Home     Cercadocumenti     Chi è     Link  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
  » FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  FNSI-Giornalismo dipendente
Stampa





Inpgi/2 e redditi autonomi 1996:


come rispondere


alle pretese sbagliate dell’ente


 


. Soltanto l’Inps può pretendere il 12% per i redditi autonomi del 1996, ma l’Inps ancora oggi non chiede alcunché (ai cittadini senza Albo)  per le prestazioni occasionali e per le collaborazioni giornalistiche regolate dalla cessione dei diritti d’autore.


.  L’Inpgi in sostanza dice: “Ho acquisito i dati reddituali 1996 nel 2003 e , quindi, la prescrizione decorre dal 2003”. Bisogna dire NO a questa  pretesa!!!!


. A distanza di 9 mesi dal luglio 2003, un’altra pioggia terrificante di lettere raccomandate si abbatte sulla testa dei giornalisti. Questa volta le lettere sono firmate dalla dirigente del Servizio contributi dell’Inpgi/2.


. La gestione Inpgi/2 provoca stress e lo stress va risarcito: è un danno alla salute!


 di Franco Abruzzo - presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia


 1.               Premessa. Il luglio 2003 rimarrà indelebile nella memoria dei giornalisti italiani, sui quali si è abbattuta una pioggia terrificante di lettere. Le lettere sono firmate dal direttore generale dell’Inpgi. In breve viene comunicato che l’Agenzia delle entrate (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha trasmesso all’Istituto i  “dati reddituali” denunciati relativamente al 1996 da ogni singolo giornalista al Fisco “per attività di lavoro autonomo”. Il direttore generale scrive che”qualora la somma in questione  fosse in tutto o in parte derivante da attività autonoma di natura giornalistica, su di essa sarebbero dovuti alla gestione separata dell’Inpgi i contributi del 12 per cento……Nel suo interesse, La preghiamo di indicarci l’ammontare del reddito riferito ad attività giornalistica. Ciò al fine di poter verificare l’esistenza dell’obbligo assicurativo e conseguentemente determinare l’esatto ammontare dei contributi da versare. La presente vale anche ai fini interruttivi della prescrizione”. Attimi di panico e smarrimento tra i 18mila giornalisti professionisti e i 50mila giornalisti pubblicisti, perché  l’ente non spiega chi è tenuto  (e  chi non è tenuto)  a iscriversi alla gestione separata dell’Inpgi (o Inpgi-2) e perché l’ente dimentica stranamente  che “la prescrizione dei contributi dovuti all’Istituto interviene con il decorso di 5 anni” (art.  7  del Regolamento Gestione separata Inpgi). L’Inpgi avrebbe dovuto acquisire i dati reddituali nel 1997 e non nel 2003. Avendo  acquisito i dati reddituali con incredibile ritardo, oggi l’Inpgi non può invocare l’articolo  2935 del Codice civile, che,  in tema di decorrenza della prescrizione, così testualmente dispone: "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".  L’Inpgi in sostanza dice: “Ho acquisito i dati reddituali 1996 nel 2003 e , quindi, la prescrizione decorre dal 2003”. Bisogna dire NO a questa pretesa ingiusta e sbagluata!!!!


A distanza di 9 mesi dal luglio 2003, un’altra pioggia terrificante di lettere raccomandate si abbatte sulla testa dei giornalisti. Questa volta le lettere sono firmate dalla  dirigente del Servizio contributi dell’Inpgi/2. BASTA!!!! E’ vero che l’Inpgi ha cambiato amministratori, ma i metodi, però, sono gli stessi.


L’Inpgi ha approvato un condono previdenziale per gli anni 1997-2001.  “In quell'occasione – ha scritto Giuseppe Rodà su “Il Sole 24 Ore” del 9 agosto 2003 - il 1996 è stato considerato "chiuso". Inoltre, nella lettera inviata ai giornalisti, pubblicisti e professionisti, si parla del contributo integrativo per il 1996 del 2% e del contributo di maternità, entrambi stabiliti successivamente”.


Il punto è un altro: l’Inpgi-2 è nato l’11 giugno 1997, quando la Gazzetta Ufficiale ne ha pubblicato il Regolamento. Nella circolare 10 luglio 1997 (http://www.inpgi.it/inpgi/inpgi.nsf) il presidente dell’Inpgi, Gabriele Cescutti, ha scritto: “Come vi è noto, il decreto ministeriale di ratifica dello Statuto e del Regolamento, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno scorso. Da questa data decorrono i tre mesi di tempo (scadenza 11 settembre '97) che ogni giornalista interessato alla Gestione separata ha a disposizione per provvedere all'iscrizione, utilizzando il modulo a suo tempo trasmesso a tutti gli iscritti al nostro Ordine professionale”. L’obbligo d’iscrizione all’Inpgi-2 (per i cococo) risale, quindi, all’11 giugno 1997.  Il  Regolamento non ha forza retroattiva. L’ente, quindi, non può bussare a quattrini per il 1996, perché il 12% del 1996 va versato soltanto all’Inps. L’Inps, però, ancora oggi continua a escludere dalla gestione separata  sia chi svolge lavori occasionali sia chi cede i diritti d’autore (impostazione condivisa da Gabriele Cescutti con la circolare 16 maggio 1996).


2. Prospettive. Bisogna  avviare una grande battaglia politico-giudiziaria e costringere l’Inpgi, impiegando soltanto la forza civile della legge, a rispettare la normativa generale dell’Inps come l’ordinamento impone e come hanno sancito sentenze della Corte  costituzionale, della sezione lavoro della Cassazione e del Tar Lazio. Bisogna travolgere l’Inpgi con decine e decine di cause. Non possiamo subire  nuove offese alla nostra dignità! Utilizziamo subito  il diritto costituzionale di difesa in maniera attiva e penetrante!!! L’Inpgi privatizzato non significa diritti tagliati e negati per i giornalisti! La Costituzione non consente discriminazioni e trattamenti economici diseguali. Bisogna alzare la testa e dire no. Non è soltanto disubbidienza civile. E, qualcosa di più. Giuseppe Rodà su “Il Sole 24Ore” del 9 agosto 2003 ha prospettato   l’ipotesi che i free lance (soprattutto pubblicisti) si dimettano dall’Ordine per sfuggire alle ingiuste e illegittime tassazioni dell’Istituto. Questa è una soluzione facile, come è facile costituire, con l’aiuto di commercialisti, una società alla quale conferire le proprie attività giornalistiche. Tanti pensionati, ai quali l’Inpgi nega illecitamente la libertà di cumulo, sono costretti a nascondersi in maniera legittima dietro il paravento di una società per continuare a esercitare la professione. Questa “tecnica elusiva” farà proseliti tra i liberi professionisti, anche se tale risposta è meramente difensiva sul piano individuale.


3. Una possibile risposta alla dirigente Servizio Contributi Inpgi2.  Suggerisco, con gli opportuni adattamenti personali, questa risposta: Gentile Signora, La informo che ho cestinato la mia documentazione tributaria del 1996, perché il Fisco mi obbliga a conservarla per 5 anni e che ho letto a suo tempo le circolari firmate da Gabriele Cescutti  (datate 16 maggio 1996 e 10 luglio 1997) secondo le quali i giornalisti autori e occasionali non avevano l’obbligo di iscriversi all’Inpgi-2. L’obbligo di aderire all’Inpgi-2 è peraltro scattato soltanto l’11 giugno 1997.  Soltanto l’Inps, quindi, può pretendere il 12% per i redditi autonomi del 1996, ma l’Inps ancora oggi non chiede alcunché (ai cittadini senza Albo)  per le prestazioni occasionali e per le collaborazioni giornalistiche regolate dalla cessione dei diritti d’autore. Lei dovrebbe fare autocritica pubblica per l’errore commesso, avendo “corretto” il suo presidente con 8 anni di ritardo!!! Come può sollecitare autodenunce a chi ha seguito fedelmente e con fiducia le istruzioni del presidente dell’ente?


L’Inpgi è tenuto a rispettare le regole che sono dell’Inps (punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000). L’Inpgi non è una “repubblica indipendente”.


Le segnalo anche, qualora non fosse informata, che, in base al  comma 2 dell’articolo 61 del  Dlgs  n. 276/2003 (“legge Biagi”) e al comma 2 dell’articolo 44 della legge n. 326/2003, sono occasionali le prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente  oppure retribuite  con un compenso annuo complessivamente  non  superiore a 5mila euro. L’avverto che la sua richiesta – essendo lei persona incaricata di un pubblico servizio -potrebbe configurare ipotesi di reato (610 Cp? 323 Cp?). Mi riservo, comunque, di agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni collegati allo stress, che mi provocano le sue lettere raccomandate ingiuste ed errate. Lo stress è un danno alla salute”.


------------------------------------- 


 Nel sito dell’OgL (www.odg.mi.it)  due studi di Franco Abruzzo sulle prestazioni occasionali (http://www.odg.mi.it/inpgi2_imbroglio.htm) e sulle prestazioni regolate dalla cessione del diritto d’autore (/www.odg.mi.it/inpgi2_circolari.htm).



 


 


 


 


 






Sito aggiornato al 5 febbraio 2025
Già editore/proprietario/direttore: Franco Abruzzo (3.8.1939-12.4.2025) Per qualsiasi informazione rivolgersi a Vittoria Abruzzo vittoria.abruzzo@gmail.com
© Copyright 2003-2025 Franco Abruzzo, successori e rispettivi titolari - Tutti i diritti riservati
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR)