DIFFAMAZIONE. UN DETERRENTE PIÙ EFFICACE CONTRO LE QUERELE PRETESTUOSE. Dichiarazione di Alberto Spampinato, direttore di Ossigeno per l’Informazione
Le frequenti strumentalizzazioni a scopo intimidatorio delle querele per diffamazione a mezzo stampa e della cause che si possono promuovere per chiedere i danni all’autore di un articolo e a chi lo pubblica sono abusi del diritto gravi e incontrastati in Italia. Con questi strumenti di pressione, senza violare la legge chi vuole può bloccare a lungo chi pubblica notizie e inchieste sgradite. Chi commette questi abusi limita la libertà di stampa, ma non incorre in nessuna sanzione.
La Camera dei Deputati – impegnata da martedì 18 settembre a cancellare, com’è giusto, la pena del carcere che attualmente è prevista per i giornalisti condannati per diffamazione a mezzo stampa – incorrerebbe in una grave svista se non cogliesse l’occasione per creare un deterrente efficace in grado di impedire l’uso intimidatorio delle querele e dei risarcimenti motivati pretestuosamente.
Le norme inserite nel testo in discussione per punire chi commetti questi abusi, sono importanti, ma sono insufficienti. La somma da mille a diecimila euro, che il giudice può imporre di versare (nella cassa delle ammende) a chi presenta una querela pretestuosa, non scoraggia i querelanti più facoltosi, fra i quali possono esserci imprese e aziende quotate in Borsa. Inoltre questa norma riguarda solo il settore penale, lasciando campo libero alle cause civili strumentali, che possono essere promosse a prescindere dalle querele per diffamazione e sono ormai le più numerose e incidenti. Ed essendo inflitta al termine del processo, questa sanzione, non riduce il grave effetto intimidatorio che la querela per diffamazione immotivata esplica per anni per il solo fatto di essere stata ammessa e continua a esplicare finché il giudizio è pendente.
Sarebbe perciò opportuno: innalzare l’importo della sanzione per le querele immotivate; subordinare l’incriminazione del giornalista querelato all’esito di una indagine istruttoria del pm; prevedere che il giudice filtri le citazioni per danni giudicandone l’ammissibilità; richiamare espressamente, fissandone i parametri, l’applicazione del risarcimento equitativo previsto dall’Art.200 del Codice Civile che il giudice può imporre alla parte soccombente a favore della persona portata immotivatamente in giudizio.
Ossigeno auspica inoltre: una modifica alla norma che impone la pubblicazione della rettifica senza commento; una chiara delimitazione della la facoltà concessa al direttore di delegare ad altri la responsabilità sul controllo dei testi; l’eliminazione dall’art.2 delle ambiguità che rischiano di portare in Tribunale per diffamazione e ingiuria gli autori di post e commenti pubblicati sui blog e sui social network.
ASP - OSSIGENO
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