Indice
1) I dati statistici sulle decisioni disciplinari dal 1997 al 2003.
2) “Professioni, decide solo lo Stato”. Giornalisti vicini alla laurea.
3) La Corte di Strasburgo impone l’alt alle perquisizioni negli uffici dei giornalisti e dei loro avvocati. E’ un grande fatto civile.
4) Commistione informazione/pubblicità questione deontologica primaria.
5) Mobbing in redazione “pratica” in crescita.
6) Conclusioni. Le elezioni di maggio in un clima di concordia e di serenità.
1. I dati statistici sulle decisioni disciplinari dal 1997 al 2003. L’assemblea è chiamata ad approvare i bilanci dell’ente, che per legge sono illustrati dal consigliere tesoriere e dai revisori dei conti. Il mio rendiconto riguarda, invece, le decisioni disciplinari e tutte quelle pronunce rese come pareri nel corso del 2003:
Anno 1997
Procedimenti avviati n. 32; procedimenti archiviati n. 41. Sanzioni disciplinari inflitte: Avvertimento n. 2; Censura n. 1; Sospensione n. 1. 77 interventi.
Anno 1998
Procedimenti avviati n. 21; procedimenti archiviati n. 42. Sanzioni disciplinari inflitte: Avvertimento n. 7; Censura n. 6; Sospensione n. 1. 77 interventi.
Anno 1999
Procedimenti avviati n. 16; procedimenti archiviati n. 57; Sanzioni disciplinari inflitte: Censura n. 1; Sospensione n. 1. 75 interventi.
Anno 2000
Procedimenti avviati n. 30; procedimenti archiviati n. 71; Sanzioni disciplinari inflitte: Avvertimento n. 2; Censura n. 2; Sospensione n. 3; Radiazione n. 2. 110 interventi.
Anno 2001
procedimenti avviati n. 23; procedimenti archiviati n. 37; Sanzioni disciplinari inflitte: avvertimento orale n. 4; censura n. 2. 66 interventi.
Anno 2002
Procedimenti avviati n. 24; procedimenti archiviati n. 55; Sanzioni disciplinari: avvertimento orale n. 2; censure n. 2; sospensione n. 3. 86 interventi.
Anno 2003
Procedimenti avviati n. 9; procedimenti archiviati n. 44; Sanzioni disciplinari: avvertimento orale n. 1; avvertimento scritto n. 7; censure n. 2; sospensione n. 0; radiazioni n. 3 = 66 interventi
Anno 2004/Procedimenti pendenti: n. 69.
2. “Professioni, decide solo lo Stato”. Giornalisti vicini alla laurea
2.1. L’Ordine di Milano bloccato dal ministro dell’Università mentre si accingeva a disapplicare la normativa italiana sull’accesso a favore di quella comunitaria, che prevede il possesso di una laurea minima triennale come condizione per esercitare una professione intellettuale regolamentata. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, si è ritenuto (erroneamente) che lo Stato avesse perso i suoi poteri regolamentari e che non potesse, quindi, riscrivere il Dpr n. 328/2001, allargandolo ai giornalisti, agli informatici, agli statistici e ai consulenti del lavoro. Il Ministero dell’Istruzione-Università nell’ottobre 2003 ha rimeditato la questione del collegamento tra laurea universitaria, praticantato giornalistico ed esame di Stato, dando disco verde alle modifiche del Dpr n. 328/2001 e istituendo una commissione ad hoc guidata dal sottosegretario di Stato Maria Grazia Siliquini. Conseguentemente il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha bloccato una delibera con la quale lo stesso Consiglio, quale autorità amministrativa, avrebbe disapplicato (in forza delle sentenze n. causa 103/1988 della Corte di Giustizia Ce 22 luglio 1989 e n. 389/1989 della Corte costituzionale) l’articolo 33 (commi 4, 5, 6 e 7) della legge n. 69/1963, affermando la prevalenza (in base alla sentenza n. 389/1989 della Corte costituzionale) sulla norma interna della Direttiva n. 89/48/CEE. Questa direttiva, in base alla sentenza della quarta sezione della Corte di Giustizia europea nella causa C- 285/00, si applica “alle professioni regolamentate, cioè a quelle per le quali l’accesso o l’esercizio sono subordinati, direttamente o indirettamente, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma universitario della durata minima di tre anni”. In sostanza l’Ordine di Milano, se no ci fosse stato il ripensamento del ministro, avrebbe chiesto ai praticanti il possesso di una laurea triennale qualsiasi come condizione vincolante per sostenere l’esame di giornalista.
Sono mutati i requisiti culturali per l’esercizio di una professione nell’ambito dei Paesi Ue e, quindi, i giornalisti professionisti italiani non possono essere discriminati rispetto agli altri professionisti italiani e a quelli europei sotto il profilo della preparazione universitaria minima di tre anni, principio al quale devono attenersi anche alcune professioni un tempo collegate a un diploma di scuola media superiore (geometri, ragionieri, periti agrari e periti industriali).
Con l’iniziativa del ministro Moratti e del sottosegretario Siliquini, è prevedibile che nel giro di 4-6 mesi l’accesso al praticantato giornalistico e all’esame di Stato sia vincolato esclusivamente al possesso di una laurea (qualsiasi) conseguita al termine di un percorso minimo di tre anni. Il 2004, quindi, è l’anno della svolta. La pratica (di durata biennale) potrà essere svolta nelle redazioni (di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, telegiornali, radiogiornali, testate web); nelle scuole di giornalismo, nei master universitari e nei corsi di laurea in giornalismo (riconosciuti dall’Ordine). La modifica del Dpr n. 328/2001 presuppone una prima approvazione del testo da parte del Consiglio dei Ministro, l’acquisizione successiva di tre pareri (tra i quali quello del Consiglio di Stato) e, quindi, una seconda approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Segue la pubblicazione del Dpr nella Gazzetta Ufficiale. Un Dpr, che, comunque, fotografa quello che avviene nelle scuole e nei master universitari di giornalismo: la laurea è la condizione per poter partecipare ai concorsi selettivi.
2.2. Le Regioni non possono istituire nuove professioni. Questo è l’assunto centrale della sentenza n. 353 (depositata il 12 dicembre 2003) della Corte costituzionale, che ha abrogato (in quanto “illegittima”) una legge piemontese istitutiva di figure sanitarie. La sentenza chiarisce l’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni e afferma che la materia delle professioni, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, appartiene soltanto allo Stato. L’importanza della nuova pronuncia è tutta nelle date: la sentenza del 12 dicembre 2003 è la prima dopo la riforma (legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) del Titolo V, che al terzo comma dell’articolo 117 afferma: “Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. Una sentenza della Corte costituzionale (la n. 271 del 22 luglio 1996), in tema di principi fondamentali, afferma che “nella materia di competenza concorrente, i principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale esistente, assolvono alla funzione loro propria, che è quella di unificare il sistema delle autonomie ai livelli più alti, solo quando hanno il carattere di stabilità e univocità”. La sentenza n. 353/2003 ribadisce sul punto che “i relativi principi fondamentali, non essendone stati, fino ad ora, formulati dei nuovi, sono pertanto da considerare quelli, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze n. 201 del 2003 e n. 282 del 2002), risultanti dalla legislazione statale già in vigore”.
2.3. L’assetto attuale delle professioni. Il Dlgs n. 300/1999 affida al Ministero della Giustizia la vigilanza sugli Ordini professionali e al Ministero dell’Istruzione/Università la “missione” di formare i nuovi professionisti. Il comma 18 dell’articolo 1 della legge n. 4/1999 conferisce al ministero dell’Istruzione/Università, di concerto con quello della Giustizia, il compito di “integrare e modificare” con regolamento gli attuali ordinamenti sull’accesso alla professioni e di raccordarli con le lauree triennali e con le lauree specialistiche biennali. Il regolamento (Dpr n. 328/2001) disciplina la maggioranza delle professioni intellettuali (dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo) e trascura quelle dei giornalisti, degli informatici, degli statistici e dei consulenti del lavoro. Con parere 7 maggio 2002 n. 2228 il Consiglio di Stato ha scritto che "non sussistono motivi ostativi alla riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti, come previsto dall'articolo 1 (comma 18) della legge n. 4/1999".
3. La Corte di Strasburgo impone l’alt alle perquisizioni negli uffici dei giornalisti e dei loro avvocati. E’ un grande fatto civile.
L’ordinamento europeo impedisce ai giudici nazionali di ordinare perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni dei giornalisti nonché nelle "dimore" dei loro avvocati a caccia di prove sulle fonti confidenziali dei cronisti: "La libertà d'espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, e le garanzie da concedere alla stampa rivestono un'importanza particolare. La protezione delle fonti giornalistiche è uno dei pilastri della libertà di stampa. L'assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche dall'aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni d'interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe essere meno in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di "cane da guardia" e il suo atteggiamento nel fornire informazioni precise e affidabili potrebbe risultare ridotto". Questi sono i principi sanciti nella sentenza 25 febbraio 2003 (Procedimento n. 51772/99) della quarta sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo. Va detto che gli articoli della Convenzione operano e incidono unitamente alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo ne dà attraverso le sentenze. Le sentenze formano quel diritto vivente al quale i giudici dei vari Stati contraenti sono chiamati ad adeguarsi sul modello della giustizia inglese.
Questa sentenza, tradotta ed asseverata in tribunale nonché pubblicata nel sito web dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è a disposizione dei giornalisti presi di mira dai Gip e dal Pm. Il segreto professionale dei giornalisti è tutelato solennemente dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, mentre l’articolo 8 della stessa Convenzione protegge il domicilio dei legali.
Si legge nella sentenza: "Secondo l'opinione della Corte il presente caso si distingue dal caso Goodwin in un punto fondamentale. In quest'ultimo caso l'ingiunzione (di un tribunale inglese, ndr) aveva intimato al giornalista di rivelare l'identità del suo informatore, mentre nel caso in oggetto sono state effettuate perquisizioni presso il domicilio e il luogo di lavoro del giornalista. La Corte giudica che delle perquisizioni aventi per oggetto di scoprire la fonte di un giornalista costituiscono - anche se restano senza risultato - un'azione più grave dell’intimazione di divulgare l'identità della fonte. Infatti, gli inquirenti che, muniti di un mandato di perquisizione, sorprendono un giornalista nel suo luogo di lavoro, detengono poteri d'indagine estremamente ampi poiché, per definizione, possono accedere a tutta la documentazione in possesso del giornalista. La Corte, che non può fare altro se non rammentare che "i limiti definiti per la riservatezza delle fonti giornalistiche esigono da parte [sua] (...) l'esame più scrupoloso possibile" (vedi sopra il provvedimento Goodwin citato, § 40), è quindi del parere che le perquisizioni effettuate presso il giornalista erano ancora più lesive nei confronti della protezione delle fonti di quelle adottate nel caso Goodwin. In considerazione di quanto precede la Corte giunge alla conclusione che il Governo non ha dimostrato che l'equilibrio degli interessi in oggetto, vale a dire, da un lato, la protezione delle fonti e, dall'altro, la prevenzione e repressione dei reati, sia stato salvaguardato. A tale scopo rammenta che "le considerazioni di cui devono tenere conto le istituzioni della Convenzione per esercitare il loro controllo nell'ambito del par. 2 dell'art.10 fanno pendere la bilancia degli interessi in oggetto in favore di quello della difesa della libertà di stampa in una società democratica" (vedi sopra il provvedimento Goodwin citato, § 45)".
Le novità di Strasburgo sono un grande fatto civile, che non verrà smentito dai magistrati italiani. Una brutta pagina (le perquisizioni) dovrebbe essere alle nostre spalle. Per sempre.
4. Commistione informazione/pubblicità questione deontologica primaria.
Ho richiamato l’attenzione dei direttori responsabili e di tutti i colleghi sul tema della commistione pubblicità/informazione, diffondendo di nuovo la delibera 19 novembre 1997 del nostro Consiglio, che mantiene inalterata la sua attualità e il suo valore giuridico come atto amministrativo. Si tratta di difendere la qualità dell’informazione oggi infiltrata in moltissimi casi dalla pubblicità. La pubblicità mascherata uccide l’informazione. L’'articolo 44 del vigente Contratto nazionale di lavoro (che ha forza di legge con il Dpr n. 153/1961), che impone la separazione tra informazione e pubblicità, ingloba una "delibera di indirizzo" (del 20 novembre 1986) di questo Consiglio che, richiamandosi ai principi etici della professione (articoli 2 e 48 della legge 3.2.1963 n. 69), invita i giornalisti a rafforzare soprattutto il rapporto di "fiducia tra la stampa e i lettori" e a osservare sempre "i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede".
La distinzione tra messaggi pubblicitari e testi giornalistici è una regola che figura adesso anche nella firmata l’8 luglio 1993 dall’Ordine nazionale e dalla Fnsi con la precisazione che . Anche la legge n. 223/1990 sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato dice all’articolo 8 che <la pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione>.
La responsabilità del direttore emerge anche dalla legge 633/1941: il direttore è, infatti, <autore dell’opera collettiva dell’ingegno> che è il giornale o il periodico. Il Consiglio osserva che un giornalista, sia redattore o direttore, non può ignorare le norme sancite dal legislatore a tutela dei consumatori (e dei lettori) e soprattutto il principio che (articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 74). Il direttore è da considerare responsabile della correttezza del messaggio pubblicitario in quanto, come ha stabilito questo Consiglio, <è tenuto per legge a controllare (anche) i testi pubblicitari> che appaiono sul giornale al fine, come nei casi condannati dall’Antitrust, di evitare che i lettori siano ingannati dai messaggi pubblicitari spacciati in maniera truffaldina per articoli. Ogni comportamento omissivo è un tradimento della professione giornalistica.
4.1. Confermata la sanzione (censura) al direttore di “Starbene”: in casi di commistione pubblicità-informazione il direttore ha il dovere di rendere pubblico almeno il dissenso dalle scelte dell’Ufficio marketing. Sanzione della censura per il direttore responsabile della rivista "Starbene" (Mondadori) con la sentenza n. 1827/2003 della prima sezione civile della Corte d’appello di Milano, che ha confermato la sanzione inflitta il 10 novembre 1996 dall’Ordine di Milano, il 20 marzo 2002 dall’Ordine nazionale e poi il 24 ottobre 2002 dal Tribunale civile di Milano. In sostanza la Corte d’Appello ha affermato la responsabilità soggettiva del direttore per culpa in vigilando in merito a due casi di pubblicità ingannevole. "Il direttore quantomeno avrebbe potuto evidenziare – scrivono i giudici - il proprio dissenso all'ufficio marketing, già in relazione al numero 26 ed a maggior ragione laddove l'episodio si ripeteva con il n. 27 (della rivista Starbene), essendo fatto grave che un direttore responsabile tolleri che nella pubblicazione da lui diretta siano inseriti, non solo dépliants separatamente aggiunti, ma anche pagine che vadano a formare un corpo unico con la rivista stessa, senza esercitare in alcun modo quel controllo che il ruolo svolto rigorosamente impone. Il direttore avrebbe avuto l'onere di intervenire presso l'editore e/o presso l'ufficio marketing e/o presso l'ufficio diffusione periodici., con un ventaglio di possibilità, che andavano dalla richiesta più drastica di bloccare la distribuzione a quella più lieve di semplice segnalazione de1 proprio dissenso. Al contrario non ha ritenuto di intervenire in alcun modo ed in questa inerzia non può che ravvisarsi una sua grave omissione. Né poteva legittimamente temere di esporsi in modo pericoloso nei confronti dell'editore (dato e non concesso che un simile timore rappresenti un'esimente o un’attenuante alla propria responsabilità) posto che nei suoi confronti avrebbe avuto facile gioco limitandosi a rappresentare le già ricevute proteste della redazione e del fiduciario sindacale".
4.2. Giornaliste "attrici pubblicitarie". Il Consiglio ha sanzionato due giornaliste, che si sono prestate a trasformarsi in “attrici” pubblicitarie. Gli strateghi del marketing aziendale ritengono oggi che il messaggio pubblicitario sia più incisivo e penetrante se è presentato da un giornalista all’interno di una trasmissione televisiva di cui lo stesso giornalista è un protagonista di prestigio. Il Consiglio ha costantemente affermato che esiste una strategia precisa secondo la quale la pubblicità deve presentarsi come informazione, cioè con il volto e la firma dei giornalisti. Si punta a collocare il messaggio pubblicitario in maniera sempre più diretta all'interno dell'informazione. Non c'è niente di meglio che far recitare lo spot pubblicitario a una giornalista, che lavora con il suo volto e il suo nome all'interno della trasmissione stessa. Questa strategia finisce per inquinare la figura del giornalista professionista.
La nuova frontiera della pubblicità, che sta invadendo l'informazione, mette in discussione l'autonomia professionale del giornalista con ricadute lesive sull’immagine del giornalista, dell’Ordine e della professione. La confusione dei ruoli crea quel clima negativo che limita l’autonomia professionale, perché elimina il confine morale tra informazione e pubblicità. Confine morale che (in passato e in molti casi) è saltato quando telecronista e teleoperatore di concerto decidono di inquadrare i messaggi pubblicitari cartellonistici posti all’interno di un campo di calcio, lungo il percorso di una corsa ciclistica o di una gara automobilistica.
Le giornaliste sanzionate hanno violato l’obbligo di esercitare "in modo esclusivo e continuativo" la professione (articolo 1, comma 3, della legge n. 69/1963 sull’ordinamento della professione giornalistica). Questo assunto può ammettere eccezioni nel senso di svolgere attività gratuite volte alla promozione dei diritti umani, della solidarietà e dell’ambiente, che sono "principi fondamentali" della nostra Carta costituzionale. Prestare il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie realizza di per sé una attività incompatibile con la tutela dell’autonomia professionale, perché determina una violazione dell’obbligo di esercitare "in modo esclusivo e continuativo" la professione. I principi della Carta dei doveri vanno letti dentro l’articolo 1 della legge professionale. Chi si trova in questa situazione pone in essere comportamenti che recano una ferita alla propria dignità, alla dignità della professione giornalistica e dell’Ordine al quale appartiene. Nell’ordinamento giornalistico lo spartiacque pubblicità-informazione è un principio morale ineludibile da parte degli iscritti gelosi della loro autonomia e della loro credibilità "esterna". Il giornalista non solo deve essere, ma deve anche apparire corretto. L’articolo 2 della legge n. 69/1963 protegge il comportamento "interno" ("l’essere") della professione, mentre l’articolo 48 tutela la proiezione "esterna" ("l’apparire") della professione: il come gli altri percepiscono l’immagine del giornalista attraverso i suoi comportamenti pubblici.
4.3. I contenitori pubblicitari che mescolano inserzioni e articoli funzionali alle inserzioni. La commistione pubblicità/informazione appare una risposta miope e sbagliata da parte degli editori, che non si pongono il problema di difendere anche l’immagine delle testate, della professione giornalistica e dei loro redattori. Nessuno avversa la pubblicità, ma la si vuole soltanto corretta. Il Consiglio non può (sentenza n, 11/1968 della Corte costituzionale) e non intende giudicare gli articoli, che accompagnano spesso le inserzioni pubblicitarie. Gli articoli sono estranei al giudizio disciplinare, ma sono e appaiono funzionali alla pubblicità ospitata nel "contenitore" (il caso specifica riguarda il “Corriere della Sera”).
Il Consiglio ha ritenuto che l’editore del "Corriere della Sera" abbia tenuto una condotta illecita tale da generare una responsabilità civile poiché "la violazione delle norme interne della categoria professionale è sufficiente per qualificare il fatto compiuto come ingiusto" (in tal senso sentenza del Tribunale di Udine del 23 febbraio 1998 in Resp. civ. prev., 1998, 1500). L’esistenza di un fatto ingiusto obbliga al risarcimento del danno ex art. 2043 del Codice Civile. Conseguentemente il Consiglio ha deliberato di agire in sede giudiziaria civile contro l’editore del "Corriere della Sera" per le responsabilità emerse a suo carico nel corso dell’istruttoria nonché di sottoporre in futuro all’esame del Tribunale civile di Milano eventuali analoghi comportamenti di altri gruppi editoriali lombardi. Il Consiglio ha deliberato di agire contro altri editori che mescolano inserzioni ed articoli, arrecando danni incalcolabili all’immagine della professione giornalistica.
5. Mobbing in redazione “pratica” in crescita.
Mi sono occupato anche di alcune vicende, che richiamano la parola mobbing. Gli interventi sono avvenuti nel quadro dei poteri istruttori che mi conferisce l’articolo 6 della legge n. 241/1990 e a tutela della dignità dei colleghi. L’Ordine, - come afferma la sentenza n. 11/1968 della Corte costituzionale -, ha il compito di “contribuire a garantire il rispetto della personalità dei giornalisti e, quindi, della loro libertà nei confronti del contrapposto potere economico del datori di lavoro, compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria”. “La necessità della vigilanza dell'Ordine non è predisposta a tutela della sola libertà dei singoli giornalisti, ma è strumento, sia pur mediato, di garanzia dell'interesse generale sottostante al diritto riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione” (sentenza n. 2/1971 della Corte Costituzionale). Le vicende sono legate a episodi di dequalificazione professionale con inviti a lasciare l’azienda dietro elargizione di quattrini spesso in un contesto clinico preoccupante. Va detto che offerte di questo tipo coronano normalmente attività aziendali da mobbing. La persona prima viene portata alla disperazione e alla malattia, poi viene espulsa dal processo produttivo oppure demansionata radicalmente. La letteratura giuridico-sindacale è ricca di tali …esempi. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 515/2004, ha stabilito che le dimissioni date in un grave stato psichico sono annullabili dal giudice.
Il potere di assegnare le mansioni spetta ai direttori responsabili (art. 6 Cnlg): si tratta di una attribuzione a “salvaguardia di un interesse generale di rilievo costituzionale” (sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale), che “non può essere oggetto di interferenza esterna”. L’azienda non può, quindi, impartire ai direttori disposizioni in contrasto con la deontologia professionale (articolo 6 del Cnlg), con il rispetto delle leggi e dei diritti fondamentali della persona. I giornalisti, come tutti i cittadini, hanno il dovere, invece, di essere fedeli alla Costituzione e alle leggi della Repubblica (articolo 54 Cost.).
Secondo la sentenza n. 359/2003 della Corte costituzionale, "la giurisprudenza ha, prevalentemente, ricondotto le concrete fattispecie di mobbing nella previsione dell'articolo 2087 cod. civ. che, sotto la rubrica "tutela delle condizioni di lavoro", contiene il precetto secondo cui "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", e che è stato inteso come fonte di responsabilità anche contrattuale del datore di lavoro". La Consulta ha rilevato che, pur non essendo stata mai approvata dal Parlamento italiano un'apposita e specifica legge per contrastare il grave fenomeno, "la disciplina del mobbing, valutata nella sua complessità e sotto il profilo della regolazione degli effetti sul rapporto di lavoro, rientra nell'ordinamento civile (vedi art. 117 della Costituzione) e, comunque, non può non mirare a salvaguardare sul luogo di lavoro la dignità ed i diritti fondamentali del lavoratore (artt. 2 e 3 della Costituzione). Per quanto concerne l'incidenza che gli atti vessatori possono avere sulla salute fisica (malattie psicosomatiche) e psichica del lavoratore (disturbi dell'umore, patologie gravi), la disciplina che tali conseguenze considera rientra nella tutela e sicurezza del lavoro nonché nella tutela della salute, cui la prima si ricollega, quale che sia l'ampiezza che le si debba attribuire. Di ciò si ha conferma negli atti interni e comunitari che finora si sono occupati del fenomeno".
L’articolo 41 della Costituzione, nel proclamare che “l’iniziativa economica privata è libera”, afferma che essa “non può svolgersi .....in modo da recare danno....alla... dignità umana”. La Costituzione pone in sostanza e in modo esplicito un veto insuperabile a comportamenti aziendali improntati alla disuguaglianza e alla dequalificazione dei lavoratori.
I dirigenti aziendali devono pertanto rispettare le norme costituzionali (2, 3, 32 e 41 Cost.), civilistiche (artt. 2103 e 2087 Cc), contrattuali (artt. 1 e 6 del Cnlg) e deontologiche della professione giornalistica (artt. 2 e 48 della legge n. 69/1963). Le aziende non hanno la libertà di agire come credono. Chi si macchia di mobbing, come dimostra la giurisprudenza, può essere perseguito anche in sede penale (con la contestazione del reato di violenza privata o di maltrattamenti).
Questo Consiglio conosce bene tutti gli aspetti del mobbing attraverso gli studi condotti dalla collega Paola Pastacaldi e pubblicati su “Tabloid” (marzo 2004) e nel nostro sito.
6. Conclusioni. Le elezioni di maggio in un clima di concordia e di serenità.
Questa relazione conclude l’attività del triennio 2001-2004. In maggio i giornalisti lombardi torneranno alle urne per eleggere i 9 consiglieri regionali e i tre revisori dei conti nonché 25 consiglieri nazionali (14 professionisti e 11 pubblicisti). Da parte mia mi adopererò perché attorno alla nostra massima Istituzione ci sia la più ampia concordia e perché le elezioni avvengano in un clima sereno.
Franco Abruzzo