano la formazione professionale), spetta, invece, soltanto agli Ordini regionali sul presupposto che gli stessi Ordini regionali hanno il potere esclusivo d’iscrizione dei praticanti giornalisti nel Registro, mentre le delibere di iscrizione possono essere impugnate daagli interessati e dalle Procure generali della Repubblica di fronte al Consiglio nazionale (giudice di II grado). Paradossalmente i Consigli regionali possono certificare, motivando, il praticantato svolto anche in Scuole non riconosciute dal Consiglio nazionale, perché tale atto amministrativo (il riconoscimento da parte del Consiglio nazionale) non figura in alcuna legge. Il Consiglio nazionale si attribuisce un potere che non ha.
Ai Consigli regionali, come giudici (di I grado) delle iscrizioni negli elenchi dell’Albo e nel Registro, va riconosciuto conseguentemente il potere di nominare le commissioni di selezione di concerto con le Università e le Scuole di giornalismo e quello di vigilare sul rispetto dei quadri d’indirizzo da parte di Scuole e Università. I Consigli regionali, attraverso la nomina delle Commissioni di selezione, devono garantire i valori costituzionali dell’imparzialità e della trasparenza (articolo 97 della Costituzione in relazione alle legge n. 241/1990). Non ci possono e non ci devono essere Commissioni di selezione “domestiche”. Il presupposto di tale “dottrina” trova fondamento in una circostanza precisa e insuperabile: il titolo di giornalista professionista viene conferito dall’Ordine regionale, quando i praticanti giornalisti comunicano di aver superato l’esame di Stato e chiedono (con domanda) l’iscrizione nell’elenco professionisti dell’Albo.
Il rapporto tra Ordine nazionale e Ordine regionale (entrambi persone giuridiche di diritto pubblico, differenziati dalle funzioni) va rinegoziato sulla base della normativa in vigore (articolo 20-bis, punto b, del Dpr n. 115/1965), rispettando il ruolo dell’Ordine regionale chiamato dalla legge a una opera di vigilanza deontologica sugli iscritti e configurato, come detto, dalla legge stessa come giudice delle iscrizioni negli elenchi dell’Albo e del Registro dei praticanti giornalisti. Dice l’articolo 20-bis, punto b. del Dpr n-. 115/1965: “Il Consiglio nazionale, in relazione alla attività di cui alla lettera b) dell’art. 20 della legge ….collabora, direttamente o di concerto con i Consigli regionali o interregionali, con università, facoltà o scuole nazionali universitarie e non universitarie di giornalismo ai fini della organizzazione dei programmi e degli esami per la migliore formazione e specializzazione professionale dei giornalisti”. Bisogna prendere atto, come riferito, che il Dlgs n. 300/1999 e la legge 4/1999 (articolo 1, comma 18) hanno assegnato alle Università la missione di formare i professionisti. Anche tali norme nulla dicono sul numero dei corsi in giornalismo e sul numero degli allievi dei singoli corsi. Questo potere, quindi, appartiene alle Università e alle Scuole di giornalismo, che perseguono finalità pubbliche.
Il Consiglio nazionale ha un potere di nomina delle Commissione per l’esame di Stato, ma la Commissione è autonoma, quando valuta sul piano formale i titoli dei candidati all’esame di Stato, dovendo prendere atto della certificazione rilasciata dagli Ordini regionali di concluso tirocinio, certificazione che può essere disattesa unicamente con contestuale denuncia per falso.
Un accordo Cnog-Ordini regionali è possibile ed auspicabile sulla base delle leggi nazionali e comunitarie vigenti alle seguenti condizioni:
a. il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti limita la sua attività alla stesura dei quadri di indirizzo delle Scuole di giornalismo, dei corsi di laurea e master universitari in giornalismo al fine del riconoscimento da parte dei Consigli regionali delle Scuole, dei corsi e dei master stessi come tirocinio valido per il praticantato sostitutivo di quello che si svolge nelle testate del mondo multimediale.
b. i Consigli regionali dell’Ordine hanno il potere di riconoscere Scuole, corsi biennali di laurea magistrale in giornalismo e master biennali in giornalismo a numero programmato; e il potere di nominare le Commissioni di selezione di concerto con le Università e le Scuole; potere, che deve valutare anche le capacità del mercato di assorbire i nuovi professionisti.
c. i Consigli regionali dell’Ordine esercitano la vigilanza sulle Scuole di giornalismo, sui corsi e master universitari in giornalismo al fine di verificare anche il rispetto dei quadri di indirizzo fissati dal Consiglio nazionale dell’Ordine.
d. la facoltà di stipulare convenzioni con le Università e le Regioni, che governano la formazione professionale, spetta soltanto agli Ordini regionali sul presupposto che gli stessi Ordini regionali hanno il potere esclusivo d’iscrizione dei praticanti giornalisti nel Registro.
NOTA. LE PICCOLE MISERIE. Nell’articolo 9 si legge: “Per la durata del mandato, i Consiglieri nazionali dell’Ordine e i Consiglieri degli Ordini regionali non possono avere incarichi di insegnamento retribuiti in alcuna delle scuole riconosciute di cui all’art. 1 del presente “Quadro di indirizzi”. L’estensore dell’articolo confonde il potere dei Consigli con quello dei singoli consiglieri. Vietare ai consiglieri nazionali e regionali di poter insegnare solo per questa loro qualifica non ha senso. In alcune materie, - la deontologia, il diritto dell’informazione, le istituzioni della pofessione o la storia del giornalismo -, sono probabilmente tra i più preparati. Una caduta di stile miserrima.
Milano, 10 dicembre 2007
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
GIORNALISTI:ASSOCIAZIONI STAMPA, STOP STAGE IN PERIODO FERIE
Bologna, 8 dicembre 2007. Il Coordinamento delle Associazioni di stampa per un sindacato di servizio "apprezza e sostiene l'orientamento dell'esecutivo dell'Ordine nazionale dei giornalisti di sospendere l'effettuazione di stage di formazione da parte di iscritti alle scuole di giornalismo durante i mesi di luglio e agosto". Lo rileva una nota firmata dalle associazioni regionali di stampa di Abruzzo, Basilicata, Emilia- Romagna, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto. "Tale indicazione contenuta nel documento relativo al 'Quadro di indirizzi' sulle scuole di giornalismo - afferma il Coordinamento - è già frutto di una mediazione rispetto ad una proposta iniziale che prevedeva una finestra più ampia di sospensione degli stage: dal primo giugno al 30 settembre. La proposta limitata ai mesi di luglio e agosto soddisfa solo parzialmente la richiesta approvata all'unanimità dall'assemblea dei Comitati di redazione che chiedeva uno stop durante l'intero arco delle ferie. E' tuttavia positivo che l'Ordine si disponga a tutelare i giornalisti disoccupati sottoposti ad un'illecita e irregolare concorrenza da parte di giovani in formazione mandati nelle redazioni per sostituire giornalisti in ferie e quindi 'usati' come un vero e proprio 'esercito salariale di riserva', peraltro gratuitamente impiegato". Il Coordinamento - prosegue la nota - "riterrebbe grave ed errato un 'depotenziamento' del pronunciamento riducendo la sospensione al solo mese di agosto. Ovvero ad un mero 'atto simbolico' che i giornalisti e i comitati di redazione non potrebbero non interpretare come una difesa della rendita dei master pagata a caro prezzo dai colleghi precari e disoccupati". Da qui "un pressante invito ai consiglieri nazionali dell'Ordine affinché il testo sia approvato mantenendo lo stop durante l'intero arco delle ferie o, in subordine, così come previsto dalla mediazione intervenuta in seno all'Esecutivo che blocca gli stage a luglio ed agosto". Per quanto riguarda gli altri stagisti, "provenienti da università e addirittura enti pubblici", il Coordinamento "invita i Cdr a vigilare e a segnalare agli Uffici del Lavoro competenti qualsiasi loro utilizzo che non sia previsto dalle norme in vigore". (ANSA).