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Stampa

Analisi di Franco Abruzzo.
Uffici Stampa della Pa e trattative Fnsi/Aran.Fantoni ha ragione formalmente, ma Serventi Longhi ha dalla sua
due articoli della Costituzione, che prevalgono sulle leggi, e il “patto di alleanza” con Cgil, Cisl, Uil e Ugl. La “vendetta” di Franco Bassanini ha reso problematica l’applicazione della legge n. 150/2000
C’è una ragionevole soluzione: “Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì – dice l’articolo 47-bis del dlgs 29/1993 (oggi dlgs 165/2001), - le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva siano affiliate”. La Fnsi ha un “patto di alleanza” con Cgil, Cisl, Uil e Ugl. L’Aran potrebbe considerare i rappresentanti della Fnsi “incorporati” nella delegazione confederale.

1. La notizia. Fantoni (Aran) sugli Uffici stampa della Pa: “La Fnsi è esclusa dalle trattative”.Al tavolo per l'accordo quadro dei giornalisti che lavorano nelle pubbliche amministrazioni, previsto dalla legge 150 del 2000, «la Fnsi non compare tra i sindacati rappresentativi da convocare». Lo ha dichiarato Guido Fantoni, presidente dell'Aran (l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) durante un'intervista a TelePa, la web tv del ministero della Funzione Pubblica. «La trattativa è ferma - ha spiegato Fantoni - per un'imperfezione della legge, che prevede che siano i contratti collettivi, stipulati previo consenso della Federazione nazionale della stampa, a regolamentare alcuni aspetti della professione». Ma questo «non è tecnicamente possibile - aggiunge il presidente dell'Aran - perché il sistema del pubblico impiego prevede che al tavolo delle trattative si siedano solo le rappresentanze sindacali del comparto e, fra queste, non figura la Fnsi».

Oltretutto «i sindacati rappresentativi hanno espresso un parere formale negativo alla nostra richiesta di coinvolgere il sindacato dei giornalisti, perché questo potrebbe creare un pericoloso precedente per altre categorie, ad esempio gli avvocati e gli ingegneri». Per Fantoni vista «la difficoltà di stipulare un accordo quadro, credo che dovremo riproporre la questione con accordi di comparto». (Adnkronos).

2. La reazione di Paolo Serventi Longhi (segretario generale della Fnsi): “I giornalisti degli uffici stampa aspettano da oltre cinquant’anni l’applicazione del contratto di categoria. Le speranze suscitate dalla Legge 150, dopo quattro anni, vengono ora frustrate dalle dichiarazioni del Presidente dell’ARAN che rappresentano un attacco a tutti i giornalisti. Le motivazioni addotte appaiono speciose: Fantoni afferma che la Fnsi non è ammessa alla contrattazione nel pubblico impiego; ma non tiene conto della esclusiva rappresentatività del Sindacato dei giornalisti anche nel settore della pubblica amministrazione. E' difficile comprendere perché la Legge 150 non debba essere applicata in quanto considerata in contrasto con altre norme. Non ci risulta, peraltro, che i sindacati rappresentativi abbiano espresso un parere formale negativo, anzi, almeno fino a questo momento, hanno istaurato con la Fnsi un dialogo costruttivo. Per questo chiediamo l’intervento del Ministro Mazzella, il cui Dicastero è intervenuto a favore dell’applicazione della legge in tutte le sue parti, e del Parlamento che ha approvato la 150. In assenza di immediate e positive risposte ai giornalisti italiani non resterà che ricorrere ai Tribunali amministrativi regionali ed eventualmente al Consiglio di Stato per ottenere giustizia. Nel frattempo la Fnsi mobiliterà tutte le strutture del sindacato ed i colleghi degli uffici stampa a sostegno del contratto di lavoro". (da www.fnsi.it)

3. Fantoni (Aran) ha ragione formalmente, ma Serventi Longhi (Fnsi) ha dalla sua due articoli della Costituzione, che prevalgono sulle leggi, e il “patto di alleanza” con Cgil, Cisl, Uil e Ugl.  Sulle mansioni che negli uffici stampa saranno assegnate al "personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti" si dovrebbe svolgere la contrattazione, con la presenza della Fnsi,  in sede Aran. La contrattazione collettiva punta alla "individuazione e alla regolamentazione dei profili professionali". Assisteremo, però, a una strana contrattazione sul ruolo di "non dipendenti", ma di collaboratori collocati in strutture (gli uffici stampa) della pubblica amministrazione. Il compenso - che dovrà essere adeguato all’"importanza dell’opera e al decoro professionale" (articolo 2233 Cc) nonché alla "provata competenza" - è per ora un capitolo aperto, che sarà riempito con il ricorso alle tariffe stabilite dall’Ordine dei Giornalisti (articoli 2225 e 2233 Cc). Va detto che, comunque, del Cnlg 2001-2005 fa parte la figura del collaboratore coordinato e continuativo. Questa novità fa da interfaccia all’articolo 7 (comma 6) del Dlgs n. 165/2001 (già Dlgs29/1993), il quale prevede incarichi individuali ad "esperti di provata competenza" (con contratto coordinato e continuativo di cui agli articoli 2222 e seguenti del Cc). Ma l’ordinamento giuridico offre, in alternativa, la possibilità di inquadrare i giornalisti con contratti a tempo indeterminato o determinato. Tale possibilità dovrà essere oggetto di contrattazione e  non può essere lasciata in mano al  “mercato”. Un mercato, quello delle pubbliche amministrazioni, che conosce superficialmente le peculiarità del lavoro giornalistico.

L’articolo 51 (secondo comma) della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001)  afferma: “Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano il procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni”. In sostanza, secondo l’articolo 47-bis del dlgs 29/1993 (oggi Dlgs 165/2001), “l’Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate”. Per ora nelle pubbliche amministrazioni non esiste il comparto degli Uffici stampa e degli Urp  e che, ove esistesse, la Fnsi difficilmente potrebbe raggiungere la percentuale del 5 per cento, considerando che in questo nuovo comparto non opererebbero soltanto giornalisti. L’Aran, che rappresenta il Governo come datore di lavoro, ha deciso di non convocare la Fnsi per discutere l’applicazione del contratto ai giornalisti impiegati negli Uffici stampa, ignorando che la Fnsi stessa è unita da un “patto di alleanza” con  Cgil, Cisl, Uil e Ugl (articolo 16/l dello Statuto della Fnsi). Rappresentanti delle quattro Confederazioni sono presenti di diritto nel Consiglio nazionale della Fnsi .

Va detto anche che l’articolo 51 fa salve “le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”. L’articolo 39 detta “disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time”. Il Consiglio dei ministri, - anche se la legge 449/1997 impegna il Governo alla riduzione progressiva del numero  dei dipendenti pubblici -, può sempre deliberare nuove assunzioni (tramite concorsi pubblici) negli apparati pubblici “dopo una istruttoria  diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna” e quando vengono creati “nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza”.


Dal punto di vista formale, Guido Fantoni (presidente dell'Aran) ha ragione, ma anche Serventi Longhi ha ragione, invece, sotto il profilo dell’esame sistematico dell’ordinamento giuridico della professione giornalistica. Procediamo con un esempio illuminante. Le aziende editoriali (che fanno riferimento ai sub-contratti Frt, Uspi e grafico editoriale)  dal primo gennaio 1996 sono, comunque, tenute a versare i contributi sui minimi previsti dal contratto Fnsi-Fieg in base al comma 25 dell’articolo 2 della legge n. 549/1995 (che è la legge finanziaria per il 1996). Dice il comma 25: “In caso di pluralità di contratti di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi nella categoria”. Per quanto riguarda la categoria dei giornalisti, il contratto più rappresentativo è quello Fnsi-Fieg. C’è da precisare che le aziende, comunque, sono tenute per legge ad assicurare esclusivamente con l’Inpgi i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, che lavorano a tempo pieno. La morale alla Fedro di questo esempio si può riassumere così: niente da dire sulla libertà costituzionale delle imprese di non iscriversi alla Fieg (e di non applicarne il contratto stipulato con la Fnsi), ma la casa previdenziale dei giornalisti è, comunque, l’Inpgi. 

Lo stesso ragionamento deve guidare chi è chiamato a sbrogliare la matassa Aran-Fnsi.  I lavoratori hanno pari dignità sociale (art. 3 Cost.) e  hanno libertà di associazione (art. 18 Cost.). E’ evidente che l’articolo 51 della legge 388/2000, limitando la  capacità contrattuale ai sindacati presenti nelle pubbliche amministrazioni  che toccano la soglia del 5 per cento, viola i principi della pari dignità sociale e della libertà di associazione. In sostanza Paolo Serventi Longhi deve prepararsi ad impugnare davanti ai giudici del lavoro il  veto dell’Aran, che nega la capacità contrattuale della Fnsi. Ai giudici i legali della Fnsi dovranno chiedere di sollevare  questione di legittimità costituzionale dell’articolo  51. L’altra via è una  norma interpretativa  approvata dal Parlamento, ma questa seconda via appare  difficile  (il Parlamento è ingolfato). Anche su tale punto c’è una morale alla Fedro che si può riassumere così: niente da dire sulla libertà costituzionale dei giornalisti di aderire alla Fnsi e  di farsi rappresentare soltanto dalla Fnsi. L’Aran, però, non può non prenderne atto e chiamare la Fnsi alle trattative. Altrimenti l’Aran si porrebbe in conflitto con gli articoli 3 e 18 della Costituzione. 

C’è infine un’altra ragionevole soluzione:  “Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì – dice l’articolo 47-bis del dlgs 29/1993 (oggi dlgs 165/2001),   - le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate”. La Fnsi ha un “patto di alleanza, come riferito, con Cgil, Cisl, Uil e Ugl. L’Aran potrebbe  considerare i rappresentanti della Fnsi “incorporati” nella delegazione confederale.


4. La “vendetta” di Franco Bassanini ha reso problematica l’applicazione della legge n. 150/2000.Le difficoltà per la Fnsi sono state costruite tutte dall’ex ministro alla Funzione pubblica Franco Bassanini (e dall’ex sottosegretario al Tesoro Piero Giarda). Bassanini e Giarda hanno subito il varo della legge 150/2000 e di quell’articolo 9, che prevede la presenza di giornalisti negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni. La loro vendetta è il comma 2 dell’articolo 51 della legge  n. 388/2000, che esclude formalmente la Fnsi dalle trattative, perché priva di rappresentanza nel comparto. Quel comma è stato infilato di soppiatto nella legge e nessuno ne ha compreso le ripercussioni. Bassanini non era solo: era in compagnia di Giuseppe Tesauro (Antitrust), Mario Pirani (Repubblica) e Ferpi (Federazione relazioni pubbliche italiane).

La storia successiva al varo della legge 388/2000 va ricostruita così. L’emanazione del regolamento (7 febbraio 2001) è stata preceduta da una vivace polemica all’interno del Governo Amato tra il ministro Franco Bassanini e il sottosegretario Raffaele Cananzi (mentre Mario Pirani “sparava” bordate di piombo dalle colonne di “Repubblica” contro la legge 150). Nel regolamento, si prevede che le attività di informazione (uffici stampa) saranno riservate ai giornalisti professionisti e pubblicisti, mentre quelle di comunicazione (Urp) ai laureati in Relazioni pubbliche e Scienze della comunicazione. Cananzi ha difeso lo spirito della legge 150 e soprattutto l’articolo 9, che disciplina l’accesso esclusivo dei giornalisti negli uffici stampa. Cananzi nel dicembre 2000 aveva contestato in particolare la decisione, ispirata da Bassanini, di far presentare, tramite il sottosegretario al Tesoro Giarda, un emendamento all’articolo 51 della Finanziaria, che, una volta approvato, avrebbe snaturato completamente la legge 150. Quell’emendamento avrebbe sostituito i giornalisti con i laureati in relazioni pubbliche. Quell’emendamento, però, è stato dichiarato "inammissibile per materia" dall’allora presidente del Senato, Nicola Mancino. Poche ore dopo  Giarda ha presentato il testo dell’emendamento n. 2 dell’articolo 51, che, invece, è passato.

Il 26 luglio 2001, MF e Ansa riferiscono che Giuseppe Tesauro, presidente dell’Antitrust, con una segnalazione ai presidenti del Senato e della Camera nonché al presidente del Consiglio e al ministro della Funzione pubblica, si è scagliato contro la presenza obbligatoria di giornalisti negli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche prevista dalla legge n. 150/2000. Si sa che il Consiglio dei Ministri il 2 agosto successivo (il ministro della partita frattanto è Frattini, padre della legge 150 con Di Bisceglie) dovrà recepire in un Dpr il regolamento della legge 150, dopo il disco verde dato il 21 maggio dal Consiglio di Stato ("Lo schema di regolamento, in linea con le previsioni e le finalità fissate dalla richiamata norma primaria, prevede in dettaglio i requisiti di professionalità specifica che devono possedere i dipendenti addetti ai servizi di informazione e comunicazione. Il provvedimento e suddiviso in due previsioni, quella futura, e quella temporale-transitoria relativa alla situazione attuale. Sul contenuto del provvedimento, che appare conforme agli scopi previsti dalla normativa, la Sezione esprime parere favorevole"). Il siluro è tempestivo. Tesauro - che è sulla linea della Ferpi, di Bassanini e Giarda - vuole allargare l’offerta, come scrive, ai laureati in relazioni pubbliche e in scienze della comunicazione. In particolare l’Antitrust ritiene che alcune disposizioni della legge 150 "producano ingiustificate restrizioni della concorrenza e del libero mercato subordinando il reclutamento del personale degli uffici stampa all’iscrizione nell’Albo dei giornalisti". L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ribatte subito, osservando preliminarmente che "i laureati in relazioni pubbliche e in scienze della comunicazione non sono vincolati per legge al rispetto di una deontologia professionale" e ricordando che "questa manovra, portata avanti dall’ex ministro Franco Bassanini, è già fallita in Parlamento in sede di approvazione della Finanziaria 2001".

Nel comunicato dell’Ordine di Milano si legge ancora: “Strano destino quello del professor Tesauro, che nel giro di 4 anni ha perso tutte le battaglie ingaggiate contro gli Ordini professionali italiani e contro i professionisti italiani. E’ stato abbandonato al suo destino dal Governo Amato, che nel settembre-novembre 2000 ha presentato un progetto di riforma degli Ordini, che prevede l’esistenza di tutti gli Ordini in essere, mentre con la direttiva sul commercio elettronico (approvata il 4 maggio 2000 dal Consiglio europeo), la Ue ha dato una serie di regole che riguardano le libere professioni e  ha chiamato gli Ordini italiani a vigilare su Internet. Il nuovo Governo, per bocca del ministro Maurizio Gasparri, ha già comunicato che non ha alcuna intenzione di sopprimere gli Ordini e in particolare quello dei giornalisti”.

“Colpisce - afferma  ancora l’Ordine - che a un giurista del valore di Giuseppe Tesauro sfuggano le ragioni in base alle quali il Parlamento ha deciso di affidare, con una legge, gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni ai giornalisti iscritti nell’Albo. I giornalisti hanno una deontologia fissata per legge e hanno il dovere di comunicare con correttezza. Le pubbliche amministrazioni, contrariamente a quello che pensa Tesauro, hanno l’obbligo di comunicare ai cittadini, principio costituzionale  trasfuso nella legge 241/1990, nel dlgs n.  29/1993 (oggi n. 165/2001) e nella legge 150/2000. Soltanto i giornalisti, secondo il Parlamento, possono garantire una informazione tempestiva, corretta e di qualità sui “fatti” che riguardano le pubbliche amministrazioni”.


Il 2 agosto successivo il Consiglio dei ministri  trasforma il  Regolamento in Dpr (che poi sarà identificato con il n. 422/2001). La proposta è  illustrata dal ministro della Funzione pubblica, Frattini. Il Governo boccia le  argomentazioni dell’Antitrust  e per  Tesauro la sconfitta, come gli era stato vaticinato, è molto amara. Il professore napoletano si rende conto che le sue prediche sono davvero inutili e che nessuno  lo ascolta, perché la legge 150 non viola il principio della concorrenza. E alla fine anche la Ferpi lo abbandona, dicendosi “molto soddisfatta dell’approvazione del regolamento di attuazione della legge 150 e soprattutto della possibilità di partecipare con le sue strutture ai percorsi formativi previsti dalla stessa legge” (fonte: puntocom, 8 agosto 2001), In sostanza la Ferpi  rinuncia al ricorso in sede comunitaria. I giornalisti hanno vinto anche questa battaglia. Ora, però, bisogna vincere la guerra, conquistando il contratto per gli addetti agli Uffici stampa della Pubblica amministrazione.


Franco Abruzzo


presidente  dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia


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 Milano, 11 marzo 2004





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