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I giornalisti pubblicisti impugnano il bando Rai per l’assunzione di 100 giornalisti professionisti: “E’ discriminatorio”. Ma sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione civile sbarrano la strada.


(27/2/2014) - Oggi a Roma si sono riuniti gli Stati Generali dei quadri degli ottantamila giornalisti pubblicisti italiani, organizzati da Gino Falleri e Ezio Ercole. Alla presenza del presidente e del vicepresidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Enzo Iacopino e Santino Franchina – si legge sul sito dell’Odg – i rappresentanti del pubblicismo hanno ribadito il loro ruolo centrale per il giornalismo italiano. Si è deciso di istituire un Osservatorio Permanente per affrontare in modo concreto le specificità professionali dei pubblicisti. Inoltre, in accordo con istituzioni universitarie italiane, si è ipotizzato un percorso professionale che trovi completa legittimazione con l’esame di Stato per i pubblicisti presso le accademie pubbliche. A maggior tutela di una presenza insostituibile per l’informazione italiana – si legge nella nota – i giornalisti pubblicisti ritengono sia giunto il momento di creare un organismo che rappresenti le peculiarità di una figura professionale che rivendica i propri diritti di uguaglianza. I pubblicisti, tramite i loro rappresentanti presenti all’incontro, hanno deciso di impugnare nelle competenti sedi giudiziarie il bando di concorso indetto dalla Rai per l’assunzione di 100 giornalisti professionisti, con l’ingiusta e discriminatoria esclusione dei soli pubblicisti. (www.primaonline.it)



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1.Corte costituzionale: “Il giornalismo vive soprattutto attraverso l'opera  quotidiana  del professionisti”.


L'esperienza dimostra che il giornalismo, se  si alimenta   anche   del   contributo  di  chi  ad  esso  non  si  dedica professionalmente, vive soprattutto attraverso l'opera  quotidiana  del professionisti. Alla loro libertà si connette, in un unico destino, la libertà  della  stampa  periodica,  che  a  sua  volta  è  condizione essenziale di quel libero confronto di idee  nel  quale  la  democrazia affonda  le  sue  radici vitali. (Corte costituzionale, sentenza n. 11/1968)



2. Cassazione: “I pubblicisti svolgono l'attività giornalistica non come professione”.


In merito agli effetti dell'iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco dei pubblicisti, va disattesa l'istanza di rimessione della relativa questione alle Sezioni unite della Corte; è, infatti, principio univoco quello della nullità del contratto di lavoro subordinato stipulato dal giornalista pubblicista per la prestazione in via esclusiva dell'attività di redattore, stante la violazione dell'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, che proibisce l'esercizio della "professione" di giornalista a chi sia privo iscrizione nell'albo professionale. Tale iscrizione non può che riferirsi all'elenco dei giornalisti professionisti, a nulla rilevando, quindi, il diverso inserimento nel suddetto elenco dei "pubblicisti", i quali svolgono l'attività giornalistica non come professione, cioè senza essere caratterizzati nel mercato del lavoro da un determinato status. (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 12-11-2007, n. 23472; Il Messaggero S.p.A. c. D.F.M.).



3.Cassazione civile: per l'esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario, è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti. Non è idonea ad integrare detto requisito la iscrizione nel diverso albo dei giornalisti pubblicisti.


“La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che per l'esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario, cioè del giornalista professionista stabilmente inserito nell'ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, con attività caratterizzata da autonomia della prestazione, non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse, è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, e che non è idonea ad integrare detto requisito la iscrizione nel diverso albo dei giornalisti pubblicisti”. (Cass. civ. Sez. lavoro, 05-04-2005, n. 7016; FONTI Mass. Giur. It., 2005; Dir. e Pratica Lav., 2008, 6 All. PL, 297).



 






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