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INPGI/2 E REDDITI AUTONOMI 1996
I dati dei contribuenti sono pubblici
dal 1973: l’inerzia dell’ente
non giustifica un aggravio
vessatorio ai danni dei giornalisti

di Alberto Arrigoni dottore commercialista in Milano e giornalista pubblicista

Mai come in questo periodo il trattamento della contribuzione previdenziale – e appare per altro discutibile questa connotazione in quanto i versamenti minori, dato il perverso meccanismo di funzionamento di INPGI/2, sono normalmente a fondo perduto – per le attività tipicamente pubblicistiche appare quanto mai confuso e vessatorio.


Sappiamo tutti che il lavoro del giornalista pubblicista può spaziare in una ampia gamma di prestazioni: la tipica cucina redazionale con la preparazione di pagine con una scarsa attività di scrittura di testi, la segnalazione di dati e notizie locali alla redazione situata nel grande centro, la predisposizione e stesura di articoli,saggi  corrispondenze su temi di attualità o di cultura.


Una pluralità di modalità di esplicare l’attività di pubblicista, tutti di buon contenuto giornalistico ma solo le ultime accompagnate da quella caratteristica di creatività ed originalità tale da poter essere collocata nel novero delle opere suscettibili di protezione come opera dell’ingegno, e quindi in grado di produrre un contenuto economico caratterizzato dalla qualifica di compenso per lo sfruttamento del diritto d’autore.


Sappiamo tutti come questo tema sia controverso e sembra sia stato spesso sfruttato per coprire situazioni che con la protezione dell’opera dell’ingegno avevano poco a che fare, ma miravano solamente a coprire vantaggi fiscali; pur tuttavia non si può certamente arguire da un eventuale comportamento discutibile l’inesistenza di un diritto.


Inoltre non si comprende come l’INPGI/2 possa ritenersi dotata di maggiore autonomia anche rispetto al principale istituto previdenziale italiano, l’INPS, tanto da ritenere che quelle leggi che si applicano per tutti i cittadini non valgono per i giornalisti: le prestazioni occasionali, se capaci di generare un reddito minore non sono soggette a contribuzione di sorta, e questo sia che riguardino un’attività artistica, sia di consulenza che giornalistica.


L’occasionalità trova in se stessa la propria situazione di imposizione sia fiscale che previdenziale e non si comprende come l’INPGI 2, considerandosi legibus solutus possa chiamarsi fuori dalla interpretazione generale.


Infine deve essere affrontato con attenzione il problema della prescrizione della eventuale pretesa contributiva. Il mondo attuale è costellato di termini precisi, che condizionano con scadenze tassative la vita del cittadino: la dichiarazione dei redditi, la patente, l’assicurazione auto, l’abbonamento TV e tanti altri sono appuntamenti legati ad una data precisa e superarla comporta pesanti sanzioni.


Il codice civile espressamente prevede la tassitività del termine di prescrizione entro cui deve essere fatto valere un diritto e fulmina con la sanzione della decadenza l’eventuale pretesa azionata dopo lo spirare del termine di prescrizione.


Termini precisi, quindi, per i quali il presupposto formale necessario è il c.d. die a quo, il momento di partenza attraverso il quali si inizia a contare il decorso del tempo e questo, come presupposto necessario alla certezza del diritto non può essere lasciato alla leggerezza della sorte.


Il termine quinquennale per la pretesa dei contributi sui redditi giornalisti per l’anno 1996 decorre dalla data di consegna della dichiarazione di parte all’autorità che deve lavorarla; decorre quindi, generalmente dal maggio/giugno 1997 ed è irrimediabilmente prescritto.


Il fatto di avere eventualmente ricevuto in ritardo gli elaborati non esime certamente INPGI dal rispetto dei termini e dai propri diritti/doveri, posto che in materia fiscale esiste da circa trent’anni una norma specifica (art. 69 Dpr 600/73) che dispone la pubblicità degli elenchi dei contribuenti e la segnalazione, comune per comune, di tutti i dati utili dei dichiaranti entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della dichiarazione.


Una colpevole inerzia non può generare un aggravio vessatorio sulle spalle dei giornalisti che avendo a suo tempo correttamente dichiarato i redditi percepiti ritennero a ragione di avere esaurito gli adempimenti richiesti.


Purtroppo l’esiguità degli importi e la convinzione che il contributo INPGI/ 2 sia una sorta di tributo tanto sgradito quanto immanente farà versare a qualche collega un importo che nulla aggiunge alla sua condizione contributiva e non è dovuto stante il trascorrere del tempo. 


Mai come in questo caso una pluralità di dissensi diviene un terremoto purificatore!


 


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Alberto Arrigoni  è candidato come consigliere nazionale pubblicista nella lista guidata da Franco Abruzzo, Brunello Tanzi, Sergio Borsi, Nicola D’Amico, Gianni de Felice, Marco Volpati, Ezio Chiodini, Camillo Albanese e Jole Zangari


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Franco Abruzzo consiglia di rispondere così alle pretese sbagliate dell’INPGI/2:


Gentile Signora Cappa, La informo che ho cestinato da tempo la mia documentazione tributaria del 1996, perché il Fisco mi obbliga a conservarla per 5 anni e che ho letto a suo tempo le circolari firmate da Gabriele Cescutti  (datate 16 maggio 1996 e 10 luglio 1997) secondo le quali i giornalisti autori e occasionali non avevano l’obbligo di iscriversi all’Inpgi-2. L’obbligo di aderire all’Inpgi-2 è peraltro scattato soltanto l’11 giugno 1997 con la pubblicazione del relativo Regolamento nella Gazzetta Ufficiale.  Soltanto l’Inps, quindi, può pretendere il 12% per i redditi autonomi del 1996, ma l’Inps ancora oggi non chiede alcunché (ai cittadini senza Albo)  per le prestazioni occasionali e per le collaborazioni giornalistiche regolate dalla cessione dei diritti d’autore. Lei ha “corretto” il suo presidente con 8 anni di ritardo!!! Come può sollecitare autodenunce a chi ha seguito fedelmente e con fiducia le istruzioni del presidente dell’ente?


L’Inpgi è tenuto a rispettare le regole che sono dell’Inps (punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000). L’Inpgi non è una “repubblica indipendente”.


Le segnalo anche, qualora non fosse informata, che, in base al  comma 2 dell’articolo 61 del  Dlgs  n. 276/2003 (“legge Biagi”) e al comma 2 dell’articolo 44 della legge n. 326/2003, sono occasionali le prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente  oppure retribuite  con un compenso annuo complessivamente  non  superiore a 5mila euro. L’avverto che la sua richiesta – essendo lei persona incaricata di un pubblico servizio -potrebbe configurare ipotesi di reato (610 Cp? 323 Cp?). Mi riservo, comunque, di agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni collegati allo stress, che mi provocano le sue lettere raccomandate ingiuste ed errate. Lo stress è danno alla salute”.


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                                                               





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