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Parere 448/01 della II sezione del Consiglio di Stato: “La prova di idoneità è l’esame di Stato richiesto dalla Costituzione. Non sussistono motivi ostativi alla riforma dell’ordinamento professionale dei giornalisti”.
“Non è dubitabile che l’attività giornalistica costituisca "esercizio professionale" come previsto dall’art. 33, comma 5, Cost. Essa, infatti, anche se svolta nella forma di lavoro dipendente, rientra nella previsione delle "professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi", di cui all’art. 2229 cod. civ. Tale professione è infatti subordinata all’iscrizione nell’albo dei giornalisti istituito, come detto, dalla legge n. 69/1963. Condizione per l’iscrizione in tale albo è il superamento di una "prova di idoneità professionale" caratterizzata da quei requisiti di serietà e oggettività, di cui è riferimento nelle pronunce della Corte sopra ricordate; art.32 L. n. 69 ed art. 44 del regolamento attuativo emanato con DPR 4 febbraio 1965, n. 115. L’istituzione dell’Ordine e del relativo albo per l’esercizio della professione giornalistica è, poi, correlata al valore costituzionale del diritto all’informazione libera, di cui all’art. 21, comma 2, Cost. e trova dunque una specifica e rafforzata ragione nell’interesse generale di "salvaguardare la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica degli iscritti" [C. Cost., n. 38/1997, cit; 8 febbraio 1991, n. 71]. La natura professionale dell’attività giornalistica trova, d’altronde, conforto dal combinato dispositivo dall’art. 1, comma 3 e dell’art. 2, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni) e nel decreto MURST del 28 novembre 2000. La prima fonte ha fissato il principio per cui l’esercizio delle professioni presuppone il superamento di un ciclo di studi postsecondari di una durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione”.
Testo in allegato
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