Roma, 25 ottobre 2007. E’ crisi potenziale nei rapporti tra diversi Ordini regionali e Ordine nazionale dei Giornalisti sulla stesura di un nuovo testo del “QUADRO DI INDIRIZZI PER IL RICONOSCIMENTO, LA REGOLAMENTAZIONE E IL CONTROLLO DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE AL GIORNALISMO”. Ne hanno discusso animatamente i presidenti degli Ordini regionali nella riunione del 18 ottobre svoltasi nella sede romana del Consiglio nazionale. Le critiche hanno bombardato colui che è ritenuto l’estensore del testo, Enzo Iacopino, neo segretario del Consiglio nazionale (Cnog). Jacopino ha sostituito Vittorio Roidi, che aveva un’altra visione dei rapporti tra centro e periferia dell’Ordine professionale e dell’autonomia delle Università. I direttori dei 22 master universitari in giornalismo (se si comprendono nel numero anche quelle di Teramo e Cassino) analizzeranno il documento in una riunione che si terrà a Torino l’8 novembre prossimo. Tira aria di crisi anche nei rapporti tra Ordine nazionale e Università, che hanno istituito i master biennali in giornalismo. Le Università hanno comunicato informalmente al Consiglio nazionale (Cnog) che non accetteranno giammai le condizioni-capestro del “Quadro di indirizzi”. Il che potrebbe determinare la chiusura dei master “riconosciuti”.
In breve, come si potrà verificare leggendo il nuovo quadro di indirizzi pubblicato come allegato, l’Ordine nazionale tenta di espropriare le Università dai loro legittimi poteri di gestire in piena autonomia i master biennali in giornalismo e i futuri corsi di laurea magistrale in giornalismo. L’autonomia degli Atenei è fissati nell’articolo 33 (ultimo comma) della Costituzione. Va detto che il regolamento (“quadro di indirizzi”) dell’Ordine nazionale non ha alcun retroterra giuridico. L’Ordine vuol mettere il dito anche nelle rette con una norma assurda: “Ogni allievo è tenuto a versare una tassa di iscrizione…. In ogni caso tale importo non potrà essere superiore alla tassazione prevista per i corsi di laurea magistrale delle Università italiane”. Le tasse universitarie variano da ateneo ad ateneo, mentre le tasse di iscrizione ai master sono sganciate dalle tasse relative ai corsi di laurea. Ogni Università ha il poetre di fissare le tasse. Che dire poi della selva di regole e regolette, cavilli, lacci e laccioli (delegati nazionali e regionali presso le singole scuole con compiti di “controllo”, verifiche asfissianti). Viene stabilito che i periodi di stage non si possono fare nei mesi di giugno-luglio-agosto in contrasto con quello che è avvenuto finora sul presupposto che in detti periodi le redazioni sono svuotate dalle assenze per ferie e le stazioni di lavoro sono conseguentemente libere. Il Consiglio nazionale dell’Ordine (Cnog) si avventa come un treno impazzito anche contro l’articolo 41 della Costituzione, che proclama la libertà delle imprese. Gli stage, poi, sono regolati dalla “legge Treu “ (196/1997). L’argomento dovrebbe almeno discusso con la Fieg (Federazione degli editori). Non si possono imporre presenze di estranei nelle singole redazioni con un “decreto” velleitario dell’Ordine nazionale.
Qualora il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti dovesse porre paletti e vincoli alle scelte delle Università e delle Scuole di giornalismo, subordinando il numero dei corsi e il numero degli allievi dei singoli corsi a sue decisioni (illegittime sotto il profilo normativo come emerge dall’articolo 20 della legge n. 69/1963), lo stesso Consiglio nazionale si verrebbe a trovare in palese e grave conflitto con la legislazione comunitaria e le delibere dell’Antitrust italiano. I paletti e i vincoli potrebbero essere equiparati a restrizioni della libera concorrenza e del libero mercato. Il Cnog in sostanza non può predeterminare il numero dei corsi e il numero degli allievi dei corsi, mentre non può non favorire l'accesso di tutti i soggetti in possesso dei prescritti requisiti alla libera professione. I trattati della Ue vogliono che l’accesso alle professioni rispetti le regole della libera concorrenza e del libero mercato.
Le pretese del Cnog sembrerebbero non trovare nell’ordinamento giuridico attuale alcun supporto. I regolamenti sganciati dalle leggi sono privi di validità sul piano concreto della operatività. Oggi la concorrenza riguarda anche le singole Università, che ricorrono sempre più spesso alla pubblicità per attrarre iscritti. Non si vede come un Ordine professionale possa entrare nella partita-competizione tra Atenei e concedere “licenze” a una Università e negare la stessa licenza (di corsi in giornalismo con il praticantato incorporato) a un’altra Università. Il metro, che deve guidare gli Ordini (nazionale e regionale), sono gli affidamenti circa il rispetto sostanziale del quadro di indirizzi. Si può, però, consigliare alle Università di avviare corsi di giornalismo, ricorrendo al numero programmato dei posti messi in palio. Consiglio nazionale e Consigli regionali devono preoccuparsi, credo, della compatibilità economica delle singole iniziative, studiano le esigenze dei singoli mercati.
Il Consiglio nazionale, quindi, non può andare al di là della elaborazione della organizzazione dei programmi e degli esami (articolo 20-bis, punto b, del Dpr n. 115/1965), mentre può dare vita a una Scuola nazionale di giornalismo (articolo 20-bis, punto a, del Dpr n. 115/1965), possibilità, quest’ultima, alla quale ha rinunciato e che oggi appare obsoleta (il Dlgs n. 300/1999 e l’articolo 1, comma 18, della legge 4/1999 hanno assegnato alle Università la missione di formare i professionisti). Il 9 luglio 2007 la “riforma Mussi” ha finalmente dato vita ai corsi di laurea magistrale in giornalismo.
La facoltà di stipulare convenzioni con le Università e con le Regioni, che governano la formazione professionale, spetta, invece, soltanto agli Ordini regionali sul presupposto che gli stessi Ordini regionali hanno il potere esclusivo d’iscrizione dei praticanti giornalisti nel Registro, mentre le delibere di iscrizione possono essere impugnate esclusivamente dalle Procure generali della Repubblica di fronte al Consiglio nazionale (giudice di II grado). Paradossalmente i Consigli regionali possono certificare, motivando, il praticantato svolto anche in Scuole non riconosciute dal Consiglio nazionale, perché tale atto amministrativo (il riconoscimento da parte del Consiglio nazionale) non figura in alcuna legge. Il Consiglio nazionale si attribuisce un potere che non ha.
Ai Consigli regionali, come giudici (di I grado) delle iscrizioni negli elenchi dell’Albo e nel Registro, va riconosciuto conseguentemente il potere di nominare le commissioni di selezione di concerto con le Università e le Scuole di giornalismo e quello di vigilare sul rispetto dei quadri d’indirizzo da parte di Scuole e Università. I Consigli regionali, attraverso la nomina delle Commissioni di selezione, devono garantire i valori costituzionali dell’imparzialità e della trasparenza (articolo 97 della Costituzione in relazione alle legge n. 241/1990). Non ci possono e non ci devono essere Commissioni di selezione “domestiche”. Il presupposto di tale “dottrina” trova fondamento in una circostanza precisa e insuperabile: il titolo di giornalista professionista viene conferito dall’Ordine regionale, quando i praticanti giornalisti comunicano di aver superato l’esame di Stato e chiedono (con domanda) l’iscrizione nell’elenco professionisti dell’Albo.
Il rapporto tra Ordine nazionale e Ordine regionale (entrambi persone giuridiche di diritto pubblico, differenziati dalle funzioni) va rinegoziato sulla base della normativa in vigore (articolo 20-bis, punto b, del Dpr n. 115/1965), rispettando il ruolo dell’Ordine regionale chiamato dalla legge a una opera di vigilanza deontologica sugli iscritti e configurato, come detto, dalla legge stessa come giudice delle iscrizioni negli elenchi dell’Albo e del Registro dei praticanti giornalisti. Dice l’articolo 20-bis, punto b. del Dpr n-. 115/1965: “Il Consiglio nazionale, in relazione alla attività di cui alla lettera b) dell’art. 20 della legge ….collabora, direttamente o di concerto con i Consigli regionali o interregionali, con università, facoltà o scuole nazionali universitarie e non universitarie di giornalismo ai fini della organizzazione dei programmi e degli esami per la migliore formazione e specializzazione professionale dei giornalisti”. Bisogna prendere atto, come riferito, che il Dlgs n. 300/1999 e la legge 4/1999 (articolo 1, comma 18) hanno assegnato alle Università la missione di formare i professionisti. Anche tali norme nulla dicono sul numero dei corsi in giornalismo e sul numero degli allievi dei singoli corsi. Questo potere, quindi, appartiene alle Università e alle Scuole di giornalismo, che perseguono finalità pubbliche.
Il Consiglio nazionale ha un potere di nomina delle Commissione per l’esame di Stato, ma la Commissione è autonoma, quando valuta sul piano formale i titoli dei candidati all’esame di Stato, dovendo prendere atto della certificazione rilasciata dagli Ordini regionali di concluso tirocinio, certificazione che può essere disattesa unicamente con contestuale denuncia per falso. E’ accaduto in questi giorni che la Commissione di esami non abbia ammesso alla prova scritta del 30 ottobre prossimo un praticante milanese che ha lavorato nelle redazioni Mediaset con contratto di lavoro part-time verticale previsto dalle leggi in vigore. Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) ha tre tipologie: Orizzontale (se la riduzione di orario viene effettuata all'interno dell'orario giornaliero, ad es. 4 ore anziché 8, tutti i giorni); Verticale (se la riduzione di orario viene effettuata nell'ambito di periodi concordati: settimana, mese, anno. Ad esempio si concordano 3 giorni pieni a settimana); Misto (è una combinazione delle due tipologie sopra descritte. Ad esempio, in alcuni periodi dell'anno si può concordare una riduzione dell'orario di lavoro del 50%, in altri del 20%). La commissione di esami in sostanza ha bloccato una delibera non impugnata dalla Procura generale di Milano e, quindi, esecutiva. Ciò è consentito?
Un accordo Cnog-Ordini regionali è possibile ed auspicabile sulla base delle leggi nazionali e comunitarie vigenti alle seguenti condizioni:
a. il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti deve limitare la sua attività alla stesura dei quadri di indirizzo delle Scuole di giornalismo, dei corsi di laurea e master universitari in giornalismo al fine del riconoscimento delle Scuole, dei corsi e dei master stessi come tirocinio valido per il praticantato sostitutivo di quello che si svolge nelle testate del mondo multimediale;
b. i Consigli regionali dell’Ordine hanno il potere di stabilire il numero delle Scuole, dei corsi e dei master nonché il numero dei laureati ammessi (con numero programmato) a frequentare i corsi, i master e le Scuole di Giornalismo; e il potere di nominare le Commissioni di selezione di concerto con le Università e le Scuole; potere, che deve valutare anche le capacità del mercato di assorbire i nuovi professionisti.
c. i Consigli regionali dell’Ordine esercitano la vigilanza sulle Scuole di giornalismo, sui corsi e master universitari in giornalismo al fine di verificare anche il rispetto dei quadri di indirizzo fissati dal Consiglio nazionale dell’Ordine.
d. la facoltà di stipulare convenzioni con le Università e le Regioni, che governano la formazione professionale (Regioni e Province), spetta soltanto agli Ordini regionali sul presupposto che gli stessi Ordini regionali hanno il potere esclusivo d’iscrizione dei praticanti giornalisti nel Registro.
Torino, coordinamento nazionale della scuole di giornalismo: sì al rigore dell’Ordine.
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Torino, 8 e 9 novembre 2007. Le scuole e i master di giornalismo italiani, i comitati tecnici scientifici e l’esecutivo dell’Ordine nazionale dei Giornalisti che li ha incontrati in questa occasione, esprimono soddisfazione per il confronto ampio e costruttivo che si è avviato tra loro su aspetti cruciali per il futuro delle scuole stesse.
Sono stati affrontati nel corso di due giorni di dibattito i temi dell’accesso alla professione, dei contenuti didattici e formativi oggi necessari per diventare professionisti dell’informazione, delle regole necessarie e condivise per rendere più omogeneo il quadro delle scuole italiane che agiscono d’intesa con l’Ordine e del rapporto con le Università, mettendo in luce la volontà comune di rendere sempre più elevata la qualità del sistema formativo e sempre più rigoroso il percorso che conduce all’esame professionale.
L’esecutivo nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha registrato le osservazioni giunte dalle scuole e dalla loro esperienza concreta, in un clima di generale sintonia che verrà successivamente recepita nella definitiva stesura del nuovo Quadro di indirizzi all’approvazione del Consiglio nazionale dell’Ordine nelle prossime settimane. Il coordinamento nazionale delle scuole ha a sua volta manifestato condivisione per lo spirito del nuovo Quadro e per la direzione di rigore e di uniformità che esso esprime. E’stata inoltre manifestata la volontà di proseguire il confronto con l’Ordine, di sperimentare nuovi modelli formativi, con particolare riguardo ad aspetti quali la correttezza nella realizzazione degli stage presso le aziende editoriali, le capacità necessarie per chi è chiamato a formare i nuovi giornalisti, la necessità di consentire l’accesso alle scuole a studenti di ogni condizione sociale ed economica.
L’Ordine e le scuole hanno infine ribadito con forza la comune convinzione che un percorso formativo di livello universitario, rigoroso e basato,sull’intreccio tra insegnamenti accademici e laboratori professionali, rappresenti oggi un’ineludibile necessità per contribuire a rafforzare l’autonomia, il pluralismo e l’autorevolezza del sistema informativo italiano e di chi ogni giorno contribuisce e contribuirà a realizzarlo. (da www.odg.it).
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